Sentenza n. 40 del 1969
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SENTENZA N. 40

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, recante "Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso", promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 maggio 1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Torino sui ricorsi riuniti di Bona Emanuele ed altri contro l'Ufficio delle imposte di Torino, iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1967;

2)ordinanza emessa il 20 aprile 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di Genova sul ricorso di Garassino Eleonora contro l'Ufficio delle imposte di Genova, iscritta al n. 187 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ulliciale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.

Visti gli atti di costituzione di Garassino Eleonora e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e d'intervento dei Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Victor Uckmar, per la Garassino, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione delle finanze.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza del 24 maggio 1966, la Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Torino, che doveva decidere i ricorsi di Bona Emanuele e di altri contro l'Ufficio delle imposte dirette ed indirette di Torino, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, in riferimento agli artt. 3, 53 e 42, terzo comma, della Costituzione, nonché degli artt. 2 e 3 della medesima legge in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 25 della Costituzione. La stessa legge é stata impugnata con ordinanza del 20 aprile 1967 della Commissione provinciale delle imposte di Genova, in riferimento all'art. 23 della Costituzione per violazione della riserva di legge in materia tributaria.

Le due ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1967 e n. 258 del 14 ottobre 1967.

Nel giudizio dinanzi questa Corte relativo alla prima ordinanza si é costituita l'Amministrazione delle finanze ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato. Nell'altro giudizio si é costituita la signora Eleonora Garassino in Guglieri difesa dagli avvocati Alberto Grassi e prof. Victor Uckmar ed ha richiesto che, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, venga dichiarata la illegittimità della legge in esame.

 

Considerato in diritto

 

Con la sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969 questa Corte ha affermato che le commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che provinciali, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. La disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di tali commissioni, ed in modo speciale la circostanza che, dopo che in sede amministrativa si é proceduto all'accertamento in contraddittorio del debito di imposta la tutela giurisdizionale del contribuente é affidata all'autorità giudiziaria, convincono che le suindicate commissioni tributarie non hanno natura giurisdizionale.

In mancanza di siffatto requisito le stesse commissioni non sono legittimate a sollevare davanti a questa Corte questioni di legittimità costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, sollevata con le ordinanze del 24 maggio 1966 e 20 aprile 1967 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Torino e dalla Commissione provinciale delle imposte di Genova

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 13 marzo 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1969.