SENTENZA N. 37
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 607, recante "Norme in
materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue", promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 dicembre
1966 dal pretore di Spoleto nel procedimento civile vertente tra Mantucci
Domenico ed altri e
2) ordinanze emesse il 23 dicembre
1966 dal pretore di Civitacastellana nei procedimenti civili vertenti tra
Formini Vincenza ed altri e Paolucci Pietro, iscritte ai nn. 32, 33, 34, 35, 36
e 37 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 77 del 25 marzo 1967;
3) ordinanza emessa il 9 febbraio
1967 dal pretore di Vitulano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Borselleca Salvatore e Marcarelli Cosimo e tra gli eredi di De Mezza Pietro e
Sala Ermanno, iscritta al n. 65 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967;
4) ordinanza emessa il 2 gennaio
1967 dal pretore di Benevento nel procedimento civile vertente tra Cardillo
Amelia e Latino Claudio ed altro, iscritta al n. 74 del Registro ordinanze 1967
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 13 maggio
1967;
5) ordinanza emessa il 13 febbraio
1967 dal pretore di Lercara Friddi nel procedimento civile vertente tra Lucania
Salvatore e Lima Mancuso Salvatore, iscritta al n. 80 del Registro ordinanze
1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 27
maggio 1967;
6) ordinanza emessa il 7 aprile 1967
dal pretore di Mazara del Vallo nel procedimento civile vertente tra Sala
Rosaria e Cusumano Leonarda ed altri, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze
1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24
giugno 1967;
7) ordinanze emesse il 5 aprile 1967
dal pretore di Velletri nel procedimento civile vertente tra Masella Nello e
Cianfriglia Adele ed altri, l'11 aprile 1967 dal pretore di Guardia Sanframondi
nel procedimento civile vertente tra Di Paola Filomena e Serrapochiello Agnese,
il 1 aprile 1967 dal pretore di Terracina nel procedimento civile vertente tra
Del Monte Lorenzo ed altri e Bona Emma ed altri, il 3 maggio 1967 dal pretore
di Bisacquino nel procedimento civile vertente tra Starrabba Gaetano e Di
Giovanna Antonino, l'11 marzo 1967 dal pretore di Sezze nel procedimento civile
vertente tra Spirito Salvatore e Bernetti Maria Felice ed altri e il 20 maggio
1967 dal pretore di Trapani nel procedimento civile vertente tra Schifano
Filippa e Scio Antonio, iscritte ai nn. 101, 104, 108, 110, 111 e 113 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 170 dell'8 luglio 1967;
8) ordinanze emesse il 20 maggio
1967 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Giordano Francesca
e Venturino Giuseppa ed altri e il 6 maggio 1967 dal pretore di Alatri nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Boccardi Ambrogio ed altri e
l'Ospedale San Benedetto di Alatri ed altri, iscritte ai nn. 123 e 127 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 190 del 29 luglio 1967;
9) ordinanze emesse il 20 e il 28
febbraio, 1 e 6 marzo 1967 dal pretore di Anagni nei procedimenti civili
vertenti tra Castigli Pio e Ciangola Amedeo ed altri, Pellegrini Teresa e Di
Fabio Adalberto, Morgia Salvatore e Apolloni Fernando, Giancone Amedeo e
Ciangola Amedeo ed altri; il 18 maggio 1967 dal pretore di S. Stefano di
Camastra nel procedimento civile vertente tra Aragona Pignatelli Anna Maria e
Buono Francesco ed altri; il 7 giugno 1967 dal pretore di Pozzuoli nel
procedimento civile vertente tra Pisano Biagio ed altri e Del Gaudio Luigi e il
1 giugno 1967 dal pretore di Paliano nei procedimenti civili riuniti vertenti
tra Nori Pietro ed altri e D'Ottavi Mario ed altri, iscritte ai nn. 131, 132,
133, 134, 137, 144 e 146 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967;
10) ordinanze emesse il 3 febbraio
1967 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Ciprì Stefano
ed altri e Imbornone Aurelio ed altri; il 6 aprile e il 21 giugno 1967 dal
pretore di Frosinone nei procedimenti civili vertenti tra Cestra Luigi ed altri
e Cestra Alessandro ed altri e tra Capogna Orlando e Pietro e Galluzzi Genio; il
23 marzo 1967 dal pretore di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente
tra Maiolino Giacomo e Marcianò Giuseppe ed altri e il 19 maggio 1967 dal
tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Cacciatore Giuseppina
ed altro e Pottino Gaetano, iscritte ai nn. 148, 154, 155, 158 e 160 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 221 del 2 settembre 1967;
11) ordinanze emesse il 13 giugno
1967 e l'11 luglio 1967 dal pretore di Solopaca nei procedimenti civili
vertenti rispettivamente tra Ciervo Michele e Di Mezza Filomena e Maria Teresa
e tra Volpe Antonio e Borruto Domenica; il 16 giugno 1967 dal pretore di Albano
Laziale nel procedimento civile vertente tra Puccini Torello ed altri ed il
Capitolo della Basilica di San Giovanni in Laterano; il 18 luglio 1967 dal
pretore di Bianco nel procedimento civile vertente tra Strangio Francesco ed
altri e
12) ordinanze emesse il 14 luglio
1967 dal pretore di Isernia nel procedimento civile vertente tra Rosselli
Michele ed altri e
13) ordinanza emessa il 22 giugno
1967 dal tribunale di Agrigento nel procedimento civile vertente tra Urso
Pasquale e Casa Giuseppe ed altri, iscritta al n. 224 del Registro ordinanze
1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell' 11
novembre 1967;
14) ordinanze emesse il 5 luglio
1967 dal pretore di Marano di Napoli nel procedimento civile vertente tra
l'Opera nazionale combattenti e
15) ordinanze emesse il 2 agosto
1967 dal pretore di Terracina nel procedimento civile vertente tra l'Opera
nazionale combattenti ed il Comune di Terracina; il 30 giugno 1967 dal pretore
di Ariano Irpino nel procedimento civile vertente tra Schiavo Giovanni e gli
Ospedali riuniti di Napoli e il 16 ottobre 1967 dal pretore di Genzano di Roma
in tre procedimenti civili vertenti tra Bernardi Regina, Bernardi Isolina,
Savini Filippo ed il Capitolo di San Pietro in Vaticano, iscritte a nn. 232,
236, 247, 248 e 249 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967;
16) ordinanze emesse il 7 ottobre
1967 dal pretore di Erico nel procedimento civile vertente tra Virgilio Giovanni
Battista ed altro e Catania Salvatore; il 3 maggio 1967 dal tribunale di
Trapani nel procedimento civile vertente tra Piazza Nicolò ed altri e
Sammaritano Salvatore ed il 6 settembre 1967 dal pretore di Bisacquino nel
procedimento civile vertente tra Starrabba Gaetano e Borzì Giuseppe, iscritte
ai nn. 252, 253 e 261 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967;
17) ordinanza emessa il 17 ottobre
1967 dal tribunale di Mistretta nel procedimento civile vertente tra Pignatelli
Aragona Anna Maria e Maiorana Giuseppe ed altri, iscritta al n. 262 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24 del 27 gennaio 1968;
18) ordinanza emessa il 20 ottobre
1967 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Severino
Filippo e Barbera Giovanna, iscritta al n. 277 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio
1968;
19) ordinanza emessa il 1 marzo 1968
dal pretore di Bojano nel procedimento civile vertente tra Di Iorio Costanza e
Di Sisto Luigi e Carmine, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze 1968 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 4 maggio 1968;
20) ordinanza emessa il 22 maggio
1968 dal pretore di Torre del Greco nel procedimento civile vertente tra
Garzilli Francesco ed altri e
21) ordinanza emessa il 22 luglio
1968 dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento civile vertente tra
Impellizzeri Lucia ed altri e Saglimbene Sebastiano, iscritta al n. 187 del
Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 261 del 12 ottobre 1968.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione della Mensa vescovile
di Norcia, della Mensa arcivescovile di Napoli, di Paolucci Pietro, Marcarelli
Cosimo, Sala Ermanno, Lima Mancuso Salvatore, Starrabba Gaetano, Ciangola
Amedeo, Di Fabio Adalberto, Apolloni Fernardo, Aragona Pignatelli Anna Maria,
Imbornone Aurelio ed altri, Cestra Vincenzo ed altri, Galluzzi Genio, Marcianò
Giuseppe e Giuseppa, Pottino Gaetano e Impellizzeri Lucia ed altri (concedenti)
e dell'Opera nazionale combattenti, di Borselleca Salvatore, eredi di De Mezza
Pietro, Masella Nello, Piori Biagio, Ciancone Amedeo, Nori Pietro ed altri,
Ciprì Stefano ed altri, Mastrantoni Vincenzo, Velecchia Assunta, Mastracci
Natale, Mastracci Umberto, Casa Giuseppe ed altri e Garzilli Francesco ed altri
(enfiteuti);
udita nell'udienza pubblica del 4
dicembre 1968 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
uditi gli avvocati Salvatore Orlando
Cascio, Vincenzo Panuccio, Riccardo Leone, Giuseppe Todini, Giuseppe Abbamonte,
Alberto Melito, Sebastiano Mastrobuono ed Alfredo Marziano, per i concedenti,
gli avvocati Pietro Gasparri, Alessandro De Feo, Mario Diana, Guido Trapani,
Antonio Ptzolu, Corrado Noulian, Achille Prinzivalli e Rosario Mazzone, per gli
enfiteuti, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con legge 22 luglio 1906, n. 607, furono
stabilite nuove norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue,
rapporti e miglioria e contratti agrari atipici con prevalenti elementi del
rapporto enfiteutico, norme con le quali, tra l'altro, si fissarono le misure
massime dei canoni ragguagliate all'ammontare del reddito dominicale del fondo
relativo, determinato ai sensi del D.L. 4 aprile 1939, n. 589, e moltiplicato
per 12 giusta il decreto 12 maggio 1947, e si stabilì il prezzo di
affrancazione in una somma pari a quindici volte il canone annuo così
determinato. Si istituì anche una speciale procedura che prevede una fase
iniziale nella quale il pretore competente, su domanda dell'affrancante e
dietro esibizione anche di un semplice atto di notorietà a comprova
dell'esistenza della prestazione, determina il capitale di affranco e, previo
il deposito di questo capitale, dispone, con ordinanza non revocabile e da
trascrivere a cura della cancelleria, l'affrancazione del fondo con la
conseguenza dell'estinzione dell'enfiteusi o della prestazione fondiaria nei
confronti di chiunque, limitandosi a dare atto sommariamente nel provvedimento
delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti. Entro tre mesi
dalla notifica dell'ordinanza é ammesso ricorso degli interessati alla sezione
speciale per i contratti agrari del tribunale per la contestazione del diritto
all'affrancazione, per la riduzione o l'integrazione del capitale d'affranco e
per l'attribuzione dell'intera somma o di parte di essa.
