ORDINANZA N. 51
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, recante
"Costituzione del Ministero della sanità", prorogata con legge 10
ottobre 1960, n. 1236, e dell'art. 1 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249,
recante "Disposizioni relative agli enti operanti nel settore
sanitario", proposto con ordinanza emessa il 26 maggio 1967 dal Consiglio
di Stato - sezione quinta - sul ricorso del Comune di Grosseto contro il
Prefetto di Grosseto, iscritta al n. 265 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26
febbraio 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con ricorso al
Consiglio di Stato del 17 agosto-13 settembre 1961 il Comune di Grosseto ha
impugnato il decreto di quel Prefetto in data 18 giugno 1961, col quale, a
norma dell'art. 1 del decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n.249, venivano
nominati i membri del Comitato amministrativo del locale consorzio
antitubercolare, tra cui tre rappresentanti degli enti consorziati, scelti dal
prefetto in persona dei sindaci di tre dei Comuni partecipanti al consorzio,
non però compreso tra questi il Comune di Grosseto;
che il Consiglio di Stato, con
ordinanza emessa il 26 maggio
che, come risulta dalla
documentazione esibita in questa sede dall'Avvocatura dello Stato,
che non risulta essere stata la
detta deliberazione acquisita agli atti del procedimento avanti al Consiglio di
Stato prima della emissione della ordinanza di rinvio e tenuta presente in sede
di formulazione del giudizio sulla rilevanza delle questioni solevate;
che pertanto é il caso di rinviare
gli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza stessa alla luce della
suddetta deliberazione di rinuncia:
PER QUESTI MOTIVI
ordina che gli atti siano restituiti
al Consiglio di Stato.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 26
marzo 1969.