SENTENZA N. 44
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 150, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette),
promossi con due ordinanze emesse il 5 aprile 1967 dalla Commissione
distrettuale delle imposte di Napoli sui ricorsi della società S.A.R.A. contro
l'Ufficio delle imposte di Napoli, iscritte ai nn. 151 e 152 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221
del 2 settembre 1967.
Visti gli atti di costituzione della
società S.A.R.A. e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26
febbraio 1969 la relazione del Giudice Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel ricorso si sollevava questione
di legittimità costituzionale delle norme su citate, in riferimento agli artt.
53 e 113 della Costituzione, e l'adita Commissione, con ordinanza del 5 aprile
1967, la riteneva rilevante e non manifestamente infondata, limitatamente al
secondo comma dell'art.
Un'ordinanza di identico contenuto é
stata, in pari data, emessa dalla Commissione distrettuale di Napoli su ricorso
della medesima Società contro l'accertamento relativo all'esercizio del 1961
nel quale, in sede di rettifica, l'ufficio finanziario aveva elevato il reddito
imponibile a L. 30.517.755.
Le ordinanze, ritualmente notificate
e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2
settembre 1967.
Nel primo giudizio innanzi a questa
Corte si é costituita la società S.A.R.A. con deduzioni depositate il 19
settembre 1967 e ha chiesto la dichiarazione d'illegittimità della norma
denunziata.
In entrambi i giudizi é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 21 settembre 1967
ed ha chiesto, a sua volta, che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze, di identico
contenuto, propongono la stessa questione di legittimità costituzionale, e
pertanto i relativi giudizi, congiuntamente discussi nella pubblica udienza,
possono essere riuniti e decisi con un unica sentenza.
2. -
, n. 132 del 1963 e n. 103 del 1964), di essere legittimata a proporre
questioni di legittimità costituzionale.
Con recente sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969, questa Corte - in conformità alla
sua precedente decisione
n. 6 dello stesso anno in tema di commissioni comunali per i tributi locali
- ha escluso che le commissioni per i tributi erariali possano essere
configurate come organi giurisdizionali.
Per quanto, in particolare, concerne
le commissioni distrettuali, la citata sentenza n. 10 del 1969 ne ha desunto il carattere
amministrativo della disciplina relativa alla composizione del collegio, nonché
ai poteri ad esso attribuiti.
3. - La questione sollevata deve,
pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti richiesti
dal l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 150, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle imposte
dirette), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 113 della Costituzione,
dalla Commissione distrettuale delle imposte di Napoli con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 21
marzo 1969.