SENTENZA N. 53
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 71, comma primo, lett. c, 77, comma primo, e 84,
comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle
disposizioni sulle pensioni di guerra, promosso con ordinanza emessa il 23
gennaio 1967 dalla Corte dei conti - sezione quarta giurisdizionale per le
pensioni di guerra - sul ricorso di Santoro Maria Grazia, iscritta al n. 54 del
Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 120 dell'11 maggio 1968.
Udita nella camera di consiglio del
30 gennaio 1969 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto in fatto
Con decreto del 17 marzo 1959 il
Ministero del tesoro negava a Santoro Maria Grazia, in quanto coniugata, la
pensione indiretta di guerra per la perdita del fratello Antonio, disperso in
Russia nella seconda guerra mondiale, pensione che era stata goduta dal padre
Santoro Fedele fino alla morte avvenuta il 23 giugno 1958.
Avverso tale decreto la richiedente
proponeva ricorso alla Corte dei conti deducendo di essere separata di fatto
dal marito Pugliese Rinaldo da oltre dieci anni.
Il pubblico ministero chiedeva il
rigetto del ricorso osservando che - ai sensi degli artt. 71, comma primo,
lett. c, 84, comma secondo, e 77, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n.
648 - la pensione indiretta per la morte di un militare caduto in guerra
spetta, dopo la morte dei genitori, alle sorelle minorenni, o maggiorenni
inabili, solo se nubili. Lo status di nubile é quindi una qualificazione
soggettiva indispensabile alla quale non é possibile assimilare altra
condizione diversa, quale ad esempio quella di sorella legalmente o di fatto
separata dal marito, o di sorella vedova.
Con ordinanza emessa il 23 gennaio
1967 (pervenuta a questa Corte il 5 aprile 1968)
Rileva l'ordinanza che le
disposizioni impugnate, subordinando il riconoscimento del diritto a pensione
indiretta delle sorelle del caduto in guerra alla condizione che esse siano
nubili e consentendo, per contro, l'attribuzione della pensione ai fratelli
coniugati, violano il principio di eguaglianza in quanto prevedono un
trattamento giuridico diverso a seconda che il soggetto appartenga all'uno o
all'altro sesso, senza che ciò trovi alcuna razionale giustificazione.
L'ordinanza, ritualmente comunicata
e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
120 dell'11 maggio 1968.
Nel giudizio dinanzi alla Corte
nessuno si é costituito.
Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità
costituzionale proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe é fondata.
Le disposizioni impugnate della
legge 10 agosto 1950, n. 648, disciplinano il trattamento pensionistico dei
collaterali del militare morto per causa del servizio di guerra o del civile
deceduto per fatto di guerra stabilendo che la pensione indiretta é concessa
non soltanto ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni quando siano orfani di
entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione (art. 71,
lett. c) ma anche ai fratelli e alle sorelle nubili maggiorenni, che, alla data
del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo
lavoro, e tali siano divenuti anche dopo la suddetta data, ma prima di
raggiungere la maggiore età e prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in
loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre (art. 77, comma
primo). Per la concessione della pensione occorre, in ogni caso, che ai collaterali
siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i
necessari mezzi di sussistenza (art. 73), requisito che, ai sensi di successive
disposizioni (artt. 17 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, e 9 della legge 18
maggio 1967, n. 318) si considera sussistente quando il richiedente risulti non
assoggettabile all'imposta complementare sul reddito complessivo.
É previsto infine che la pensione
indiretta, già liquidata ai genitori del militare o del civile, si devolva a
favore dei collaterali quando divengano orfani e siano minorenni, o inabili a
qualsiasi proficuo lavoro ed, inoltre, nubili se sorelle (art. 84, comma
secondo).
2. - L'esame di siffatta disciplina
pone in evidenza che la pensione di guerra dei collaterali ha conservato nella
legge n. 648 del 1950 il carattere di assegno alimentare espressamente
attribuitole dal legislatore nella precedente normativa (R.D. 12 luglio 1923,
n. 1491, art. 37). Il riconoscimento del diritto a pensione dei collaterali
resta, infatti, subordinato alla esistenza di un loro reale stato di bisogno
prodottosi in conseguenza della morte del militare o del civile. La pensione,
cioé, deve essere corrisposta quando si sia accertato che, a causa della morte
del militare o del civile, i collaterali abbiano perduto i mezzi necessari al
loro sostentamento e non possano provvedere alle loro fondamentali esigenze di
vita o per la loro minore età o perché, pur essendo maggiorenni, siano inabili
a qualsiasi lavoro proficuo.
Ora é innegabile che tali obbiettive
e ben specificate condizioni possano indifferentemente concorrere sia nei
confronti del fratello che della sorella, ancorché essi abbiano contratto
matrimonio. Per quanto riguarda in particolare il requisito del bisogno
economico é evidente che può ricorrere anche per la sorella maritata quando i
suoi redditi, cumulati a norma di legge con quelli del marito, non eccedano il
minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul
reddito complessivo.
Nessuna razionale giustificazione
riesce perciò a scorgersi in quella previsione delle norme impugnate che,
sull'esclusiva base dell'appartenenza del soggetto all'uno o all'altro sesso,
dispone l'esclusione dal diritto a pensione per la sorella coniugata e non
parimenti per il fratello coniugato. La perfetta identità delle rispettive
obbiettive situazioni postula l'esigenza di una uniformità di trattamento donde
l'illegittimità per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3
della Costituzione di quelle parti delle disposizioni censurate contenute negli
artt. 71, lett. e, 77, comma primo, e 84, comma secondo, che riconoscono il
diritto a pensione alla sorella del militare o civile deceduto, solo se nubile.
E poiché tali disposizioni risultano
riprodotte negli stessi termini nei corrispondenti artt. 64, comma primo, lett.
c, 75, comma primo, e 76, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul
"Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra" - legge
entrata in vigore nelle more del presente giudizio - deve dichiararsi
l'illegittimità anche di queste ultime norme in applicazione dell'art. 27,
parte seconda, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale degli artt. 71, comma primo, lett. e, 77, comma primo, e 74,
comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento
delle disposizioni sulle pensioni di guerra" limitatamente alle parti in
cui prevedono che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto
per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo
in quanto nubili;
dichiara, in applicazione dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente alle stesse parti,
l'illegittimità costituzionale degli artt. 64, comma primo, lett. c, 75, comma
primo, e 76, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 sul
"Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra".
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 21 marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 28
marzo 1969.