SENTENZA N. 55
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 141 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge
doganale), promossi con due ordinanze emesse il 27 giugno 1967 dal tribunale di
Varese nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Mariani Francesco e
di Marelli Giovanni, iscritte ai nn. 245 e 246 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre
1967.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12
febbraio 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di procedimenti
penali a carico, rispettivamente, di Francesco Mariani e di Giovanni Marelli,
il tribunale di Varese, con due analoghe ordinanze emesse il 27 giugno 1967,
denunciava a questa Corte l'art. 141 della legge 25 settembre 1940, n. 1424.
La norma attribuisce
all'amministrazione doganale il potere di consentire la conciliazione
amministrativa in tutti i casi di delitto punibile con la sola multa. Essa,
secondo l'ordinanza, compromette il principio dell'eguale assoggettamento di
tutti i cittadini alla repressione penale: infatti la conciliazione nei vari
casi (e perciò, in sua mancanza, la repressione) dipende dall'assoluto potere
discrezionale dell'autorità amministrativa, che, inoltre, può provvedere
d'ufficio. Ne sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione.
2. - Nella prima causa (parte
privata il Mariani) é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con
deduzioni depositate il 5 ottobre 1967. Vi si nega che l'amministrazione
doganale abbia un potere illimitato: infatti la legge stabilisce i limiti
minimo e massimo della somma da pagare in sede di conciliazione amministrativa
e indica i funzionari che sono competenti in materia a seconda dei casi; ciò proverebbe
che il legislatore si é attenuto ai principi e che quindi, anche in ordine alla
deliberazione sull'an, ad essi ha fatto implicito rinvio: trattandosi di
"settore amministrativo sanzionatorio", l'autorità deve fare
legittimo uso del suo potere discrezionale e tener conto della gravità
dell'infrazione così come dei precedenti dell'individuo.
Ne deriverebbe che la norma
impugnata non viola l'art. 3 della Costituzione, anzi attribuisce all'autorità
amministrativa un potere che, esercitato correttamente, non solo non produce ma
addirittura evita ogni disparità poiché permette di trattare diversamente
situazioni diverse. Lo avrebbero già riconosciuto, in casi analoghi, le sentenze 1967 nn.
25 e 95 della Corte costituzionale.
Considerato in diritto
1. - É stato denunciato l'art. 141
della legge 25 settembre 1940, n. 1424, perché, ammettendo la definizione
amministrativa nei delitti di contrabbando (punibili con la sola multa), la fa
dipendere, insieme con l'estinzione del reato, dalla "illimitata
discrezionalità" degli uffici doganali. Ciò contrasterebbe con l'art. 3
della Costituzione: infatti le dogane, consentendo o negando ad arbitrio la
"definizione amministrativa del contesto", sarebbero libere di
regolare diversamente situazioni analoghe.
La questione é solo parzialmente
fondata.
Se la conciliazione amministrativa e
quindi la perseguibilità del reato dipendessero dall'arbitrio degli uffici
doganali, la costituzionalità dell'intero art. 141 apparirebbe molto dubbia: e
il dubbio verrebbe rafforzato dal confronto con la legge 1951, n. 27 (artt. 10,
11) per la quale in casi analoghi (contrabbando di generi di monopolio) la
richiesta di conciliazione non può essere respinta.
Ma la norma denunciata, quale che ne
fosse il contenuto originario, attualmente va intesa secondo la posizione che
ha assunto nel contesto dell'ordinamento costituzionale; da cui
2. - Tuttavia, dato che, pendente il
ricorso dell'interessato, l'autorità amministrativa può trasmettere al giudice
penale il processo verbale di accertamento, la tutela offerta dalla norma
risulta insufficiente: l'accoglimento del ricorso e la successiva
"definizione del contesto" non estinguerebbero il reato, essendo
posteriori alla trasmissione del verbale (art. 141, comma secondo); così la
disparità di trattamento, pure essendo stata eventualmente colta ed eliminata
in via amministrativa, permarrebbe in sede penalistica, conseguenza
dell'originario arbitrio dell'ufficio.
Poiché proprio il secondo comma
dell'art. 141, escludendo l'estinzione del reato dopo la consegna del verbale
al giudice ordinario, consente questa eventuale disparità di trattamento, esso
viola l'art. 3 della Costituzione. Perciò non può che dichiararsene
l'illegittimità costituzionale là dove stabilisce che il reato non si estingue
dopo la trasmissione del verbale all'autorità giudiziaria.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 141, secondo comma, seconda parte ("purché venga
effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorità
giudiziaria"), della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale).
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 28
marzo 1969.