SENTENZA N. 40
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013,
recante "Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di
lusso", promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 maggio
1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Torino sui ricorsi riuniti
di Bona Emanuele ed altri contro l'Ufficio delle imposte di Torino, iscritta al
n. 2 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1967;
2)ordinanza emessa il 20 aprile 1967
dalla Commissione provinciale delle imposte di Genova sul ricorso di Garassino
Eleonora contro l'Ufficio delle imposte di Genova, iscritta al n. 187 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ulliciale della Repubblica
n. 258 del 14 ottobre 1967.
Visti gli atti di costituzione di
Garassino Eleonora e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e
d'intervento dei Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 9
ottobre 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Victor Uckmar, per
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 24 maggio 1966,
Le due ordinanze sono state
regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1967 e n. 258 del 14 ottobre 1967.
Nel giudizio dinanzi questa Corte
relativo alla prima ordinanza si é costituita l'Amministrazione delle finanze
ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura generale dello Stato. Nell'altro giudizio si é
costituita la signora Eleonora Garassino in Guglieri difesa dagli avvocati
Alberto Grassi e prof. Victor Uckmar ed ha richiesto che, in riferimento
all'art. 23 della Costituzione, venga dichiarata la illegittimità della legge
in esame.
Considerato in diritto
Con la sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969 questa Corte ha affermato che le
commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che provinciali, hanno
natura amministrativa e non giurisdizionale. La disciplina relativa alla
composizione, ai poteri ed al funzionamento di tali commissioni, ed in modo
speciale la circostanza che, dopo che in sede amministrativa si é proceduto
all'accertamento in contraddittorio del debito di imposta la tutela
giurisdizionale del contribuente é affidata all'autorità giudiziaria,
convincono che le suindicate commissioni tributarie non hanno natura
giurisdizionale.
In mancanza di siffatto requisito le
stesse commissioni non sono legittimate a sollevare davanti a questa Corte
questioni di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 21 ottobre 1964,
n. 1013, sollevata con le ordinanze del 24 maggio 1966 e 20 aprile 1967 dalla
Commissione distrettuale delle imposte di Torino e dalla Commissione
provinciale delle imposte di Genova
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 13 marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 21
marzo 1969.