Ordinanza n. 57 del 1969
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ORDINANZA N. 57

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis, secondo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa in 28 febbraio 1968 dal pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Milandri Fabio, iscritta al n. 90 del Registro ordinananze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968.

Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Nicola Reale.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento penale a carico di Milandri Fabio, imputato a seguito di verbale 13 agosto 1967 dei carabinieri di Castrocaro (Forlì) della contravvenzione prevista dall'art. 103, nono comma, del Codice della strada, il pretore di Forlì, avendo desunto dal verbale di contestazione dei carabinieri che l'imputato risultava residente in Germania a Dusseldorf, Anna Strasse 29, disponeva che a questo indirizzo fosse inviato l'avviso prescritto dall'art. 177 bis, primo comma, del Codice di procedura penale, mediante lettera raccomandata.

Senonché il plico, spedito il 21 dicembre 1967, veniva restituito dal servizio postale della Repubblica Federale Tedesca, in data 23 dicembre 1967, con l'annotazione che allo stesso indirizzo il destinatario risultava sconosciuto.

Il pretore, il 20 febbraio 1968, emetteva il decreto di irreperibilità ai sensi dell'art. 177 bis, secondo comma, e cioè senza aver disposto altre indagini.

Peraltro, con ordinanza del 28 febbraio 1968, sul riflesso che il caso di mancato recapito di lettera raccomandata per essere sconosciuto il destinatario, rientrasse nella prima delle tre ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 177 bis, quella cioè "che non si conosca la dimora all'estero dell'imputato", ipotesi la cui realizzazione era stata posta a base del decreto emanato, il pretore riteneva di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale di detta norma, in quanto essa, come emerge dal suo testo e dalla costante interpretazione della Corte di cassazione, esime l'autorità giudiziaria procedente dall'obbligo di espletare ulteriori ricerche prima di emettere il decreto di irreperibilità.

E ciò in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, che assicura all'imputato l'inviolabilità del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento.

Anche l'ordinanza é stata notificata all'imputato col rito speciale di cui all'art. 177 bis, mediante deposito nella cancelleria della pretura il 29 febbraio 1968, con rituale avviso al difensore di ufficio l'11 marzo successivo. Essa é stata poi notificata il 16 marzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e il 27 aprile al pubblico ministero; é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 6 luglio successivo.

Nessuna delle parti si é costituita nel giudizio davanti a questa Corte.

 

Considerato in diritto

 

Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il giudice a quo, pur essendosi prospettato il dubbio che l'imputato, nel non breve lasso di tempo intercorso fra il verbale di contravvenzione e l'invio dell'avviso, si fosse potuto trasferire altrove ed eventualmente fosse ritornato nel territorio nazionale, dove, oltre tutto, egli risultava essere nato, omise ogni attività processuale, preveduta dall'ordinamento, diretta ad accertare i luoghi in cui disporre utilmente le notificazioni.

Nella fattispecie, quindi, l'applicabilità dell'art. 177 bis, secondo comma, del Codice di procedura penale, appariva incerta, non potendosi con sicurezza ritenere che l'imputato, destinatario delle notificazioni, si trovasse all'estero. Dalle indagini, invero, sarebbe potuta risultare la estraneità della norma suddetta alla fattispecie, per essere questa compresa invece nella disciplina delle notificazioni ordinarie.

Ne deriva che la questione circa la costituzionalità dell'art. 177 bis, secondo comma, prima ipotesi, non risulta allo stato, come é dato desumere dalla stessa motivazione dell'ordinanza, rilevante e necessariamente pregiudiziale rispetto all'oggetto della decisione di competenza del giudice a quo.

Occorre pertanto ordinare la restituzione degli atti al pretore di Forlì perché, espletati gli incombenti a lui demandati dalla legge, proceda a nuovo esame della rilevanza della questione come sopra prospettata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al pretore di Forlì.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1969.