Con un folto gruppo di ordinanze
sono state sollevate in via incidentale, nel corso di procedimenti civili,
varie questioni di legittimità costituzionale della detta legge, sia nel suo
testo intero, sia in singole disposizioni.
Si é anzitutto lamentato che la
legge stessa sarebbe, nel suo complesso, viziata da eccesso di potere perché,
pur senza affermarlo, mirerebbe tuttavia praticamente, ed in contrasto con
l'indirizzo legislativo precedente, alla soppressione degli istituti
contemplati, stabilendo condizioni di affrancazioni inique a danno dei
concedenti, e si porrebbe altresì in contrasto con quei fini di utilità sociale
che gli istituti stessi potrebbero seguitare a svolgere.
L'art. 1 della legge, poi,
stabilendo il limite massimo dei canoni e delle prestazioni perpetue si porrebbe
anzitutto in contrasto con l'art. 2 della Costituzione perché, sovrapponendosi
alla libera volontà delle parti, finirebbe col vulnerare i diritti inviolabili
dell'uomo. Inoltre la disposizione in esame sarebbe in contrasto col principio
di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione perché, dovendosi applicare
ai canoni enfiteutici perpetui o temporanei ed alle prestazioni fondiarie
perpetue, finirebbe col sottoporre ad eguale disciplina situazioni diverse. E
tale vizio si paleserebbe ancor più evidente in relazione alla disparità di
trattamento che la norma in parola sanzionerebbe in genere a favore degli
enfiteuti, e in particolare nel caso delle enfiteusi urbane, per gli squilibri
collegati agli enormi aumenti di valore delle aree fabbricabili.
La nuova disciplina, poi, sarebbe
specificamente lesiva sia della libertà di iniziativa economica privata
garantita dall'art. 41 della Costituzione, perché si sovrapporrebbe con effetto
retroattivo alle pattuizioni liberamente stipulate dalle parti, sia del diritto
di proprietà privata, garantito dall'art. 42, secondo comma, della
Costituzione, perché rappresenterebbe una vera e propria espropriazione, senza
il concorso di motivi di interesse generale, e dietro corresponsione di un
indennizzo irrisorio, essendo ragguagliato al reddito dominicale come sopra
determinato e cioé, concretamente, ad una somma grandemente inferiore a quella
risultante dal precedente sistema.
Censure di illegittimità, per
contrasto con la garanzia di difesa di cui all'art. 24 Cost., sono state poi
sollevate contro il procedimento previsto dalla legge per ottenere l'ordinanza
di affrancazione del pretore.
Invero, escludendo l'esame delle
eventuali deduzioni dei concedenti in quella sede, e trasferendolo nella fase
successiva, che si svolge su ricorso dell'interessato avanti alla sezione
specializzata del tribunale, la nuova procedura inciderebbe sul principio del
contraddittorio e invertirebbe l'onere della prova, attribuendo peraltro
all'ordinanza emessa dal pretore efficacia immediatamente abolitiva del diritto
del concedente.
La procedura in esame é stata anche
censurata per contrasto col principio di eguaglianza, in quanto si risolverebbe
in un vantaggio per l'enfiteuta, che vedrebbe prese in considerazione le sue
istanze immediatamente, a differenza del concedente, che potrebbe azionare il
proprio diritto solo nell'ulteriore corso del giudizio; nonché per contrasto
con gli artt. 111 Cost., concretantesi in relazione alla pretesa
inoppugnabilità dell'ordinanza di affrancazione, e 113 Cost. per la pretesa
esclusione della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti.
La prevalenza dell'affrancazione
sulla devoluzione sancita dagli artt. 8 e 9 della legge poi, secondo alcune
ordinanze, dovrebbe interpretarsi come una sostanziale espropriazione, anche
sotto questo aspetto disposta in contrasto con gli interessi generali, mentre
dovrebbe altresì ravvisarsi, nelle limitazioni che con ciò verrebbero apportate
ai diritti quesiti dei concedenti, un contrasto non solo con l'art. 41 Cost. ma
anche con gli artt. 3 e 24, per la denegata difesa che la suddetta
indiscriminata prevalenza comporterebbe a danno sempre dei concedenti.
L'art. 13 della legge, che estende
espressamente la disciplina degli articoli precedenti agli altri rapporti a
miglioria e agli altri rapporti atipici con prevalenza degli elementi
dell'enfiteusi, sarebbe particolarmente in contrasto col principio di
eguaglianza perché unificherebbe irrazionalmente sotto una eguale disciplina
situazioni sostanzialmente diverse.
L'art. 15, connesso con l'art. 1,
sarebbe suscettibile delle medesime censure e, inoltre, violerebbe il principio
di eguaglianza anche perché, disponendo che i nuovi canoni sono applicabili
dall'annata agraria 1962-1963 salvo i casi in cui il relativo versamento sia
già stato effettuato, concreterebbe una discriminazione collegata ad un
elemento di fatto puramente casuale e cioè all'avvenuto pagamento o meno del
canone.
Infine anche l'art. 18 concernente
l'abolizione della rivedibilità periodica del canone, in quanto connesso con
gli artt. 1 e 15, contrasterebbe per le stesse ragioni con l'art. 3 Cost. ed
attuerebbe una inammissibile limitazione della libertà di iniziativa economica
privata, contrastante con l'art. 41 Cost.
I profili di illegittimità testé
delineati, sono stati ampiamente sviluppati nelle difese di quei concedenti che
si sono costituiti e precisamente dalla Mensa vescovile di Norcia,
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Fermanelli nel giudizio promosso con
ordinanza del pretore di Spoleto del 15 dicembre 1966; da Paolucci Pietro,
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zappalà, nel giudizio promosso con
ordinanze del pretore di Civitacastellana del 23 dicembre 1966; da Imbornoni
Aurelio, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Orlando Cascio nel giudizio
promosso con ordinanza del pretore di Palermo del 3 febbraio 1967; da
Marcarelli Amelia e Sala Ermanno, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Luigi
Cariota Ferrara, nel giudizio promosso con ordinanza del pretore di Vitulano
del 9 febbraio 1967; da Lima Mancuso Salvatore, rappresentato e difeso dagli
avvocati prof. Salvatore Orlando Cascio e Giuseppe Lopes, nel giudizio promosso
con ordinanza del pretore di Lercara Friddi del 13 febbraio 1967; da Di Fabio
Adalberto e Ciangola Amedeo, rappresentati e difesi dagli avvocati prof.
