SENTENZA N. 42
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1967 dalla Commissione
provinciale delle imposte di Milano sul ricorso della società Impresa Modelli
contro l'Ufficio delle imposte di Milano, iscritta al n. 128 del Registro ordinanze
1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29
luglio 1967.
Visti gli atti di costituzione
dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e d'intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15
gennaio 1969 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Umberto Coronas, per l'Amministrazione finanziaria dello Stato e
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
In dipendenza della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge 10
dicembre 1961, n. 1346, emessa da questa Corte con sentenza n. 155
del 1963, la società Impresa Mondelli richiedeva all'Ufficio delle imposte
di Milano il rimborso degli importi delle addizionali E.C.A. versati per gli
anni 1960 e 1962.
A seguito di appello interposto
dall'Ufficio
Rilevava
Infatti, accogliendosi codesta
interpretazione, si determinerebbe il grave inconveniente, e quindi la evidente
sperequazione sotto il profilo tributario, secondo cui i contribuenti morosi o
litigiosi si troverebbero in una situazione di vantaggio rispetto ai
contribuenti puntuali nei pagamenti.
L'ordinanza, ritualmente comunicata
e notificata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 29 luglio 1967.
Nel giudizio davanti alla Corte, con
atto unico, depositato il 27 luglio 1967, ed a mezzo dell'Avvocatura generale
dello Stato, si costituiva l'Amministrazione delle finanze dello Stato e
spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri e concludevano
entrambi per la infondatezza della sollevata questione.
Considerato in diritto
Con sentenza n. 10 del 1969 questa Corte, uniformandosi
all'indirizzo adottato a proposito delle Commissioni comunali per i tributi
locali con la precedente sentenza n. 6
dello stesso anno, ha affermato che anche le Commissioni provinciali delle
imposte dirette ed indirette sugli affari hanno natura amministrativa. Infatti,
la disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di tali
Commissioni ed in special modo la circostanza che la tutela del contribuente,
dopo che in sede amministrativa si é proceduto all'accertamento in
contraddittorio del debito d'imposta, é affidata alla autorità giudiziaria,
dimostrano che le dette Commissioni non hanno natura giurisdizionale.
Conseguentemente, le stesse
Commissioni non sono legittimate, a sensi dell'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo
1953, n. 87, sollevata dalla Commissione provinciale per le imposte dirette ed
indirette di Milano, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI - Angelo
DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 21
marzo 1969.