SENTENZA N. 50
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408,
recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 novembre
1966 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Chieti
sul ricorso di Henrici De Angelis Angelo contro l'Ufficio del registro di
Chieti, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967;
2) ordinanza emessa il 25 novembre
1967 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Matera
sul ricorso di Moles Mario contro l'Ufficio del registo di Matera, iscritta al
n. 26 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 84 del 30 marzo 1968.
Visti gli atti di costituzione di
Henrici De Angelis Angelo e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 26
febbraio 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il vice avvocato generale
dello Stato Dario Foligno, per l'Amministrazione delle finanze.
Ritenuto in fatto
1. -
L'ordinanza é stata notificata alle
parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri; comunicata ai Presidenti
delle Camere e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del
24 giugno 1967.
Con atto depositato il 6 giugno 1967
si é costituito in giudizio il dott. Henrici De Angelis, rappresentato e difeso
dagli avvocati Edmondo Paone e Luigi Flauti, chiedendo la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Si é anche costituita
l'Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 13 luglio
L'Avvocatura dello Stato ha anche
presentato successiva memoria.
Nell'udienza del 26 febbraio 1969 é
intervenuta soltanto l'Avvocatura generale dello Stato, rimettendosi alla
decisione della Corte.
2. - La medesima questione di
legittimità costituzionale é stata rimessa alla Corte dalla Commissione
provinciale delle imposte dirette e indirette di Matera, con ordinanza 25
novembre 1967, anch'essa regolarmente notificata e comunicata.
Non si é costituita nessuna delle
parti e la causa é stata trattata nella stessa udienza del 26 febbraio 1969.
Considerato in diritto
I giudizi, entrambi promossi con
ordinanze di Commissioni provinciali per le imposte e riguardanti la medesima
questione, possono essere decisi con unica sentenza.
Come questa Corte ha già affermato
con le sentenze 6 febbraio 1969, n. 6, e 10 febbraio 1969, n. 10, le Commissioni provinciali delle
imposte dirette e indirette e le Commissioni comunali per i tributi locali
hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. Ne deriva che non sono
legittimate a promuovere giudizi di legittimità costituzionale ai sensi
dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
É pertanto da dichiarare
l'inammissibilità delle questioni dedotte con le ordinanze innanzi indicate.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 2 luglio
1949, n.408, sollevata dalle Commissioni provinciali delle imposte dirette e
indirette di Chieti e di Matera, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI - Angelo
DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 26
marzo 1969.