SENTENZA N. 60
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1, e 36 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, contenenti norme generali per la repressione delle violazioni delle
leggi finanziarie, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1967 dal tribunale
di Salerno sull'opposizione di Amato Giuseppe avverso un decreto penale
dell'Intendente di finanza di Salerno, iscritta al n. 98 del Registro ordinanze
1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24
maggio 1967.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 novembre
1968 la relazione del Giudice Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il signor Giuseppe Amato,
condannato con decreto penale dell'Intendente di finanza di Salerno al
pagamento dell'ammenda di lire 5.000 per la contravvenzione preveduta dagli
artt. 43 e 44 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modifiche
nella legge 5 giugno 1939, n. 973, propose opposizione davanti al tribunale di
Salerno. Ma nel corso degli atti preliminari al dibattimento veniva eccepita
l'illegittimità costituzionale degli artt. 21, n. 1, e 36 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, concernenti l'attribuzione all'Intendente di finanza della potestà
giurisdizionale penale, esercitabile con la pronuncia di decreto penale di
condanna, in materia di contravvenzioni finanziarie punite con la sanzione
dell'ammenda.
In accoglimento di tale eccezione,
il tribunale di Salerno, con ordinanza 3 marzo
Ha espresso quindi l'avviso che non
sia manifestamente infondato l'assunto della violazione del precetto costituzionale
della indipendenza del giudice nell'ipotesi di attribuzione di potestà
giurisdizionale ad un organo amministrativo, in posizione di dipendenza
gerarchica dal potere esecutivo, e privo delle garanzie che
Nella specie, ha osservato il
tribunale, per escludere l'indipendenza dell'Intendente di finanza
nell'esercizio della funzione giurisdizionale deve essere ricordato altresì il
potere dovere che allo stesso é affidato di intervenire, quale rappresentante
dell'amministrazione finanziaria, parte offesa dal reato, nel successivo
eventuale giudizio di opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
Né potrebbe obiettarsi, ha aggiunto il Collegio, che la successiva fase di
cognizione devoluta al giudice ordinario assicura all'imputato le garanzie
volute dalla Costituzione, giacché tale fase é soltanto eventuale e l'imputato
può incorrere nella dichiarazione di esecutività del decreto penale.
L'ordinanza, iscritta al n. 98 del
Registro ordinanze del 1967, é stata ritualmente notificata alle parti e al
Presidente del Consiglio dei Ministri; é stata comunicata ai Presidenti dei due
rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 24 giugno
1967.
2. - L'Avvocatura generale chiede
che la questione sia dichiarata non fondata per le considerazioni seguenti.
L'affidamento all'Intendente di
finanza di funzioni giurisdizionali, nella materia dei reati contravvenzionali,
preveduti da leggi finanziarie e punibili con la sola ammenda, sarebbe giustificato
dalla speciale natura della materia suddetta e dalla esigenza che il giudice
possegga particolari nozioni ed esperienze tecnico giuridiche nel campo della
pubblica finanza.
Il necessario requisito
dell'indipendenza, non configurabile peraltro in termini precisi ed uniformi
nei riguardi di ciascun giudice speciale, come già affermato da questa Corte
con la sentenza n. 108 del 1962, sarebbe garantito dalla estensione
all'Intendente della stessa disciplina che il codice di diritto processuale
penale detta per il pretore. Il che sarebbe sufficiente per escludere qualunque
vincolo di subordinazione gerarchica del detto funzionario nei confronti di
altri uffici nell'esercizio della giurisdizione penale, mentre il carattere
della imparzialità troverebbe, anche nei di lui riguardi, espressione nel
principio generale della soggezione soltanto alla legge.
Secondo questi principi, osserva
l'Avvocatura dello Stato, da parte dell'autorità ministeriale superiore non
sarebbe lecita alcuna ingerenza nell'attività dell'Intendente, quale giudice
penale, posto che i provvedimenti pronunziati in tale veste non sono
suscettibili di alcun controllo o sindacato gerarchico, con la conseguenza
della esclusione del potere di annullamento, che del principio gerarchico
costituisce una rilevante emanazione. Ed invero tutte le norme, che prima della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del decreto 24 settembre 1931, n. 1473
(concernente disposizioni di coordinamento della legge ricordata con le singole
leggi finanziarie), prevedevano interferenze dell'Amministrazione finanziaria
nella competenza penale dell'Intendente, sarebbero state tacitamente o
espressamente abrogate, nell'intento di realizzare, anche per il caso in esame,
quella indipendenza funzionale riconosciuta da questa Corte nei confronti di
altri giudici speciali (sent. n. 132 del 1963).
