ORDINANZA N. 57
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 177 bis, secondo comma, del Codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa in 28 febbraio 1968 dal pretore di Forlì
nel procedimento penale a carico di Milandri Fabio, iscritta al n. 90 del
Registro ordinananze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968.
Udita nella camera di consiglio del
27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Nicola Reale.
Ritenuto in fatto
Nel procedimento penale a carico di
Milandri Fabio, imputato a seguito di verbale 13 agosto 1967 dei carabinieri di
Castrocaro (Forlì) della contravvenzione prevista dall'art. 103, nono comma,
del Codice della strada, il pretore di Forlì, avendo desunto dal verbale di
contestazione dei carabinieri che l'imputato risultava residente in Germania a
Dusseldorf, Anna Strasse 29, disponeva che a questo indirizzo fosse inviato
l'avviso prescritto dall'art. 177 bis, primo comma, del Codice di procedura
penale, mediante lettera raccomandata.
Senonché il plico, spedito il 21
dicembre 1967, veniva restituito dal servizio postale della Repubblica Federale
Tedesca, in data 23 dicembre 1967, con l'annotazione che allo stesso indirizzo
il destinatario risultava sconosciuto.
Il pretore, il 20 febbraio 1968,
emetteva il decreto di irreperibilità ai sensi dell'art. 177 bis, secondo
comma, e cioè senza aver disposto altre indagini.
Peraltro, con ordinanza del 28
febbraio 1968, sul riflesso che il caso di mancato recapito di lettera
raccomandata per essere sconosciuto il destinatario, rientrasse nella prima
delle tre ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 177 bis, quella cioè "che
non si conosca la dimora all'estero dell'imputato", ipotesi la cui
realizzazione era stata posta a base del decreto emanato, il pretore riteneva
di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale di detta norma,
in quanto essa, come emerge dal suo testo e dalla costante interpretazione
della Corte di cassazione, esime l'autorità giudiziaria procedente dall'obbligo
di espletare ulteriori ricerche prima di emettere il decreto di irreperibilità.
E ciò in contrasto con l'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, che assicura all'imputato l'inviolabilità
del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento.
Anche l'ordinanza é stata notificata
all'imputato col rito speciale di cui all'art. 177 bis, mediante deposito nella
cancelleria della pretura il 29 febbraio 1968, con rituale avviso al difensore
di ufficio l'11 marzo successivo. Essa é stata poi notificata il 16 marzo al
Presidente del Consiglio dei Ministri e il 27 aprile al pubblico ministero; é
stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 6 luglio successivo.
Nessuna delle parti si é costituita
nel giudizio davanti a questa Corte.
Considerato in diritto
Dalla motivazione dell'ordinanza
emerge che il giudice a quo, pur essendosi prospettato il dubbio che
l'imputato, nel non breve lasso di tempo intercorso fra il verbale di
contravvenzione e l'invio dell'avviso, si fosse potuto trasferire altrove ed
eventualmente fosse ritornato nel territorio nazionale, dove, oltre tutto, egli
risultava essere nato, omise ogni attività processuale, preveduta
dall'ordinamento, diretta ad accertare i luoghi in cui disporre utilmente le
notificazioni.
Nella fattispecie, quindi,
l'applicabilità dell'art. 177 bis, secondo comma, del Codice di procedura
penale, appariva incerta, non potendosi con sicurezza ritenere che l'imputato,
destinatario delle notificazioni, si trovasse all'estero. Dalle indagini,
invero, sarebbe potuta risultare la estraneità della norma suddetta alla
fattispecie, per essere questa compresa invece nella disciplina delle
notificazioni ordinarie.
Ne deriva che la questione circa la
costituzionalità dell'art. 177 bis, secondo comma, prima ipotesi, non risulta
allo stato, come é dato desumere dalla stessa motivazione dell'ordinanza,
rilevante e necessariamente pregiudiziale rispetto all'oggetto della decisione
di competenza del giudice a quo.
Occorre pertanto ordinare la
restituzione degli atti al pretore di Forlì perché, espletati gli incombenti a
lui demandati dalla legge, proceda a nuovo esame della rilevanza della
questione come sopra prospettata.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al
pretore di Forlì.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 21 marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 28
marzo 1969.