Sentenza n. 50 del 1969
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SENTENZA N. 50

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408, recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 novembre 1966 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Chieti sul ricorso di Henrici De Angelis Angelo contro l'Ufficio del registro di Chieti, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967;

2) ordinanza emessa il 25 novembre 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Matera sul ricorso di Moles Mario contro l'Ufficio del registo di Matera, iscritta al n. 26 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 84 del 30 marzo 1968.

Visti gli atti di costituzione di Henrici De Angelis Angelo e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per l'Amministrazione delle finanze.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - La Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Chieti, con ordinanza 10 novembre 1966, emessa sul ricorso di Angelo Henrici De Angelis contro l'Ufficio del registro di Chieti, ha ritenuto rilevante per la soluzione della controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408, sollevata dal contribuente, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

L'ordinanza é stata notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri; comunicata ai Presidenti delle Camere e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967.

Con atto depositato il 6 giugno 1967 si é costituito in giudizio il dott. Henrici De Angelis, rappresentato e difeso dagli avvocati Edmondo Paone e Luigi Flauti, chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Si é anche costituita l'Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 13 luglio 1967, in cui si deduce l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura dello Stato ha anche presentato successiva memoria.

Nell'udienza del 26 febbraio 1969 é intervenuta soltanto l'Avvocatura generale dello Stato, rimettendosi alla decisione della Corte.

2. - La medesima questione di legittimità costituzionale é stata rimessa alla Corte dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Matera, con ordinanza 25 novembre 1967, anch'essa regolarmente notificata e comunicata.

Non si é costituita nessuna delle parti e la causa é stata trattata nella stessa udienza del 26 febbraio 1969.

 

Considerato in diritto

 

I giudizi, entrambi promossi con ordinanze di Commissioni provinciali per le imposte e riguardanti la medesima questione, possono essere decisi con unica sentenza.

Come questa Corte ha già affermato con le sentenze 6 febbraio 1969, n. 6, e 10 febbraio 1969, n. 10, le Commissioni provinciali delle imposte dirette e indirette e le Commissioni comunali per i tributi locali hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. Ne deriva che non sono legittimate a promuovere giudizi di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

É pertanto da dichiarare l'inammissibilità delle questioni dedotte con le ordinanze innanzi indicate.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n.408, sollevata dalle Commissioni provinciali delle imposte dirette e indirette di Chieti e di Matera, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1969.