SENTENZA N. 49
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, recante
"Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro,
dell'i.g.e. e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili
urbani", promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 novembre
1966 dalla commissione provinciale delle imposte di Milano sul ricorso di
Angeli Benito contro l'Ufficio del registro di Milano, iscritta al n. 106 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 170 dell'8 luglio 1967;
2) ordinanza emessa il 16 giugno
1967 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra le Società
immobiliari Mesapa, Sacisa e Dorica S.p.A. e l'Amministrazione finanziaria
dello Stato, iscritta al n. 194 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 28 ottobre 1967.
Visti gli atti di costituzione delle
Società immobiliari Mesapa, Sacisa e Dorica S.p.A. e dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato e di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12
febbraio 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per
l'Amministrazione delle finanze.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 9 novembre
1966 nel procedimento concernente il ricorso proposto da Angeli Benito contro
l'Ufficio del registro di Milano, quella commissione provinciale delle imposte
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 29 dicembre 1962, n. 1744, recante "Nuove disposizioni per
l'applicazione delle leggi di registro, dell'i.g.e. e del bollo ai contratti di
locazione dei beni immobili urbani". La questione é stata sollevata in
relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
La commissione osserva nell'ordinanza
che, secondo le norme impugnate, i detti contratti di locazione sono
assoggettati alla "imposta proporzionale di registro" in ragione del
6 per cento della rendita catastale, per quelli censiti, e del 4 per cento
dell'ammontare del prezzo e dei corrispettivi pattuiti, per quelli non censiti,
precisandosi che tali aliquote "sono comprensive" dell'imposta
generale sull'entrata di cui all'art. 3, lett. a, del D.L. 9 gennaio 1940, n.
2, e successive modificazioni.
Poiché al secondo comma dell'art. 1
della legge impugnata, dove si parla di immobili non censiti, si stabilisce che
l'imposta é dovuta secondo la durata pattuita dalla locazione, ed eguale
criterio dovrebbe evincersi, per quanto riguarda gli immobili censiti, dal
capoverso dell'art. 2 della legge in esame, secondo cui per i contratti di
locazione pluriennali l'imposta di registro é liquidata annualmente in
relazione al valore della rendita catastale,
Tale differente trattamento sarebbe
anche confermato dalla mancanza di disposizioni che esonerino dall'i.g.e. i
corrispettivi delle locazioni di immobili urbani, per cui le aliquote previste
dalle norme impugnate non potrebbero non intendersi come aliquote complesse
riguardanti i due distinti ed autonomi tributi di registro e sull'entrata.
In tale situazione la commissione ha
ravvisato la probabile violazione del principio di eguaglianza di cui all'art.
3 della Costituzione nonché del principio della capacità contributiva di cui
all'art. 53 della Costituzione ed ha pertanto disposto la trasmissione degli atti
alla Corte per l'ulteriore corso.
L'ordinanza, notificata il 24
febbraio 1967 e comunicata come per legge, é stata pubblicata sulla Gazzetta
Ulliciale n. 170 dell'8 luglio 1967.
Avanti alla Corte costituzionale si
é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni difensive
il 26 aprile 1967.
L'Avvocatura osserva che la legge
impugnata sarebbe stata emanata allo scopo di evitare, mediante la
condensazione in una imposta unica, le molteplici evasioni all'i.g.e. che si
verificavano in materia, ed anche per semplificare i servizi di riscossione
delle due imposte di registro e sull'entrata. Dovrebbe d'altra parte escludersi
la lamentata violazione del principio di eguaglianza, poiché la fattispecie
contemplata dalla legge presenterebbe tutte le caratteristiche atte a
giustificare un trattamento differenziato rispetto alle locazioni dei beni
mobili e dei fondi rustici. Evidente, infatti, sarebbe la differente situazione
dei beni mobili, per la loro stessa natura e per la minima rilevanza
tributaria, mentre per quanto riguarda l'esclusione dei fondi rustici del detto
regime tributario, essa sarebbe ampiamente giustificata dalle esigenze di
tutela della redditività agricola, tenuta presente dal legislatore nel disporre
l'esclusione stessa.
Quanto alla pretesa violazione
dell'art.
E se tale presunzione non trovasse
per avventura conferma nella realtà, per la risoluzione del contratto, per la morosità
o l'inadempimento della parte, si tratterebbe pur sempre di ipotesi che
troverebbero nell'ordinamento giuridico e nelle sanzioni che questo prevede
"la possibilità del loro superamento".