D'altra parte, la disciplina del
procedimento penale intendentizio, risultante dalla citata legge n. 4 del 1929,
garantirebbe la tutela del diritto di difesa dell'individuo, in particolare
mediante lo strumento della opposizione al decreto di condanna, con il
conseguente deferimento della cognizione del reato contestato dall'Intendente
alla autorità giudiziaria ordinaria.
Non avrebbe quindi rilievo, ai fini
della questione di costituzionalità, la considerazione che l'opposizione é
mezzo eventuale di difesa, il cui esercizio costituisce onere a carico di coloro
che subiscono la condanna da parte dell'Intendente, dovendosi ritenere valide,
anche nei riguardi dello speciale procedimento in oggetto, le ragioni addotte
da questa Corte, nella sentenza n. 27 del
1966, per legittimare sul piano delle guarentizie di cui all'art. 24 della
Costituzione, la disciplina processuale del decreto pretorile.
Oltre il particolare,
rilevantissimo, che il giudizio in primo grado, sul fondamento della opposizione
ed anche sulla ammissibilità di essa, é affidato a giudice diverso da quello
che ha emanato il decreto, e ciò a differenza di quanto é previsto nel
procedimento ordinario, il giudizio di opposizione di cui alla legge n. 4 del
1929 offre per gli interessati ulteriori vantaggi rispetto al primo, quali il
termine di proposizione triplo rispetto a quello per l'opposizione al decreto
del pretore, la sufficienza di una procura generale anziché speciale, l'effetto
estensivo incondizionato della opposizione anche ai non opponenti.
Circa poi la possibilità, affermata
dal tribunale, che l'Intendente intervenga quale rappresentante della parte
offesa (Amministrazione finanziaria) nella fase dibattimentale, l'Avvocatura
rileva che l'affermazione non é esatta, se riferita al disposto dell'art. 41,
terzo comma, della legge n. 4 del 1929, perché il funzionario eventualmente
delegato dall'Intendente, per essere sentito nel dibattimento, lo é unicamente
per fornire chiarimenti e delucidazioni di natura essenzialmente tecnico-tributaria,
senza peraltro assumere la veste né di testimone né di perito.
E l'affermazione sarebbe inesatta
anche se volesse alludere ad una eventuale costituzione dell'Intendente quale
parte civile, giacché la valutazione della legittimità e della convenienza di
tale costituzione viene effettuata, in piena indipendenza, dall'Avvocatura
dello Stato, unico organo abilitato dalla legge alla costituzione di parte
civile anche per conto dell'Amministrazione finanziaria e, rispetto a questa,
autonomo.
La stessa Avvocatura non manca di
far rilevare le conseguenze pratiche di una eventuale pronunzia di
illegittimità costituzionale.
Col deferimento della materia delle
contravvenzioni tributarie punibili con la sola ammenda all'autorità
giudiziaria ordinaria, sarebbero annullati i vantaggi di ordine generale e
tecnico che consigliarono a suo tempo di attribuirla all'Intendente di finanza;
e, se si volesse conservare l'applicabilità del decreto penale, essa andrebbe
deferita al pretore, unico organo giudiziario che nel sistema processuale
vigente decide per decreto penale e conosce in primo grado dell'opposizione,
laddove la competenza in primo grado, in materia tributaria, é per tradizione
legislativa costante attribuita al tribunale: art. 6, terzo comma, legge 20
marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 21, n. 2 e secondo comma e art. 22 della
stessa legge in contestazione n. 4 del 1929.
3. - Con memoria depositata il 7
novembre 1968,
Ma riportandosi alla precedente sentenza n. 58 del 1965, con la quale questa Corte ha
ritenuto applicabile all'Intendente il principio della sopravvivenza delle
giurisdizioni speciali di cui all'art. 102 della Costituzione, fin quando non
siano sottoposte a revisione da parte del Parlamento (VI disp. trans.), ha
sostenuto che gli artt. 21 e 36 della legge n. 4 del 1929, ora impugnati, come
non furono dichiarati incompatibili con il citato art. 102 della Costituzione,
così non lo sono in rapporto agli artt. 101 e 108 della Costituzione, giacché
il secondo comma di quest'ultimo articolo: "la legge assicura
l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali", va considerato
una norma di massima contenente una affermazione di principio, destinata a
trovare concreta attuazione mediante i provvedimenti legislativi da adottarsi
ai sensi della citata VI disposizione transitoria.