Giuseppe Abbamonte, Virgilio Andrioli, Salvatore Orlando Cascio e Giuseppe
Todini, e da Apolloni Fernando, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto
Melito, nel giudizio promosso con quattro ordinanze del pretore di Anagni del
20 e 28 febbraio, dell'1 e 6 marzo 1967; da Marcianò Giuseppe ed altri,
rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Salvatore Orlando Cascio e Vincenzo
Panuccio, nel giudizio promosso con ordinanza del pretore di Reggio Calabria
del 23 marzo 1967; da Cestra Vincenzo ed altri, rappresentati e difesi dagli
avvocati Giuseppe Abbamonte, Salvatore Orlando Cascio, Giuseppe Todini e
Virgilio Andrioli, nel giudizio promosso con ordinanza del pretore di Frosinone
del 6 aprile 1967; da Starrabba Gaetano, rappresentato e difeso dall'avv.
Salvatore Orlando Cascio e dall'avv. Giuseppe Lopes, nel giudizio promosso con
ordinanza del pretore di Bisacquino del 3 maggio 1967; da Aragona Pignatelli
Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Orgera, nel giudizio
promosso con ordinanza del pretore di S. Stefano di Camastra del 18 maggio
1967; da Pottino Gaetano, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Leone, nel
giudizio promosso con ordinanza del tribunale di Palermo del 19 maggio 1967; da
Galluzzi Genio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Abbamonte,
Salvatore Orlando Cascio, Giuseppe Todini e Virgilio Andrioli, nel giudizio
promosso con ordinanza del pretore di Frosinone del 21 giugno 1967.
Particolarmente si é riaffermato
l'assunto vizio di eccesso di potere legislativo, ravvisando una palese
difformità tra gli scopi apparenti della legge, relativi al conseguimento di
una maggiore equità nei rapporti agrari, e quelli che in realtà verrebbero
conseguiti facilitando di fatto la speculazione edilizia e procurando vantaggi
a favore di enfiteuti grandi imprenditori e dando luogo alla inevitabile
conseguenza di una prevedibile eliminazione dal mondo giuridico dell'istituto
dell'enfiteusi.
La violazione del principio di
eguaglianza si porrebbe in evidenza in particolare, tra l'altro, per
l'attribuzione al colono miglioratario della proprietà del fondo alle stesse
condizioni dell'enfiteuta, il quale acquisterebbe il diritto ad un prezzo
maggiore di quanto non faccia il primo e per la varietà stessa delle
convenzioni che regolano le colonie miglioratarie, che si differenzierebbero
per la misura e il tipo dei canoni, e per la durata e la natura dei diritti del
colono. A proposito della censura in esame si é fatto anche ripetutamente
richiamo alla sentenza
n. 30 del 1966 della Corte, che ha riconosciuto la particolare natura dei
rapporti a miglioria e la loro peculiarità e varietà per quanto riguarda
apporto economico dei concedenti e dei coloni.
La violazione della libertà di
iniziativa economica privata garantita dall'art. 41 Cost. si renderebbe altresì
manifesta per la mancanza nella legge di qualsiasi programma o indirizzo
economico generale, nel qual caso soltanto sarebbero ammissibili le limitazioni
disposte dalla legge impugnata.
Sotto un profilo opposto, si
sostiene dalla difesa di alcuni concedenti, giungendo tuttavia ad analoga
conclusione, che la legge in esame sarebbe l'ultima di una serie (15 settembre
1964, n. 756; 26 maggio 1965, n. 590; 25 febbraio 1963, n. 327; 22 luglio 1966,
n. 607) tutte tendenti a limitare la libertà di iniziativa economica sul campo
dei rapporti agrari. Si tratterebbe quindi di una legge facente parte di un
vero e proprio programma economico, ma in difetto di quei fini sociali cui a
norma dell'art. 41, terzo comma, leggi del genere dovrebbero tendere. E si
dovrebbe ravvisare altresì una violazione del diritto di proprietà garantito
dall'art. 42 Cost., nella compressione della libertà contrattuale, che del
diritto stesso sarebbe espressione.
Nei riguardi dello speciale
procedimento statuito nella legge per l'affrancazione si é osservato, fra
l'altro, che l'affrancante sarebbe abilitato, in virtù della ordinanza
pretorile, ad alienare il fondo anche prima della eventuale pronuncia della
sezione specializzata del tribunale di cui all'art. 5 della legge impugnata.
Aspetti particolarmente anomali
della procedura stessa sarebbero poi costituiti dalla esiguità del termine di
tre mesi concesso per la detta contestazione, che sarebbe comunque di gran
lunga inferiore ai termini della prescrizione ordinaria che condizionano in via
generale l'esercizio dell'azione; dal valore non recuperatorio ma meramente
risarcitorio dell'eventuale contestazione del diritto dell'enfiteuta, e dalla
presunzione assoluta di fondatezza della pretesa del colono che la legge
avrebbe sanzionato.
Sono stati altresì prospettati
taluni aspetti di illegittimità costituzionale non compresi nelle ordinanze di
rinvio di cui sopra e precisamente si é sostenuta la violazione degli artt. 2,
4 e 35 della Costituzione per il contrasto che la nuova disciplina
comporterebbe con la funzione sociale del lavoro che ogni cittadino ha il
dovere di svolgere e con la esigenza volta ad assicurare la proprietà della
terra a chi la lavora.
Si é altresì sostenuta ,tra l'altro,
la violazione degli artt. 25, 46 e 47 della Costituzione con riferimento al
principio del giudice naturale ed a quello della tutela del risparmio.
L'Avvocatura dello Stato, nei
giudizi in cui si é costituita, osserva, quanto all'assunto vizio di eccesso di
potere legislativo, che trattasi di critiche mosse dalla legge contrastante col
criterio essenzialmente discrezionale ed incensurabile del Parlamento. Obbietta
poi la non pertinenza del richiamo all'art. 2 della Costituzione, che
riguarderebbe i diritti della persona umana in quanto tali, e non i diritti di
natura esclusivamente economica come quelli in esame. Per negare poi la
sussistenza delle violazioni del principio di eguaglianza dedotte, con
riferimento alla differenza di trattamento che la legge farebbe fra l'enfiteuta
ed il concedente, l'Avvocatura riafferma che la disciplina in esame sarebbe il
risultato di un apprezzamento discrezionale del legislatore sulla essenziale
diversità delle loro situazioni, come tale incensurabile in questa sede, e
comunque rifletterebbe una regolamentazione applicabile per tutti i destinatari
in modo eguale.
Per quanto concerne la violazione
dello stesso principio dedotta in relazione alla uniformità di trattamento che,
in forza della legge impugnata, verrebbe ad applicarsi a rapporti giuridici di
diversa natura, osserva che l'assimilazione delle colonie miglioratarie alle
enfiteusi trarrebbe origini dall'art. 1 della legge n. 327 del 1963, che a
certe condizioni aveva dichiarato perpetui i rapporti stessi in uso nel Lazio,
estendendo ad essi le norme contenute nel titolo IV del libro terzo del codice
civile, e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, sulle affrancazioni dei canoni,
censi ed altre prestazioni perpetue. Pertanto, coerentemente il legislatore
avrebbe dichiarato l'applicabilità della nuova disciplina ai rapporti stessi,
tanto più che dalla citata sentenza n. 30 del
1966 della Corte, la quale, pur pronunciando l'illegittimità parziale della
detta legge, ha escluso dalla pronunzia l'art. 1 suddetto, dovrebbe desumersi
che si é riconosciuto al legislatore il potere di dettare una disciplina
unitaria dei rapporti in esame.
Quanto alla censura concernente la
pretesa violazione della libertà di iniziativa economica, anche sotto il
profilo della mancata rispondenza della legge ad interessi sociali,
l'Avvocatura rileva che la nuova disciplina non muterebbe la struttura
giuridica dell'istituto enfiteutico, che già prevedeva il diritto di
affrancazione, limitandosi a diminuire l'onere economico dell'enfiteuta in
considerazione del suo preponderante apporto di lavoro e di investimento di
capitali, ed opererebbe con ciò una valutazione dei fini sociali perseguiti di
natura essenzialmente politica ed ovviamente incensurabile in questa sede.
In relazione poi all'assunta
violazione dell'art. 42 Cost. l'Avvocatura rileva che la legge, mediante la
riduzione della misura dei canoni e dei capitali di affranco, tenderebbe alla
attuazione di una maggiore giustizia a favore dell'enfiteuta, effettivamente
presente sulla terra, a differenza del concedente, ed in conformità quindi coi
principi della funzione della proprietà di cui alla invocata norma costituzionale,
nonché della instaurazione di più equi rapporti sociali, del razionale
sfruttamento del suolo e dell'aiuto alla piccola e media proprietà di cui
all'art. 44 Cost., anche qui attraverso una valutazione comunque riservata
all'ambito della discrezionalità del legislatore. D'altra parte l'enfiteuta
sarebbe titolare di un diritto reale sul fondo mentre il concedente godrebbe di
un diritto di proprietà molto limitato, situazione questa che già si rifletteva
sulla disciplina dell'affrancazione dettata dal codice civile con indubbio
favore di questa rispetto alla devoluzione al concedente. La nuova disciplina,
in altri termini, non inciderebbe sostanzialmente sul diritto di godimento del
concedente dato che nel rapporto enfiteutico é insita la facoltà di affrancazione.