D'altra parte, a norma dell'ultimo
comma dell'art. 2 impugnato, che prevede, per i contratti pluriennali, il
pagamento dell'imposta anno per anno, in deroga all'art. 54 della legge di
registro, che dispone invece il versamento anticipato per tutta la prevista
durata della locazione, si sarebbe posto in essere, secondo l'Avvocatura, un
sistema tendente a far coincidere i termini della presunzione con la realtà
economica effettiva, dovendosi ritenere che, se il contratto di locazione
pluriennale viene, per qualsiasi causa, a caducarsi, il contribuente potrà
essere esonerato dal pagamento dell'imposta per gli anni successivi.
E ciò anche a prescindere dalla
considerazione che nel campo dell'i.g.e. sarebbe ammesso e non di rado adottato
il sistema forfettario o quello di abbonamento, che svincolerebbero
l'imposizione dal movimento effettivo del denaro.
Conclude pertanto chiedendo
dichiararsi infondate le proposte questioni.
Con ordinanza emessa il 16 giugno
1967 nel procedimento civile vertente fra le Società immobiliari
"Mesapa", "Sacisa" e "Dorica S.p.A." e l'Amministrazione
finanziaria dello Stato, il tribunale di Milano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale delle citate norme della legge 29 dicembre 1962, n.
Premesso in fatto che, nel giudizio
principale, l'Amministrazione finanziaria pretende il pagamento delle imposte
per l'intera durata del contratto novennale di locazione stipulato con
Il che sarebbe confermato dalla
misura delle nuove aliquote stesse, che rapportate a quella dello 0,55 per
cento precedentemente in vigore per l'imposta di registro, a mente dell'art. 44
allegato A della tariffa della legge di registro con l'addizionale stabilita
dal regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145; e a quella del 3,30 per
cento pure precedentemente in vigore per l'imposta sull'entrata a mente
dell'art. 3, lett. a, della legge 19 giugno 1940, n. 762 e dell'art. 2 della
legge 31 ottobre 1961, n. 1196, risulterebbe appunto comprensive, in massima
parte, dell'imposta sull'entrata.
D'altra parte, si aggiunge
nell'ordinanza, poiché il fatto giuridico che determina il sorgere
dell'obbligazione tributaria per la parte relativa all'imposta sull'entrata é
l'effettiva percezione di un corrispettivo da parte del locatore, la
riscossione da parte del fisco dell'imposta di cui alla legge in esame, per la
parte relativa all'imposta sull'entrata, non sarebbe giustificata nel caso di
risoluzione anticipata di un contratto pluriennale per tutte le annate
successive a quelle dello scioglimento e fino alla scadenza, in difetto della
base imponibile, data la mancanza di effettiva entrata. Con ciò, mentre non vi
sarebbe nulla da eccepire in ordine alla riscossione, nei casi anzidetti, della
parte afferente all'imposta di registro, che colpisce l'atto e non il rapporto
che ne consegue, secondo il tribunale si verrebbe invece a creare una disparità
di trattamento tra i contribuenti in particolare sottoposti in tal modo al
pagamento dell'imposta sull'entrata, in difetto del presupposto
dell'imposizione, e tutti gli altri in generale che, invece, vi sono
assoggettati solo per avere effettivamente conseguito l'entrata colpita. Questa
disparità darebbe luogo ad un diverso trattamento di eguali situazioni
giuridiche, non giustificato da condizioni particolari, e violerebbe pertanto
il principio di eguaglianza, così come costantemente interpretato dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale.
L'ordinanza, notificata il 19 luglio
1967 e comunicata come per legge é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
271 del 28 ottobre 1967.
Avanti alla Corte costituzionale si
sono costituite le Società "Mesapa", "Sacisa" e
"Dorica" in persona del presidente pro tempore rappresentate e difese dagli avvocati Franco Fiore,
Giuseppe e Luigi Montesano, che il 16 novembre 1967, hanno depositato le
deduzioni difensive con cui fanno proprie le argomentazioni contenute
nell'ordinanza di rinvio.
Si sono altresì costituiti
L'Avvocatura ribadisce e sviluppa
l'assunto già esposto secondo cui il tributo di cui alle norme impugnate
sarebbe da considerarsi come una imposta unica di registro, che avrebbe, con
una aliquota unica condensata, sostituito la precedente complessa duplice
imposizione, attraverso nuove e peculiari modalità di liquidazione e di
riscossione, le quali si dovrebbero inserire, al posto dell'art.