Ne discenderebbe che anche l'esame
dell'art. 108 sarebbe precluso dalla temporanea sopravvivenza, secondo tale
disposizione, della disciplina vigente.
Nella stessa memoria, per suffragare
l'assunto che l'Intendente di finanza nelle attribuzioni giurisdizionali é
organo sostanzialmente imparziale e rappresenta anzi una spiccata garanzia per lo
stesso contribuente, l'Avvocatura ha ricordato che l'Intendente, dal punto di
vista amministrativo, non é mai organo accertatore di tributi, ma organo
gerarchicamente preposto per la revisione dell'operato degli organi accertatori
ed é quindi, per la sua speciale competenza tecnica, in grado di assicurare al
contribuente una adeguata tutela contro eventuali atti arbitrari.
Ha concluso, quindi, per la non
fondatezza della questione.
Nella discussione orale l'Avvocatura
si é riportata alle conclusioni scritte.
Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità
costituzionale della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per
la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, nelle parti in cui si
attribuiscono all'Intendente di finanza le funzioni di giudice speciale per le
contravvenzioni finanziarie punibili con la sola ammenda, é stata dichiarata
infondata da questa Corte, con la sentenza n. 58 del
1965, unicamente sotto il profilo della compatibilità con l'art. 102 della
Costituzione e con la disposizione VI transitoria, in ordine al regime di
sopravvivenza delle giurisdizioni speciali, fintanto che alla revisione di esse
non proceda il Parlamento in sede legislativa ordinaria.
Il tribunale di Salerno, solleva ora
dubbi sulla costituzionalità degli artt. 21, n. 1, e 36 della predetta legge n.
4 del 1929, concernenti rispettivamente la sopra richiamata competenza penale
dell'Intendente e la potestà a questo attribuita di pronunziare decreto penale
di condanna, suscettibile di opposizione avanti al tribunale ordinario.
Ciò sotto il ben diverso profilo del
precetto costituzionale di cui all'art. 101, secondo comma: "I giudici
sono soggetti soltanto alla legge", e di quello di cui all'art. 108,
secondo comma: "La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali".
Va subito rilevato che non si tratta
della enunciazione, in queste norme, di principi di massima, destinati a
trovare concreta applicazione in sede della futura revisione delle
giurisdizioni speciali, come ha sostenuto l'Avvocatura nelle sue ultime difese,
ma di precetti di immediata attuazione: il che é stato costantemente ritenuto da
questa Corte tutte le volte che ha esaminato la sussistenza dei requisiti della
indipendenza e della imparzialità in rapporto a giurisdizioni speciali, anche
alla stregua della disciplina risultante da norme già esistenti prima
dell'entrata in vigore della Carta costituzionale.
Occorre quindi procedere all'esame
della questione. Il tribunale l'ha ritenuta non manifestamente infondata
assumendo, con argomenti vivamente contrastati dall'Avvocatura dello Stato,
essere incompatibile con i citati articoli della Costituzione l'attribuzione di
potestà giurisdizionale ad un organo della pubblica Amministrazione, in
posizione di dipendenza gerarchica dal potere esecutivo, amovibile e investito
della rappresentanza dell'Amministrazione stessa, quale parte offesa dal reato,
nell'eventuale giudizio di cognizione.
La questione é fondata.
2. - L'indipendenza é dal
legislatore costituente voluta anche per i giudici speciali in vista della
completa attuazione del richiamato precetto, comune ad essi ed ai magistrati
ordinari, che li vuole soggetti soltanto alla legge.
Il principio dell'indipendenza é
volto ad assicurare la imparzialità del giudice o meglio, come é stato
osservato, la esclusione di ogni pericolo di parzialità, onde sia assicurata al
giudice una posizione assolutamente super
partes.
Va escluso nel giudice qualsiasi
anche indiretto interesse alla causa da decidere, e deve esigersi che la legge
garantisca l'assenza di qualsiasi aspettativa di vantaggi, come di timori di
alcun pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività
della decisione.
Con particolare riferimento ai
giudici speciali, nella giurisprudenza di questa Corte sono già stati messi in
evidenza i requisiti essenziali di una effettiva indipendenza, almeno per tutto
il periodo nel quale tali giudici esercitano le loro funzioni e con riguardo a
tutte le attività che concorrono alla retta applicazione di esse.