Accanto a tali rilievi, l'Avvocatura precisa che, comunque, nella specie,
tratterebbesi non già di espropriazione, bensì di regolamentazione di un
rapporto sinallagmatico, ed in proposito richiama la sentenza n. 46 del
1959 della Corte costituzionale con la quale si é affermato che la
riduzione dei canoni livellari veneti disposta con legge 15 febbraio 1958, n.
74, non costituiva privazione senza corrispettivo dei diritti di una categoria
di cittadini a favore di un'altra ma rappresentava solo riduzione ad equità
della misura dei canoni. Inoltre l'Avvocatura obbietta che, in ogni caso, il
prezzo di affrancazione rappresenterebbe il corrispettivo di una prestazione
periodica, e non già del fondo concesso in enfiteusi, onde sarebbero arbitrari
i riferimenti al valore di quest'ultimo per inferire la sussistenza di
un'espropriazione senza equo indennizzo.
Passando a ribattere le censure
mosse alla procedura di affrancazione prevista dalla legge impugnata, sostiene
che (anche se dovesse aderirsi alla tesi secondo cui, perché si verifichi
l'affrancazione, occorre il consenso del concedente o, in difetto, una sentenza
di natura costitutiva, e non invece all'opinione che ravvisa nel diritto di
affrancazione dell'enfiteuta un diritto potestativo sostanziale, al cui
esercizio male si adatterebbero le forme della giurisdizione contenziosa)
tratterebbesi nella specie pur sempre di un procedimento sommario che non si porrebbe
in contrasto con i principi dell'art. 24 Cost. Invero, dopo il provvedimento
pretorile, può instaurarsi un regolare procedimento innanzi alla sezione
speciale del tribunale, che garantirebbe lo svolgersi di un diritto di difesa
nei modi ordinari. In proposito l'Avvocatura pone in particolare rilievo una
presunta analogia tra l'efficacia attribuita dalla legge all'ordinanza
pretorile di affrancazione e l'esecutività del decreto penale di condanna non
opposto, che tale diviene non perché l'ordinamento dia valore ad una pronuncia
giurisdizionale emessa senza le dovute garanzie di difesa, ma perché la parte,
non opponendosi alla condanna, dimostra di non aver motivi da far valere contro
il provvedimento, così come avrebbe appunto chiarito la sentenza n. 170 del
1963 della Corte costituzionale che ha escluso il contrasto fra il
procedimento per decreto e l'art. 24 Cost. D'altra parte, soggiunge
l'Avvocatura, se l'ordinanza pretorile di affrancazione va trascritta,
altrettanto deve dirsi però per la eventuale sentenza difforme della sezione
del tribunale che si pronunci sul diritto all'affrancazione, per cui non
sarebbe ragionevole il timore che l'ordinanza possa attuare un fatto compiuto
irreversibile.
Nel contestare poi le censure
sollevate contro l'art. 8 della legge l'Avvocatura precisa che l'abrogazione
ivi prevista limiterebbe solo parzialmente i diritti del concedente, investendo
solo un aspetto marginale del diritto del proprietario alla devoluzione che,
nella sua essenza, resterebbe pur sempre garantito, salvo il rispetto della
esigenza di eliminare la prevalenza della domanda di devoluzione su quella di
affrancazione, avvertita dal legislatore a seguito di un apprezzamento
discrezionale, incensurabile in questa sede.
Infondata sarebbe infine la censura
sollevata in relazione all'art. 111 Cost., giacché tale precetto, col termine
di sentenza, si riferisce a tutti i provvedimenti a contenuto decisorio contro
i quali pertanto, anche se aventi forma di ordinanza, é sempre consentito il
ricorso in Cassazione.
Si sono costituiti anche alcuni
enfiteuti e precisamente Ciprì Stefano e altri, rappresentati e difesi
dall'avv. Achille Prinzivalli, nel giudizio promosso con ordinanza del pretore
di Palermo del 3 febbraio 1967; De Mezza Angelo e Borselleca Salvatore,
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Putzolu, nel giudizio promosso con
ordinanza del pretore di Vitulano del 9 febbraio 1967; Ciancone Amedeo,
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Diana, nel giudizio promosso con
ordinanza del pretore di Anagni del 6 marzo 1967; Masella Nello, rappresentato
e difeso dall'avv. Corrado Noulian, nel giudizio promosso con ordinanza del
pretore di Velletri del 5 aprile 1967; Mastrantonio Vincenzo e altri,
rappresentati e difesi dall'avv. Mario Diana, non ché Pomente Maria,
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro De Feo, nel giudizio promosso con
ordinanza del pretore di Frosinone del 6 aprile 1967; Piori Biagio,
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Diana, nel giudizio promosso con
ordinanza del pretore di Alatri del 6 maggio 1967; Non Pietro ed altri,
rappresentati e difesi dall'avv. Mario Diana, nel giudizio promosso con
ordinanza del pretore di Paliano del 1 giugno 1967.
Le rispettive difese hanno
ampiamente svolto le ragioni che militerebbero a favore della conservazione
della disciplina dettata con la legge impugnata, sviluppando argomentazioni
analoghe a quelle testé accennate.
In particolare per escludere che la
legge impugnata disponga un livellamento irrazionale di situazioni diverse, si
é osservato anzitutto che le differenze fra i vari rapporti non sarebbero tali
da richiedere una disciplina differenziata e che comunque le diversità stesse
troverebbero concreta rispondenza nella determinazione del reddito dominicale
di ciascun fondo, assunto dalla legge come base per la determinazione del
prezzo di affrancazione.
La parificazione disposta dalla
legge non potrebbe ritenersi lesiva del principio di eguaglianza neppure per il
fatto che non si sarebbe tenuto conto delle aree divenute fabbricabili perché,
anche a norma della precedente disciplina, tali incrementi di valore non
sarebbero egualmente venuti in considerazione ai fini dell'affrancazione.
Neppure varrebbe ad integrare l'asserita violazione dell'art. 3 della
Costituzione l'omessa considerazione delle particolari clausole contrattuali
dei vari rapporti che, ove realmente portassero ad una diversa
caratterizzazione del contratto, condurrebbero alla esclusione
dell'applicabilità della legge da parte del giudice. Inoltre dovrebbe anche
escludersi in particolare la violazione del principio di eguaglianza per
effetto degli artt. 8 e 9 impugnati, perché la legge non avrebbe fatto altro
che porre un limite temporale all'esercizio della devoluzione, la quale
presenterebbe caratteristiche analoghe ad una risoluzione per inadempimento.
Inoltre si é affermato che il
diritto di proprietà é tutelato dalla Costituzione con espresso riferimento
alla funzione sociale dei beni, in vista cioè dell'uso che il singolo ne fa ai
fini del conseguimento di interessi socialmente rilevanti, per cui non
meriterebbe tutela il concedente, che ha ceduto il proprio bene ad altri,
disinteressandosene in modo da lasciare agevolmente considerare né valido né
operante il suo diritto di proprietà. Il che renderebbe del pari manifesta
l'inidoneità dell'istituto stesso dell'enfiteusi a soddisfare le attuali
esigenze sociali di ordine generale e quelle specifiche di incentivazione della
produzione agricola, e fornirebbe ampia base giustificatrice alla legge in
esame che in sostanza, annullando le sperequazioni sopra accennate,
provvederebbe all'attuazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 41 e
42, secondo e terzo comma, eliminando ostacoli di ordine economico e sociale
alla partecipazione dei lavoratori alla vita economica del Paese.
Siccome poi l'affrancazione dovrebbe
qualificarsi come un particolare modo di acquisto della proprietà, le norme
impugnate andrebbero valutate alla stregua dell'art. 42, secondo comma, della
Costituzione, e si resterebbe fuori del campo di applicazione dell'invocato
terzo comma dello stesso articolo. Ciò, senza dire che, in ogni caso, non
potrebbe ravvisarsi nella descritta determinazione del prezzo di affranco una
sostanziale espropriazione perché, così facendo, si finirebbe con l'ammettere
che é espropriazione qualunque fissazione di prezzo di imperio.
Per quanto riguarda la censura mossa
alla procedura di affrancazione, si é osservato anzitutto che il pretore non
svolgerebbe un'azione meramente passiva che debba necessariamente giungere
all'accoglimento della richiesta ma, attraverso l'audizione del concedente e la
valutazione degli elementi probatori, si formerebbe un convincimento circa il
diritto dell'affrancazione e l'entità del relativo prezzo. In ogni caso lo
spostamento dell'esercizio di difesa alla seconda fase non conculcherebbe il
diritto stesso, regolandone solo le modalità di espletamento entro i limiti che
ne garantirebbero lo scopo e la funzione essenziale.