Sarebbero quindi inconferenti i
rilievi contenuti nell'ordinanza di rinvio circa l'imposta sull'entrata, in
quanto, appunto, il tributo de quo si collegherebbe all'indice di capacità
contributiva costituito dalla stipula del contratto presentato alla
registrazione. La doglianza circa la pretesa sperequazione tra chi é
assoggettato all'i.g.e. per avere conseguito un'entrata e chi invece sarebbe
tenuto a corrispondere l'imposta nonostante la mancanza del presupposto sarebbe
conseguentemente infondata, venendo nella specie in considerazione solo il presupposto
dell'imposta di registro, cioé la mera stipulazione del contratto, che
costituirebbe d'altra parte la fonte necessaria e sufficiente per il sorgere
dell'obbligazione tributaria.
Anche qui pertanto l'Avvocatura
conclude chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione.
La difesa delle Società Mesapa,
Sacisa e Dorica ha tempestivamente depositato una memoria illustrativa con cui,
in vista della peculiare struttura del tributo stabilito con le norme
impugnate, insiste anzitutto nell'interpretare le medesime come derogative alla
disciplina dettata con la legge organica di registro, nel senso che, per i
contratti pluriennali, non si dovrebbe far luogo al pagamento annuale
dell'imposta nel caso di anticipata risoluzione.
La diversa interpretazione accolta
invece dal tribunale renderebbe innegabile il lamentato contrasto con
Sussisterebbe quindi la denunciata
sperequazione tributaria che, tra l'altro, nel caso della stipulazione di un
nuovo contratto di locazione in sostituzione di quello anticipatamente risolto,
si concreterebbe nella percezione da parte dello Stato, per lo stesso bene e
per lo stesso periodo di tempo, di un duplice tributo relativo ad un'entrata
inesistente e ad un entrata concretamente verificatasi.
Anche l'Avvocatura ha depositato nei
termini una memoria illustrativa unica per entrambi i giudizi, con cui
ribadisce e svolge le tesi già prospettate, insistendo in particolare sulla
qualifica di imposta unica di registro che dovrebbe riconoscersi al tributo in
esame, ed all'uopo si richiama ai lavori preparatori, che fornirebbero
argomenti a sostegno di tale assunto.
Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze di cui in
epigrafe aventi per oggetto la stessa questione, possono riunirsi per la
decisione con unica sentenza.
2. - La prima ordinanza é stata
emessa in data 9 novembre 1966 dalla commissione provinciale delle imposte di
Milano. Ma la questione da essa proposta deve essere dichiarata inammissibile
per difetto di natura giurisdizionale dell'organo proponente, come, per
identica situazione, già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 10 del
10 febbraio 1969.
3. - Con l'ordinanza del tribunale
di Milano vengono impugnati gli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962, n.
1744, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Si assume che la
fissazione di un'aliquota unica, comprensiva, sia dell'imposta proporzionale di
registro, sia dell'imposta generale sull'entrata, verrebbe a dar luogo, per i
contratti di locazione di durata pluriennale e nell'ipotesi di loro
interruzione prima della scadenza pattizia, all'onere del pagamento
dell'imposta sull'entrata, senza che si verifichi la percezione di un
corrispettivo. Ciò creerebbe una disparità di trattamento tra chi é
assoggettato all'i.g.e. per avere conseguito effettivamente una entrata e chi é
tenuto a corrisponderla, nonostante la mancanza del presupposto
dell'imposizione.
La questione, così sollevata in
ordine al sistema cui é informata la citata legge del 1962, esige che siano
anzitutto accertati la natura ed il contenuto dell'imposizione fiscale
derivante dall'art. 1.
Dai lavori preparatori risulta che,
anche al fine di porre rimedio alle frequenti evasioni fiscali, compiute dagli
obbligati al pagamento dell'imposta entrata sui corrispettivi percepiti in
dipendenza delle locazioni di beni immobili, si é ritenuto di concentrare in
unica imposta con unica aliquota, sia l'imposta di registro che quella
sull'entrata.
Dalla disposta concentrazione, si é,
poi, inteso far derivare l'effetto di un tributo avente in definitiva la
peculiarità di un'imposta di registro, da corrispondere per effetto della sola
esistenza dell'atto, prescindendo dal tener conto del conseguimento o meno dei
suoi effetti economici. L'Avvocatura di Stato sostiene questo assunto.