La sentenza n. 92 del 1962, ha affermato la necessità che
nell'organo giudicante non sussistano vincoli di soggezione formale o
sostanziale ad altri organi.
Con la sentenza n. 103 del 1964 si é richiamata l'esigenza
dell'inamovibilità, non gia in stretta analogia con quella che copre il giudice
ordinario, ma quale risulta dalla predeterminazione legislativa della durata
dell'ufficio e dalla espressa previsione delle cause obiettive di
incompatibilità o di decadenza, non subordinate a valutazioni discrezionali
compiute nell'esercizio di poteri disciplinari ed organizzativi di superiori
gerarchici.
Le sentenze nn. 132 del 1963 e 103 del 1964 hanno riconosciuta, nei casi di
incompatibilità, la necessità che l'ordinamento consenta l'astensione o la
ricusazione con la possibilità di reintegrare l'organo giudicante.
Né va omesso che anche nella sentenza n. 133 del 1963, che ha dichiarato la illegittimità
costituzionale della configurazione del Ministro per la marina mercantile come
giudice speciale in materia di indennità di requisizioni di navi, questa Corte
affermò che il Ministro, al vertice del dicastero, pur avendo piena libertà di
decidere secondo scienza e coscienza, non avrebbe potuto sottrarsi alle
risultanze degli atti provenienti da quegli stessi uffici che avevano
predisposto il provvedimento.
3. - Orbene, nel complesso sistema
legislativo finanziario, all'Intendente di finanza spetta, fuor d'ogni dubbio,
la qualificazione di organo periferico dell'Amministrazione. Fondamentale, fra
le molte che sono stabilite dalle numerose disposizioni legislative concernenti
i tributi e le altre entrate finanziarie dello Stato (trovando minuziosa
disciplina nelle circolari ed istruzioni delle autorità centrali), é la
competenza, che all'Intendente é data (art. 2 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639),
di vigilare sulle pubbliche entrate, riferendo al Ministero delle finanze
sull'andamento dell'attività tributaria che si esplica nell'ambito della
provincia. Tale competenza, oltre a riguardare le varie attribuzioni previste
dalle leggi e dai regolamenti, importa la vigilanza su tutti gli uffici
finanziari, che hanno sede nella provincia, e la suprema direzione di tutti gli
uffici esecutivi dipendenti (art. 77 Reg. appr. con R.D. n. 185 del 23 marzo
1933).
A detta competenza ineriscono i
poteri di disporre verifiche, revisioni, inchieste ed ispezioni presso gli
uffici provinciali dipendenti, onde assicurarne la funzionalità e la
rispondenza alle esigenze di una retta amministrazione. E vi risponde anche la
responsabilità di cui l'Intendente é investito (e per la quale é soggetto egli
stesso alle verifiche e controlli, che le competenti direzioni generali del
Ministero esercitano per il tramite di ispettori generali), in ordine alla
sicurezza del denaro pubblico, alla esattezza e puntualità delle riscossioni e
alle persecuzione giudiziale dei crediti erariali.
L'adempimento di quest'ultima specie
di compiti importa, fra l'altro, che egli possa chiedere (art. 41, comma terzo,
legge n. 4 del 1929) che un funzionario da lui delegato venga sentito, circa i
fatti in contesto, nel dibattimento che segue all'opposizione al decreto
penale. Ed esige, altresì, che egli non debba disinteressarsi della eventuale
costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel giudizio suddetto, come
in qualunque altro per reati finanziari.
Da quanto sopra esposto risulta che
la speciale competenza in materia di trasgressioni, colpite da sanzioni penali
pecuniarie, di indubbia natura giurisdizionale (come affermato nella già citata
sentenza n. 58 del 1965 di questa Corte e come, del resto,
risulta senza possibilità di equivoco dal complesso della legge in esame, e, a
chiare note, dagli artt. 36 e 46 di essa), é regolata, nel sistema, con
carattere non di autonomia, ma di complementarietà rispetto ai compiti
amministrativi istituzionali.
E viene ad inserirsi, con nesso di
inscindibile coordinazione, in un complesso organico di tipici atti di
amministrazione attiva, con il relativo normale sistema di subordinazioni, di
controlli e di responsabilità.