In particolare poi la censura si
dimostrerebbe infondata dovendosi escludere di massima l'ipotesi della
alienabilità del fondo in pendenza del termine per adire la sezione del
tribunale, e dovendosi escludere comunque la natura giurisdizionale del
procedimento pretorile, che dovrebbe piuttosto ritenersi di carattere
amministrativo. Dal che, secondo alcuni difensori, deriverebbe altresì
l'irricevibilità della questione, che potrebbe essere sollevata solo nel corso
di un procedimento giurisdizionale.
Anche le particolari forme
probatorie previste dalla legge non violerebbero il principio di difesa,
rientrando certamente nelle facoltà del legislatore l'adeguamento dei mezzi di
prova ai diritti che si fanno valere ed ai relativi procedimenti. Comunque,
anche a voler ammettere l'inutilità della pronuncia della sezione del
tribunale, per avvenuta alienazione del fondo nel frattempo, ciò non
significherebbe vanificazione del diritto di difesa, soccorrendo il
risarcimento del danno. L'ipotesi sarebbe però da escludere, giacché la stessa
legge prevede la trascrizione anche della eventuale contestazione, e quindi la
inefficacia delle alienazioni.
All'udienza del 7 novembre 1967, i
giudizi promossi con le prime trentuno ordinanze sopra indicate, regolarmente
notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale come in epigrafe,
sono stati congiuntamente discussi e le difese delle parti costituite hanno
svolto ed illustrato le tesi già prospettate.
Il 12 dicembre successivo
Nelle more del giudizio é pervenuto
un altro gruppo di ordinanze di rinvio che, in tutto o in parte, ripropongono
sostanzialmente le questioni già dianzi accennate concernenti le citate norme
della legge n. 607 del 1966, profilando peraltro anche qualche diverso aspetto
di illegittimità.
Si é prospettata la violazione
dell'art. 25 Cost., che si concreterebbe per effetto della particolare
procedura di affrancazione, la quale in sostanza opererebbe un rinvio ad un
giudice speciale, in contrasto con la garanzia del giudice naturale
precostituito per legge; si é lamentato un particolare profilo del vizio di
eccesso di potere legislativo che dovrebbe ravvisarsi nella circostanza che il
legislatore avrebbe perseguito un fine oblatorio della proprietà conclamando
invece di voler regolamentare l'istituto dell'enfiteusi ed usando quindi il suo
potere normativo in materia, per attuare il fine diverso della espropriazione,
"riservando ad altra disciplina"; si é prospettata la violazione del
principio di eguaglianza in vista della discriminazione che, per effetto delle
norme impugnate, verrebbe a crearsi fra i concedenti e coloro che non avendo
concesso in enfiteusi i loro beni, manterrebbero integra la loro libertà
contrattuale; si é ravvisata nell'abolizione dell'istituto della revisione dei
canoni, disposta dall'art. 18 della legge, una causa ulteriore di iniquità a
danno di una delle parti contraenti, in quanto in difetto di adeguamento al
costante divenire economico, si assisterebbe nel caso di svalutazione
monetaria, ad uno squilibrio a favore degli enfiteuti, e nel caso, improbabile
ma non impossibile, di rivalutazione, ad uno squilibrio a favore dei
concedenti.
Anche le ordinanze predette,
regolarmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica come indicato in epigrafe.
Fra i concedenti si é costituita nel
procedimento promosso con ordinanza del pretore di Torre del Greco in data 22
maggio 1968
Fra gli enfiteuti si sono
costituiti, nel procedimento ora citato, proveniente dalla pretura di Torre del
Greco Garzilli Giuseppe ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Guido
Trapani; nei procedimenti promossi con ordinanze del pretore di Marano di
Napoli del 15 luglio 1967 e di Terracina del 2 agosto
Nel sostenere l'infondatezza delle
sollevate questioni di legittimità, le suddette parti private ribadiscono,
svolgendoli, taluni argomenti analoghi a quelli più sopra enunciati a difesa
della nuova disciplina.
In particolare si é sviluppata
l'argomentazione secondo cui il procedimento avanti al pretore non avrebbe
carattere giurisdizionale, in difetto di provvedimenti decisori in tal senso da
parte del giudice. Si é inoltre negato il contrasto con la garanzia del giudice
naturale affermandosi che per tale deve intendersi anche quello che, per una
determinata categoria di rapporti, può essere indicato da una legge speciale,
purché con il carattere della generalità.
Nel ribattere le censure mosse
contro il procedimento di affrancazione, si é anche osservato, che avanti al
pretore si svolgerebbe invece un giudizio di cognizione sommaria, con l'osservanza
dei termini essenziali del principio del contraddittorio, e che l'ordinanza
pretorile, la quale dovrebbe essere motivata anche in relazione alle eccezioni
e riserve delle parti, avrebbe il carattere di un provvedimento giurisdizionale
provvisoriamente esecutivo, salvi quindi gli effetti della eventuale sentenza
difforme della sezione specializzata del tribunale, in analogia con altri
procedimenti a cognizione sommaria previsti dall'ordinamento e segnatamente col
procedimento monitorio e quello per la dichiarazione di fallimento.
Si é anche affermata in particolare
l'infondatezza della censura mossa all'art. 15 della legge nella parte in cui
esclude dalla nuova disciplina i canoni nei casi in cui i relativi versamenti
siano già stati effettuati osservando, che, mentre la censura si fonda sulla
pretesa ingiustificata discriminazione a danno degli enfiteuti ossequienti
all'obbligazione di pagare il canone ed a favore di quelli restii ad
adempierla, in realtà la norma troverebbe ampia giustificazione nel riconoscimento
del valore del processo di lotta sindacale che avrebbe condotto all'adozione
della nuova disciplina e che avrebbe incluso, come mezzo di lotta, anche la
sospensione dei pagamenti in attesa della riforma.
L'Avvocatura dello Stato,
costituitasi nel giudizio promosso con ordinanza del pretore di Isernia del 14
luglio 1967, insiste nell'evidenziare il pubblico interesse alla trasformazione
delle strutture dell'istituto enfiteutico, in corrispondenza della evoluzione
sociale e delle esigenze della produzione agricola, e ribadisce le altre tesi
già svolte in precedenza.
Tempestivamente sono state
depositate memorie illustrative, per i concedenti, dagli avvocati Riccardo
Leone, Alfredo Marziano, Salvatore Orlando Cascio e Vincenzo Panuccio, Giuseppe
Abbamonte e Giuseppe Todini, Sebastiano Mastrobuono, difensore della Aragona
Pignatelli Anna Maria, in sostituzione dell'avv. Orgera (deceduto), Luigi
Cariota Ferrara, Alberto Melito. L'avv. Cariota Ferrara ha depositato anche
memoria difensiva per Scio Antonio ed altri contro Schifano Filippo ed altri,
non risultando peraltro a suo tempo costituito nel relativo giudizio. Nel
complesso i suddetti difensori hanno ulteriormente svolto le tesi già
precedentemente illustrate ribadendo agli esposti argomenti.
Inoltre, sono stati formulati
rilievi alla relazione del Ministero dell'agricoltura, il cui contenuto é stato
da più parti ritenuto lacunoso, generico, ed impreciso, specie per quanto
concerne la rispondenza dei dati esposti alla effettiva situazione dei rapporti
esaminati, con particolare riguardo alle enfiteusi urbane.
Tuttavia, anche in base alla
relazione ministeriale, sarebbe da ritenere dimostrata la violazione del
principio di eguaglianza, per la diversità del contenuto economico e della
tipologia degli istituti considerati, e l'irrisorietà dei canoni e dei capitali
di affrancazione di cui la relazione ministeriale darebbe sostanzialmente la
conferma, e che raggiungerebbe comunque gli aspetti più clamorosi, anche se, si
afferma, non dovutamente evidenziati nella relazione stessa, nel caso delle
enfiteusi urbane. E ciò anche a prescindere dalla inapplicabilità della legge a
tale ultimo tipo di contratto, su cui si torna ad insistere.
Allegate a diverse memorie figurano
anche documentazioni tendenti a corroborare ulteriormente descritti assunti.
Per gli enfiteuti costituiti sono
state ritualmente presentate memorie dagli avvocati Rosario Mazzone, Antonio
Putzolu, Alessandro De Feo e Achille Prinzivalli. In sostanza, nel rifarsi,
ampliandole, alle tesi già illustrate per escludere la fondatezza delle
questioni sollevate, si rileva tra l'altro che dall'esame dei dati esposti
nella relazione risulterebbe dimostrata la riconducibilità al tipo del
contratto enfiteutico di tutti i rapporti menzionati nella legge in esame la
cui applicabilità a quei tipi di contratti, che presentassero elementi di
differenziazione troppo incisivi potrebbe essere esclusa dal giudice di merito.