Ciò produrrebbe la singolare e
contraddittoria conseguenza che, pur costituendo l'imposta sull'entrata una
componente della nuova imposta (ed anzi la componente, in percentuale, di
maggior peso economico) quest'ultima verrebbe poi a cancellare causa ed effetti
dell'altra. Qualunque sia stata l'intenzione finalistica e sottostante del
legislatore, la legge in esame é da riconoscere univoca nella sua formulazione,
in quanto l'aliquota globale é dichiarata "comprensiva" (non
sostitutiva) dell'imposta sull'entrata (art. 1) e, nel preambolo, l'indicazione
dell'oggetto della legge é riferito anche alla "applicazione"
dell'imposta sull'entrata. Questa imposta, nonostante l'accostamento
all'imposta di registro al fine di unificazione del tributo da pagare, mantiene
pur sempre la sua individualità distintiva.
4. - A questa premessa, cui dà luogo
l'interpretazione dell'art. 1 della legge, non corrisponde poi, per altro
verso, la restante struttura della legge.
Dalla riduzione ad unità del tributo
dovuto per due diverse imposte (registro ed entrata) si é fatta derivare la
conseguenza dell'assorbimento dei caratteri dell'una in quelli dell'altra,
regolando tutto il rapporto tributario in base al criterio della insensibilità
a mutazioni sopravvenute nello svolgimento del rapporto negoziale, in
conformità alla natura dell'imposta di registro, ma in difformità con la
diversa natura dell'imposta sull'entrata.
Di conseguenza, per i contratti di
locazione di immobili, l'imposta sull'entrata dei canoni, dopo essere stata,
con l'art. 1, accomunata negli effetti all'imposta di registro agganciandola
alla rendita catastale per gli immobili censiti o ai corrispettivi pattuiti per
gli immobili non censiti, é stata egualmente accomunata, con l'art. 2, negli stessi
effetti, anche per quanto riguarda le locazioni pluriennali.
Per quest'ultima categoria di
contratti si é disposta la liquidazione annuale sempre in relazione o alla
rendita catastale o ai corrispettivi pattuiti, e, con riferimento alla
"data di inizio dell'annata locatizia stabilita nel contratto".
Risulta (anche per le chiare
indicazioni contenute nei lavori preparatori della legge) che si é voluto con
questo sistema "agevolare il pagamento dell'imposta sia al contribuente
sia all'ufficio", dando luogo ad una speciale forma di rateazione, con
esclusione di ogni carattere di autonomia ai periodici versamenti ed assegnando
alla "liquidazione annuale" di cui al secondo comma dell'art. 2 il
significato di calcolo del dovuto, se posto in relazione al valore
(eventualmente mutevole di anno in anno) della rendita catastale.
Ma l'applicazione di questo sistema
conduce alla conseguenza che, per l'identico tributo relativo all'imposta sulla
entrata, una particolare categoria di contribuenti venga ad essere sottoposta a
diverso e più oneroso trattamento, in confronto alla categoria generale, senza
alcun motivo che ne giustifichi la razionalità ed, anzi, con l'anomala
conseguenza di dar luogo alla nascita di un'obbligazione tributaria di durata
anche virtuale, senza il concreto verificarsi delle condizioni ipotizzate dalla
legge per la relativa imposizione.
La questione di costituzionalità é
stata posta dall'ordinanza di rinvio sia per quanto riguarda l'art. 1 della
legge sia per quanto riguarda l'art.
Dell'art. 1 e della sua
interpretazione si é già detto.
L'eccezione di illegittimità
costituzionale, sollevata espressamente in relazione ai contratti di locazione
di durata pluriennale, va concentrata sul capoverso dell'art. 2 che, appunto,
ne prevede il regolamento tributario, nel modo anomalo che si é detto.
I motivi suesposti valgono per il
riconoscimento di una illegittimità parziale della norma, in quanto essa
consente di imporre annualmente, fino alla scadenza pattizia, il pagamento
dell'imposta generale sull'entrata, anche quando il contratto di locazione sia
stato risoluto durante il corso dell'anno precedente
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1962, n.
1744, contenente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro
e dell'imposta generale sull'entrata ai contratti di locazione dei beni
immobili urbani, nella parte in cui consente, per i contratti di locazione di
durata pluriennale, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata
anche nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto nell'anno
precedente.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 26
marzo 1969.