4. - Altre considerazioni offrono
conferma dell'esistenza di una doppia e inscindibile configurazione
dell'Intendente quale amministratore e quale giudice, con ovvio sacrificio dei
requisiti di indipendenza e di imparzialità che
Mancano anzitutto, e non sembrano
mutuabili da altri settori dell'ordinamento, gli strumenti legislativi che
valgano a garantire l'imparzialità del giudice e siano di contenuto almeno
analogo a quello vigente per il giudice ordinario.
All'Intendente, infatti, organo
investito di funzioni di giudice monocratico, ma avulso dall'ordine giudiziario
e da ogni apparato che non sia propriamente amministrativo, appaiono
inapplicabili, nonostante il generico richiamo contenuto nell'art. 44 della
legge n. 4 del 1929, le norme del Codice di procedura penale concernenti
l'astensione e la ricusazione del giudice.
A questo fine non avrebbe rilievo la
stessa possibilità, prevista dal successivo art. 45, che l'Intendente deleghi
la sua giurisdizione (anche per singole categorie di tributi) ad altro
funzionario od avochi a sé l'esercizio della giurisdizione già delegata, nel
caso che la incompatibilità colpisca il detto funzionario. Invero la
persistenza del vincolo gerarchico, nell'ambito dello stesso ufficio, esclude
egualmente la garanzia di obiettività che la legge persegue.
Per considerazioni analoghe é da
ritenere che non trovi rimedio lo stato di incompatibilità in cui, sotto
l'aspetto della necessaria superiorità del giudice rispetto agli interessi in
contestazione, versa l'Intendente, che esplichi la sua potestà giurisdizionale
sulla base di accertamenti e di valutazioni compiute da organi alle sue
dipendenze, i quali abbiano agito in conformità di istruzioni da lui emanate
nell'esercizio di funzioni amministrative o di istruzioni superiori ricevute
per suo tramite.
Né, per sostenere la legittimità
dell'eventuale decreto di condanna, vale richiamarsi ai caratteri del processo
monitorio penale, il quale consente, mediante l'opposizione dell'interessato,
la devoluzione del giudizio sul reato agli organi della giurisdizione
ordinaria, nei diversi gradi preveduti dalla legge processuale. E nemmeno vale
argomentare dalla natura di statuizione preliminare, che il decreto
dell'Intendente avrebbe in quanto suscettibile di opposizione e caducazione.
La speciale configurazione del
provvedimento monitorio intendentizio (peraltro dalla stessa legge equiparato a
quello che il Codice di procedura penale affida al pretore), non esclude che
esso sia espressione potenzialmente definitiva della potestà giurisdizionale,
demandata ad un organo dello Stato, nel quale debbono esistere ab initio, come per il pretore esistono,
i requisiti che
Contro poi il rilievo, negativo sul
piano costituzionale, delle già ricordate attribuzioni dell'Intendente in
materia di persecuzione in giudizio di crediti erariali, non valgono gli
argomenti dell'Avvocatura, giacché é inammissibile che un giudice anche se,
come nel caso dell'Intendente, é ispirato a finalità pienamente lecite, spieghi
o rappresenti un qualsiasi interesse nel corso del giudizio, che segue alla
impugnativa di una sua decisione.
D'altro canto non può negarsi che,
in forza di istruzioni emanate con circolari, spetta all'Intendente prendere
delle iniziative e segnalare i casi di maggiore gravità alle competenti
Direzioni generali, perché queste provochino l'intervento dell'Avvocatura e
quindi la costituzione di parte civile.
Sotto il profilo della indipendenza
va ancora rilevato (né in questa sede di controllo di legittimità
costituzionale può valere in contrario il riconoscimento, che pur si ritiene
doveroso enunciare, della correttezza e dello scrupolo cui, anche nella
soggetta materia, si ispira l'azione degli Intendenti e degli altri organi
finanziari sopra e sotto ordinati) come nel corpo delle leggi in esame sia
pretermessa del tutto la previsione della garanzia della inamovibilità a favore
dell'Intendente, pur nei più limitati sensi in cui il suddetto principio é
stato ritenuto applicabile da questa Corte ai giudici speciali. In difetto di
esplicite norme non può non ritenersi che la posizione di questo funzionario
rimanga regolata, senza eccezioni di sorta, dalle disposizioni proprie del
rapporto di impiego.