I dati esposti inoltre porrebbero
giustamente in evidenza le sperequazioni verificatesi a danno degli enfiteuti,
specie in relazione agli apporti da questi esclusivamente forniti alla
redditività dei fondi, e che appunto la legge impugnata mirerebbe fra l'altro
ad eliminare, anche in vista dell'evoluzione storica dell'istituto, destinato
all'estinzione, nonostante il tentativo di rivalutazione attuato dal Codice
civile del 1942.
Anche l'Avvocatura generale dello
Stato ha depositato una memoria con cui afferma, tra l'altro, che mentre dalla
relazione del Ministero risulterebbe ridimensionato il presunto squilibrio che
deriverebbe dalla applicazione della nuova legge, rimarrebbe altresì confermata
sia la remota origine di gran parte dei rapporti in questione, probabilmente di
natura feudale, per cui la reductio ad
unitatem operata dalla legge obbedirebbe a fondamentali esigenze di
chiarezza ed uniformità, sia comunque la progressiva desuetudine dell'istituto.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza 12 dicembre
1967 sono stati riuniti i giudizi, allora pendenti davanti a questa Corte e
riguardanti questioni di legittimità costituzionale della legge 22 luglio 1966,
n. 607.
Nelle more della procedura,
conseguente all'ordinanza, hanno fatto seguito altri giudizi, elencati in
epigrafe, e tutti concernenti la stessa legge e le stesse questioni od altre
connesse.
Va ora disposta, per dar luogo ad
unica decisione, la riunione dei giudizi sopravvenuti a quelli precedenti.
2. - Le questioni sottoposte
all'esame della Corte concernono motivi, in parte comuni, in parte proposti
soltanto in alcune ordinanze: nonché motivi, alcuni relativi alla dichiarazione
di illegittimità della intera legge ed altri limitati a parte delle norme che
la compongono.
3. - Con il primo ordine di motivi,
si pone in discussione la costituzionalità dell'intero sistema normativo di cui
alla legge suindicata, sistema che sarebbe viziato da eccesso di potere
legislativo per disarmonia col precedente sistema favorevole all'istituto
dell'enfiteusi, per contrasto con i fini di utilità sociale della proprietà
privata e perché avrebbe dato luogo ad una sostanziale espropriazione dei beni
dei concedenti, dissimulata sotto l'apparenza pretestuosa di una aggiornata
regolamentazione dell'istituto, risolventesi in una sua graduale soppressione.
La questione non é fondata.
Si può osservare, anzitutto, che, a
smentire un deliberato intento di procedere all'eliminazione dell'istituto
dell'enfiteusi, sta l'emanazione di altra legge coeva a quella in esame (legge
22 luglio 1966, n. 606) con la quale (art. 1) si dispone che ogni affitto a
conduttori non coltivatori diretti debba cedere di fronte ad una concessione in
enfiteusi del fondo a coltivatori diretti.
Comunque, l'ipotizzabilità stessa di
un vizio di eccesso di potere legislativo, rilevabile dalla Corte, deve
escludersi.
Si può ricordare che, secondo
giurisprudenza (sentenze 24 febbraio 1964, n. 14 - 8 aprile 1965, n. 30 - 1 giugno 1966, n. 65 - 22 giugno 1966, n. 95) dal sindacato spettante alla Corte
esula ogni possibilità di controllo sulle scelte politiche, in senso lato
operate dal legislatore, sotto la sua responsabilità. Onde, il controllo della
Corte deve intendersi circoscritto alla verifica se il provvedimento
legislativo sia inficiato da carenza assoluta di motivi logici e coerenti o da
contraddizione palese sui presupposti, in modo da incidere negativamente nel
campo di altri diritti costituzionalmente garantiti (sul punto sono
particolarmente da tenere presenti le citate sentenze n. 14 del 1964 e n. 65 del 1966).
Con riferimento alla specifica
situazione in esame, attiene alle scelte politiche, insindacabili in questa
sede, il criterio che ha orientato il legislatore verso un riassetto dei
rapporti enfiteutici agrari. Questo criterio é palese: correggere il vetusto
apparato dell'istituto, conformando il nuovo assetto alla tendenza, di
incentivare lo sfruttamento della terra, riconducendo ad equa socialità i
rapporti che ineriscono alla proprietà terriera: nella specie, i rapporti tra
chi si limita a concedere la terra perché sia lavorata da altri e rimane, poi,
assenteista, e chi vi appresta invece diuturne forze di lavoro. (L'ipotesi di
fatto che enfiteuti o coloni eventualmente non siano personalmente coltivatori
diretti, é ipotesi solo marginale ed occasionale, che lascia intatta la regola
generale che non distingue l'un caso dall'altro).
Accertare, sul terreno storico -
politico, la sopraggiunta esigenza di un ridimensionamento dell'istituto é e
deve restare prerogativa del Parlamento, esente da controlli al riguardo:
salvo, come si é detto, il controllo sulla carenza assoluta di motivi, che qui
va ovviamente esclusa, ed il controllo sulla costituzionalità di alcune norme
particolari, assunte come mezzo al fine: controllo, quest'ultimo, che esula dal
profilo qui considerato.
4. - Altra questione, che riguarda
l'incostituzionalità della legge nel suo complesso, viene proposta, nel senso
che il sistema adottato, pel favore mostrato verso la categoria degli
enfiteuti, vulnererebbe i diritti inviolabili dell'uomo garantiti, ai fini di
solidarietà economico-sociale, dall'art. 2 della Costituzione.
Questa Corte ha già ritenuto (sentenze 19 giugno 1956, n. 11, e 22 marzo 1962, n. 29) che l'art. 2 enuncia, solo in via
generale, la tutelabilità di quei diritti di base, che formano il patrimonio
irretrattabile della persona umana, mentre é nelle norme successive che quei
diritti sono poi, singolarmente presi in considerazione e, come tali, in vario
modo e misura, garantiti, tutelati e tutelabili.
Dato il profilo sotto cui é proposta
la questione, rapportandola sommariamente, nell'ambito dell'art. 2, senza
collegamento, immediato e diretto, con una denuncia di specifiche violazioni di
diritti umani, la questione stessa va disattesa.
5. - Tra i motivi, frequentemente
ripetuti nelle ordinanze, v'é quello che la legge in esame, dando luogo,
mediante gli artt. 1 e 13, ad uniformità di normativa, anche per rapporti
differenziati dai rapporti enfiteutici tipici, contrasterebbe col fondamentale
principio di cui all'art. 3 della Costituzione.
Nel novero dei rapporti, assimilati
nel trattamento, e sempre sul presupposto, comune a tutti gli istituti, della
loro natura reale, figurano le prestazioni fondiarie perpetue, i rapporti a
miglioria in uso nelle province del Lazio e in altre parti del territorio
nazionale, i contratti agrari atipici, nella loro multiforme varietà: ai quali
rapporti, elencati testualmente negli artt. 1 e 13 si assume che dovrebbero
aggiungersi, ritenendoli implicitamente regolati dalla legge, i rapporti aventi
per oggetto enfiteusi urbane ed enfiteusi - ad
aedificandum - mentre ogni loro assimilabilità nelle conseguenze, alle
enfiteusi rustiche sarebbe, per diversità di contenuto e di caratteristiche,
illegittima.
Per quanto concerne le enfiteusi
urbane e quelle - ad aedificandum -
considerate le prime come aventi generalmente per oggetto terreni gia coperti
da edifici da conservare e migliorare e le seconde, come aventi per oggetto
terreni concessi in enfiteusi per essere migliorati mediante la costruzione di
edifici,
Là dove la legge (art. 1) usa i
termini di enfiteusi e di canoni enfiteutici parrebbe riferirsi
comprensivamente a tutti i tipi di enfiteusi, nessuno escluso.
Ma, un esame di dettaglio fa
ritenere che l'oggetto della legge riguarda soltanto le enfiteusi di fondi
rustici a fini di miglioramento agrario, cioè quelle che prevalgono di gran
lunga, per tradizione e diffusione, e che qui sono state considerate nel quadro
generale di attuazione di riforme agrarie.
Il calcolo prescritto per ottenere
una corrispondenza tra canoni in danaro e canoni in derrate (art. 1); la
ricorribilità contro l'ordinanza di affranco alla Sezione speciale del
tribunale per i contratti agrari (art. 5); le agevolazioni agli affrancanti
coltivatori diretti in relazione alle disposizioni sulla proprietà contadina
(artt. 11 e 12); il riferimento della misura dei canoni e delle prestazioni
all'annata agraria (art. 15): sono tutte disposizioni che, non accompagnate da
altre relative a fondi non rustici, denotano l'ambito esclusivo della legge.
Vero che, nelle discussioni in sede
parlamentare, é sembrata prevalere la tendenza a considerare onnicomprensiva la
formula dell'art. 1.
