Sentenza n. 53 del 1969
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SENTENZA N. 53

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71, comma primo, lett. c, 77, comma primo, e 84, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1967 dalla Corte dei conti - sezione quarta giurisdizionale per le pensioni di guerra - sul ricorso di Santoro Maria Grazia, iscritta al n. 54 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1968.

Udita nella camera di consiglio del 30 gennaio 1969 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

 

Ritenuto in fatto

 

Con decreto del 17 marzo 1959 il Ministero del tesoro negava a Santoro Maria Grazia, in quanto coniugata, la pensione indiretta di guerra per la perdita del fratello Antonio, disperso in Russia nella seconda guerra mondiale, pensione che era stata goduta dal padre Santoro Fedele fino alla morte avvenuta il 23 giugno 1958.

Avverso tale decreto la richiedente proponeva ricorso alla Corte dei conti deducendo di essere separata di fatto dal marito Pugliese Rinaldo da oltre dieci anni.

Il pubblico ministero chiedeva il rigetto del ricorso osservando che - ai sensi degli artt. 71, comma primo, lett. c, 84, comma secondo, e 77, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 - la pensione indiretta per la morte di un militare caduto in guerra spetta, dopo la morte dei genitori, alle sorelle minorenni, o maggiorenni inabili, solo se nubili. Lo status di nubile é quindi una qualificazione soggettiva indispensabile alla quale non é possibile assimilare altra condizione diversa, quale ad esempio quella di sorella legalmente o di fatto separata dal marito, o di sorella vedova.

Con ordinanza emessa il 23 gennaio 1967 (pervenuta a questa Corte il 5 aprile 1968) la Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra, sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale delle citate norme, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Rileva l'ordinanza che le disposizioni impugnate, subordinando il riconoscimento del diritto a pensione indiretta delle sorelle del caduto in guerra alla condizione che esse siano nubili e consentendo, per contro, l'attribuzione della pensione ai fratelli coniugati, violano il principio di eguaglianza in quanto prevedono un trattamento giuridico diverso a seconda che il soggetto appartenga all'uno o all'altro sesso, senza che ciò trovi alcuna razionale giustificazione.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1968.

Nel giudizio dinanzi alla Corte nessuno si é costituito.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe é fondata.

Le disposizioni impugnate della legge 10 agosto 1950, n. 648, disciplinano il trattamento pensionistico dei collaterali del militare morto per causa del servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra stabilendo che la pensione indiretta é concessa non soltanto ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione (art. 71, lett. c) ma anche ai fratelli e alle sorelle nubili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e tali siano divenuti anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età e prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre (art. 77, comma primo). Per la concessione della pensione occorre, in ogni caso, che ai collaterali siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza (art. 73), requisito che, ai sensi di successive disposizioni (artt. 17 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, e 9 della legge 18 maggio 1967, n. 318) si considera sussistente quando il richiedente risulti non assoggettabile all'imposta complementare sul reddito complessivo.

É previsto infine che la pensione indiretta, già liquidata ai genitori del militare o del civile, si devolva a favore dei collaterali quando divengano orfani e siano minorenni, o inabili a qualsiasi proficuo lavoro ed, inoltre, nubili se sorelle (art. 84, comma secondo).

2. - L'esame di siffatta disciplina pone in evidenza che la pensione di guerra dei collaterali ha conservato nella legge n. 648 del 1950 il carattere di assegno alimentare espressamente attribuitole dal legislatore nella precedente normativa (R.D. 12 luglio 1923, n. 1491, art. 37). Il riconoscimento del diritto a pensione dei collaterali resta, infatti, subordinato alla esistenza di un loro reale stato di bisogno prodottosi in conseguenza della morte del militare o del civile. La pensione, cioé, deve essere corrisposta quando si sia accertato che, a causa della morte del militare o del civile, i collaterali abbiano perduto i mezzi necessari al loro sostentamento e non possano provvedere alle loro fondamentali esigenze di vita o per la loro minore età o perché, pur essendo maggiorenni, siano inabili a qualsiasi lavoro proficuo.

Ora é innegabile che tali obbiettive e ben specificate condizioni possano indifferentemente concorrere sia nei confronti del fratello che della sorella, ancorché essi abbiano contratto matrimonio. Per quanto riguarda in particolare il requisito del bisogno economico é evidente che può ricorrere anche per la sorella maritata quando i suoi redditi, cumulati a norma di legge con quelli del marito, non eccedano il minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Nessuna razionale giustificazione riesce perciò a scorgersi in quella previsione delle norme impugnate che, sull'esclusiva base dell'appartenenza del soggetto all'uno o all'altro sesso, dispone l'esclusione dal diritto a pensione per la sorella coniugata e non parimenti per il fratello coniugato. La perfetta identità delle rispettive obbiettive situazioni postula l'esigenza di una uniformità di trattamento donde l'illegittimità per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione di quelle parti delle disposizioni censurate contenute negli artt. 71, lett. e, 77, comma primo, e 84, comma secondo, che riconoscono il diritto a pensione alla sorella del militare o civile deceduto, solo se nubile.

E poiché tali disposizioni risultano riprodotte negli stessi termini nei corrispondenti artt. 64, comma primo, lett. c, 75, comma primo, e 76, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra" - legge entrata in vigore nelle more del presente giudizio - deve dichiararsi l'illegittimità anche di queste ultime norme in applicazione dell'art. 27, parte seconda, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 71, comma primo, lett. e, 77, comma primo, e 74, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili;

dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente alle stesse parti, l'illegittimità costituzionale degli artt. 64, comma primo, lett. c, 75, comma primo, e 76, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 sul "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra".

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1969.