Queste non ne richiedono il consenso
per eventuali trasferimenti, come nessun limite pongono all'eventuale
trasferimento ad altra sede o ad altro incarico del funzionario che sia stato
delegato dall'Intendente alla emanazione dei decreti penali. Non stabiliscono,
inoltre, alcuna garanzia rispetto ad altri provvedimenti riguardanti la
carriera dei funzionari: così ad esempio in materia di promozioni e di
incarichi speciali.
Appare evidente come, sia pure in ipotesi
astratta, anche il semplice timore di provvedimenti sfavorevoli del genere
possa negativamente interferire sull'esercizio della funzione giurisdizionale,
specialmente in presenza di istruzioni provenienti da organi centrali
dell'Amministrazione finanziaria.
Istruzioni che, nella forma già
ricordata delle circolari e del resto consueta nell'ambito dell'apparato
burocratico, risultano, anche nella materia della cognizione penale, non
limitate a meri chiarimenti esegetici delle fonti legislative ma talora intese
a segnare direttive nello svolgimento della funzione giurisdizionale.
Dato tale assetto normativo della
figura dell'Intendente, non ha valore la tesi secondo la quale la garanzia di
indipendenza nell'esercizio della potestà giurisdizionale si dovrebbe desumere
sia dalla mancanza di disposizioni, che consentano espressamente il sindacato
sulla sua attività giurisdizionale da parte di organi della pubblica
Amministrazione, sia dalla abrogazione di norme della legislazione precedente,
che, non senza valide ragioni, si ritiene effettivamente avvenuta a seguito
dell'entrata in vigore della legge n. 4 del 1929. Ci si riferisce in
particolare all'art. 1, secondo comma, del R.D.L. 26 febbraio 1928, n. 411,
concernente l'annullamento, da parte del Ministro per le finanze, del decreto
penale, ancorché divenuto irrevocabile, nel caso di allegazione da parte degli
interessati della inesistenza del reato. Ma é evidente che non é per ciò venuta
meno la rilevata subordinazione, anche funzionale, dell'Intendente di finanza
nei confronti degli organi centrali.
5. - Per tutte le suesposte
considerazioni questa Corte deve dichiarare la illegittimità costituzionale,
per contrasto con gli artt. 101 e 108, secondo comma, della Costituzione, del
n. 1 del primo comma dell'art. 21, nonché dell'art. 36 della legge 7 gennaio
1929, n. 4.
La dichiarazione di illegittimità di
queste norme importa quale necessaria conseguenza la incostituzionalità, ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di tutte le altre norme, indicate
nel dispositivo, che, nella legge denunziata e nelle successive disposizioni di
coordinamento, risultano ad esse sistematicamente collegate nel quadro della
disciplina della competenza giurisdizionale dell'Intendente.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità
costituzionale del n. 1 del primo comma dell'art. 21, nonché dell'art. 36 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4;
dichiara, in applicazione del
disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale
delle seguenti norme della stessa legge 7 gennaio 1929, n. 4:
secondo comma dell'art. 14,
limitatamente alle parole "prima che il decreto di condanna sia divenuto
esecutivo e quando sia stata fatta opposizione":
n. 2 del citato primo comma
dell'art. 21, nelle parole "quando si tratti di ogni altro reato" e
secondo comma dello stesso articolo;
primo comma dell'art. 26,
limitatamente alle parole "di una contravvenzione di competenza
dell'Intendente di finanza o" e terzo comma dello stesso articolo;
art. 27, secondo comma, n. 2,
limitatamente alle parole "o che sarebbe competente se fosse proposta
opposizione contro il decreto di condanna dell'Intendente";
artt. 37, 38, 39, 40 e dei commi
primo e secondo dell'art. 41;
artt. 42, 43, 44, 45 e terzo comma
dell'art. 48 limitatamente alle parole "innanzi all'Intendente di
finanza";
norme contenute nell'art. 50, primo
comma, nelle parti in cui si prevedono la competenza dell'Intendente a pronunziare
decreto di condanna e le ipotesi della opposizione o della mancata opposizione,
fermo restando l'obbligo dell'Intendente di dare partecipazione al Procuratore
della Repubblica del mancato pagamento della somma dovuta a titolo di
oblazione;
norme contenute nell'art. 51, primo
comma, limitatamente al riferimento al n. 2;
dichiara, altresì, sempre in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità
costituzionale degli artt. 9 e 10 del R.D. 24 settembre 1931, n. 1473, contenente
disposizioni di coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4 con le singole
leggi finanziarie.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 3
aprile 1969.