Ma le tutt'altro che univoche
opinioni soggettive in tale senso manifestate, non valgono a sovrapporsi al
senso naturale e logico che risulta dal testo della legge, sistematicamente
considerato; con la conseguenza che il giudizio della Corte va circoscritto, a
tutti gli effetti normativi, generali e particolari, entro l'ambito segnato
dall'oggetto della legge, delimitato, come ora si é detto.
Circa le prestazioni fondiarie
perpetue (art. 1 della legge) alle quali sono proprio le regole sulla
redimibilità delle rendite perpetue (artt. 1865 e 1869 del Codice civile)
l'applicazione ad esse delle stesse regole dell'enfiteusi é concetto
consolidato per antica tradizione, che va dalla legge 24 gennaio 1864, n.
Per quanto concerne i rapporti a
miglioria in uso nelle province del Lazio, va tenuto presente che l'art. 13,
lett. a, della legge in esame, nell'annoverarli, non si limita ad un richiamo
generico, ma testualmente li identifica e, nel contempo, li circoscrive a
quelli precisati negli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327: cioè a
quei rapporti che, dichiarati perpetui, vi sono definiti (art. 1) come quelli
nei quali il coltivatore (possessore ultratrentennale) abbia migliorato il
fondo con impianto di colture arboree o arbustive, od abbia pagato le migliorie
esistenti all'atto dell'ingresso nel fondo al proprietario concedente o al
miglioratario nel luogo del quale subentri, secondo convenzione od uso locale
(condizione, questa ultima, anche per il cumulo del periodo di durata, secondo
l'art. 2). Solo al verificarsi di queste condizioni, da accertarsi in fatto dal
giudice ordinario competente, é sottoposta l'applicabilità delle norme generali
sull'enfiteusi e di quelle, speciali e successive, sull'affrancazione.
Questa Corte ha già sottoposto ad
esame di costituzionalità i citati artt. 1 e 2 della legge del 1963,
riconoscendo legittimi con sentenza 20 marzo
1966, n. 30 l'assimilazione, negli effetti, all'enfiteusi dei rapporti a
miglioria laziali purché aventi i dati caratteristici precisati nell'articolo i
ed il loro assoggettamento ad una stessa disciplina normativa.
Appunto da questa premessa,
Con la stessa sentenza,
Alla stessa conclusione deve
coerentemente addivenirsi per quanto riguarda i rapporti a miglioria relativi a
fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale ed analoghi, per
contenuto e caratteristiche, a quelli delle province del Lazio (art. 13, lett.
b, ed ultimo comma) salvo al giudice di merito verificare, caso per caso, la
sussistenza di tutte le condizioni di analogia.
Infine, va escluso alcun motivo di
incostituzionalità per quanto riguarda la estensione della normativa ai
rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici (art. 13, lett. c),
Questa categoria, a contenuto variabile con la varietà di situazioni locali, é
stata espressamente considerata dall'art. 13 della legge 15 settembre 1964, n.
756 sui contratti agrari, al fine di favorire la conversione ope legis di questi nella sfera dei
contratti tipici, in dipendenza del premesso divieto di stipulare per
l'avvenire contratti agrari di concessione di fondi rustici non appartenenti ad
alcuno dei tipi di contratti conosciuti e nominati dalle leggi. L'art. 13,
lett. c, condizionando l'equiparazione di trattamento all'accertamento che si
tratti di contratti in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto
enfiteutico, si mantiene nel solco della suaccennata direzione normativa.
In conclusione, anche sul punto
riguardante la situazione dei rapporti elencati alle lettere a, b, c dell'art.
13 deve ritenersi la non fondatezza della questione di legittimità sollevata
con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
6. - Viene sollevata, come questione
d'ordine generale, quella di legittimità costituzionale degli artt. 2 e
seguenti, in quanto il sistema procedurale per addivenire all'affrancazione
violerebbe, nella sua fase davanti al pretore, la garanzia del diritto di
difesa (art. 24, secondo comma, Cost.).
Si assume che l'ordinanza del
pretore che dispone l'affrancazione del fondo viene emessa senza che delle
osservazioni, riserve ed eccezioni delle parti sia fatto un esame che vada al
di là di una loro sommaria presa d'atto (art. 4, quarto comma), mentre l'esame
di tutta la possibile materia del contendere, a cominciare dal diritto stesso
all'affrancazione, viene condizionato al futuro ed eventuale ricorso da
proporsi alla sezione speciale dei contratti agrari presso il tribunale
competente (art. 5, quinto comma). Per cui si darebbe luogo all'anomala conseguenza
che basta la notifica della predetta ordinanza a produrre l'estinzione
dell'enfiteusi (art. 5, quarto comma) ed a costituire titolo per la sua
trascrizione (art. 4, sesto comma).
La questione non é fondata.
É indubbio che l'attività del
pretore, nella fase di cui ai succitati articoli, dia luogo ad un procedimento
giurisdizionale. La procedura si apre con la presentazione di una "domanda
giudiziale" (art. 2): si svolge attraverso "udienze" (artt. 3,
4) nella prima delle quali, disposta con decreto la "comparizione
personale delle parti", il pretore ha l'obbligo di "cercarne la
conciliazione ai sensi dell'art. 185 del Codice di procedura civile"
tentando, cioè, quella composizione della lite che inerisce alla fase iniziale
dei giudizi civili: e la procedura si conclude con un provvedimento designato
col nome di ordinanza, che, anch'esso, é proprio del giudizio. Manca solo al
provvedimento il carattere della definitività nel senso che, essendo assegnato
ai controinteressati un termine per adire il tribunale, la definitività verrà a
derivare o dall'acquiescenza o dalla sentenza con la quale il tribunale
perverrà a "decidere definitivamente" la controversia (art. 1 sesto
comma).
Ciò premesso sulla natura degli
atti, va esclusa la supposta menomazione del diritto di difesa.
Da una parte, va considerato che
l'affrancazione é subordinata alla produzione e deposito di tutti i numerosi
atti probatori elencati nell'art. 2 e controllabili da tutte le parti e anche
dai loro patroni, poiché, trattandosi di fase giudiziale, é regola che le parti
siano rappresentate e assistite da procuratori e da difensori (art. 82 del Cod.
proc. civ.) ai quali sono riconosciuti i diritti e gli onorari (art. 10 cpv.).
La produzione di atti di notorietà é soltanto un surrogato di atti la cui
mancanza dovrà essere ovviamente giustificata.
D'altra parte, é riservata al
pretore cognizione ampia su tutti i presupposti della domanda, sia mediante
l'estensione dell'intervento alla procedura di altri interessati, risultanti
"da notizie e dalla documentazione", sia mediante i contatti diretti
con le parti (e loro difensori) ai sensi dell'art. 185 del Codice di procedura
civile, sia mediante l'ausilio di consulente tecnico (art. 4), sia mediante la
determinazione del capitale d'affranco ed il controllo sul suo deposito
preventivo (art. 4, secondo e terzo comma). Il provvedimento del pretore deve
poi essere "motivato" e non può darsi motivazione senza che la
situazione da regolare sia tenuta presente dal giudicante per lo meno nelle sue
linee essenziali, scaturenti dagli elementi probatori acquisiti.
Vero che il citato art. 4 dispone
che, nello stesso provvedimento, il pretore deve dare "sommariamente"
atto delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti. Ma tutto
ciò, se vale a conservare traccia scritta da servire per l'eventuale giudizio
da svolgersi in seguito davanti al tribunale, non basta per far ritenere che il
pretore debba rimanere del tutto passivo, quale semplice registratore di
deduzioni difensive, senza delibarne la portata.
Trattasi, in conclusione, di un
procedimento sommario, volto ad operare, in vista del risultato sociale che la
legge ha di mira, ed anche in considerazione che il diritto all'affranco spetta
all'enfiteuta come diritto primario di natura potestativa, l'immediata
estinzione del diritto del concedente e l'affermazione del pieno diritto
dell'ex enfiteuta sul fondo: salvo e riservate a tutte le parti il diritto a
conseguire in fase successiva una più piena tutela giurisdizionale.
Si prospettano in contrario le
conseguenze che potrebbero derivare dal fatto che la trascrizione
dell'ordinanza del pretore (imposta dall'art. 4, ultimo comma) porrebbe a
libito dell'affrancante il mezzo di disporre del bene prima della
"sentenza definitiva sulla controversia". Ma la facoltà accordata al
pretore di ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del concedente
per l'ammontare che riterrà opportuno (art. 4, quinto comma), e, ancor più, la
pubblicazione mediante trascrizione degli atti inerenti al fondo, a cominciare
dalla trascrizione della domanda di affranco (art. 2643, n. 7, del Cod. civ.)
escludono la possibilità di conseguenze irreparabili in danno del proprietario.
7. - Compiuto l'esame delle
questioni di costituzionalità che riguardano la legge considerata nei suoi
aspetti più generali, occorre procedere all'esame di particolari questioni che
più da vicino investono, pur nel quadro generale del sistema, determinate
norme.
