SENTENZA N. 43
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 del T.U. delle leggi sulle imposte
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,
n. 645, e dell'art. I della legge 27 maggio 1959, n. 357, che ha modificato
l'articolo 90 del predetto testo unico, promosso con ordinanza emessa il 23
giugno 1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como sul ricorso di
Oldrini Eros contro l'Ufficio delle imposte di Como, iscritta al n. 149 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 221 del 2 settembre 1967.
Visti gli atti di costituzione del
Ministero delle finanze e d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15
gennaio 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e
per il Ministero delle finanze.
Ritenuto in fatto
L'ordinanza venne notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Si costituì in giudizio il Ministero
delle finanze e intervenne il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
La sentenza di questa Corte 30 gennaio
1969 n. 10 ha
attribuito natura amministrativa e non giurisdizionale alle commissioni per i
tributi erariali, sia distrettuali che provinciali. Tale giudizio deve essere
confermato.
Esso infatti é coerente all'esame
delle norme della legge denunciata che concernono
Le quali perciò non si possono
comprendere fra i giudici, ai quali soltanto é data legittimazione a proporre
questioni di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 del T.U. delle leggi
sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357,
proposta dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como con ordinanza 23
giugno
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
marzo 1969.
Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 21
marzo 1969.