La prima e più rilevante questione
concerne l'art. 1 che, per la fissazione dei canoni, innova alle norme del
Codice civile, prescrivendo (primo comma) che per essi debbasi far riferimento
al reddito dominicale calcolato, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 976,
oltre la rivalutazione disposta con il decreto legislativo 12 maggio 1947, n.
356, precisandosi per di più (ultimo comma) che tale reddito va riferito alla
qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939. Seguono nello stesso articolo
le disposizioni sul capitale d'affranco calcolato in una somma corrispondente a
quindici volte il valore dei canoni come sopra determinato.
Si assume che la imposizione in via
generale di un canone unico, diverso da quello pattizio, comprimerebbe
l'autonomia contrattuale, contrastando con la libertà d'iniziativa economica
privata (art. 41 Cost.) e, con l'abbassare notevolmente il livello dei valori,
sovvertirebbe, a danno del concedente e della utilità sociale, l'equilibrio del
rapporto e darebbe luogo ad un'affrancazione che di questa perde i caratteri
per assumere quelli di una espropriazione, indennizzata in misura irrisoria,
con violazione dell'art. 42 della Costituzione.
Né vale obbiettare che i fini
sociali rimangono, nel caso, incerti perché non tradotti in programmi definiti,
ai sensi dell'art. 41, terzo comma, della Costituzione. A parte ogni rilievo
circa l'invocabilità di quest'ultimo precetto fuori del campo dell'attività
d'impresa, va ricordato ancora una volta che il disegno che il legislatore si é
proposto con la legge in esame é sufficientemente motivato ed evidenziato
nell'ambito dell'esercizio di insindacabili scelte politiche.
8. - Premessa la legittimità di un
intervento in materia del legislatore, va ora esaminato se altrettanto possa
dirsi del sistema adottato al fine di determinare il canone.
Il riferimento al reddito dominicale,
costituito, come é noto, dalla somma del reddito prodotto in modo specifico
dalla terra secondo la sua fertilità (rendita fondiaria propriamente detta) con
l'interesse dei capitali stabilmente investiti e incorporati nel suolo,
costituisce un parametro di applicazione già adottato in casi analoghi. Va
ricordata, particolarmente, la legge 15 febbraio 1958, n. 74 (art. 1)
riguardante i canoni livellari veneti, ai quali canoni l'art. 13, quarto comma,
della legge attuale estende le proprie norme, ad eccezione di quella dell'art.
1 già regolata dalla legge sui livelli nel senso che, anche agli effetti del
prezzo di affrancazione, per i canoni costituiti prima del Codice del 1865 é
fissata la misura massima nel triplo del reddito dominicale del fondo sul quale
gravano, determinato secondo il decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito
in legge 29 giugno 1939, n. 976.
Quest'ultimo sistema di riferimento
e di calcolo é stato sottoposto al controllo di costituzionalità da parte di
questa Corte, che, con sentenza 9 luglio 1959, n. 46, lo riconosceva legittimo in sé e
nella congruità dell'ammontare, anche se in taluni casi questo ammontare
sarebbe venuto a risultare notevolmente basso.
Vero che sussistono alcune
differenze particolari tra le due leggi (quella sui livelli veneti e quella
attuale) poiché la prima é limitata ai rapporti costituiti prima del Codice del
1865 e fissa al triplo del reddito dominicale il limite massimo di canoni, e in
più non comprende la rivalutazione di cui al decreto 12 maggio 1947, n. 356, e
non fa riferimento esclusivo alla qualifica catastale risultante al 30 giugno
1939.
Ma, agli effetti del punto in esame,
la ragione allora adottata per decidere, conserva la sua validità.
9. - Altra questione, che si innesta
su questa premessa, é quella riguardante in concreto, in relazione alla
particolarità dei rapporti regolati dalla legge, la misura del canone, quale
deriva dal calcolo legalmente imposto, anche in considerazione dei riflessi
diretti sull'affranco e sulla determinazione del capitale d'affranco. Le due
prospettive, attenendo l'una come l'altra al diritto di proprietà, ai suoi
limiti, alla possibilità di incidere su di esso e suoi rapporti che ne nascono,
si collegano all'art. 42 della Costituzione. Più precisamente, risultandone
colpite incisivamente certe posizioni giuridiche dei proprietari, senza che
peraltro venga innovato il regime di appartenenza dei beni in sé considerato
(infatti il regime della proprietà terriera viene, in sé conservato immutato),
si collegano al terzo comma di tale articolo.
Si tratta perciò di un problema di
proporzione quantitativa nella coordinazione di rispettivi interessi. E, al
riguardo, la relazione su dati obbiettivi, demandata dalla Corte al Ministero
dell'agricoltura, costituisce un apporto tecnico per la valutazione della
materia di giudizio.
Ciò premesso,
La relazione del Ministero
dell'agricoltura, offre alcuni dati concreti sufficientemente orientativi ed
ausiliari.
In proposito, la valutazione dei
dati forniti dal Ministero e composti da elementi indicativi specifici o
mediamente prevalenti, consente una prima conclusione: che il divario tra
canone in danaro pattizio e canone legale, é, in via generale, per quanto
riguarda i rapporti di antica costituzione, di limitata entità, tale da non
raggiungere, nella generalità dei casi, quel punto di rottura che renderebbe il
canone puramente apparente e simbolico. Trattasi di canoni che, sin
dall'origine lontana e nonostante i moderati ritocchi accordati
legislativamente nel corso della loro esistenza, hanno conservato la portata di
una misura esigua, in molti casi sopravvissuta quasi per forza di inerzia, tra
l'indifferenza dei concedenti.
La considerazione di questo sostrato
di fatto é solo un elemento, che integra necessariamente, ma senza esaurirla,
la proposta questione di costituzionalità.
Vi sono altri elementi che, più
intrinsecamente e più da vicino, riguardano la tipologia originaria dei
rapporti di antica costituzione: particolarmente l'elemento della immutabilità
del canone.
Il principio della revisione del
canone, a seconda dell'aumentato o diminuito valore del fondo e notevolmente
condizionato secondo l'art. 962, secondo comma, del codice civile, é stato
introdotto soltanto con il Libro della proprietà, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 15, entrato in vigore dal 28 ottobre 1941, trasfuso nel
testo del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
reso esecutivo dal 21 aprile 1942. E per le enfiteusi costituite anteriormente
al 28 ottobre
Il diritto a chiedere la revisione
del canone, riconosciuto al concedente o all'enfiteuta ha conferito al
contratto un nuovo elemento di rilievo, rispetto al tipo tradizionale: ma, per
quanto riguarda le vecchie enfiteusi, con operatività alquanto ridotta.
Da qui, un fondamento di ragione,
nelle norme del primo e ultimo comma dell'art. 1 che, riferendo le valutazioni
alla data del 30 giugno
Lo stesso, conseguentemente, deve
dirsi per quanto riguarda il capitale di affranco (quarto comma dell'art. 1)
ricavato moltiplicando per quindici volte il valore dei canoni.
Per quanto concerne la predetta
calcolazione dell'equivalente in danaro, l'art.
Il divario che ne risulta, secondo
dati indicativi allegati alla relazione del Ministero dell'agricoltura, é
certo, almeno in molti casi, maggiore di quanto non sia il divario tra i canoni
in danaro.
Ma, data la natura e le origini dei
remoti rapporti in questione e i fattori ai quali si collega il mutare dei
prezzi dei prodotti agricoli, questo divario é tale da correggere ma non
vanificare la sostanza economica del rapporto. Il divisamento del legislatore
di unificare, nella regolamentazione, forme diverse dello stesso istituito,
trova, nel riferimento comune al reddito dominicale, un suo coerente punto
d'incontro.
10. - Gli argomenti che si sono
finora prospettati, trovano, tuttavia, la loro giustificazione, solo se
riferiti alle enfiteusi ed istituti equiparati, di antica costituzione: non per
quelli di più recente formazione.
La data dell'entrata in vigore del
Libro della proprietà (28 ottobre 1941) segna, a giudizio della Corte, una
importante demarcazione. Da una parte, l'accadimento di imponenti fatti storici
ed economici ha inciso in profondità e progressivamente sui valori dei beni
talvolta anche per effetto di una modifica di destinazione e la svalutazione
della monete ne é stata, ad un tempo, causa ed effetto, più o meno permanente.
Dall'altra parte, i rapporti costituiti, in tempi, luoghi e situazioni diversi,
dopo la data suindicata, hanno risentito della strutturazione, in parte nuova,
che la legge civile ha loro assegnato. Particolarmente, l'assegnazione di un
diritto alla revisione del canone "in relazione al valore attuale"
(art. 962 del Cod. civ.) ha segnato il passaggio da una concezione statica del
rapporto ad una concezione dinamica: ed i nuovi rapporti sono sorti - ab initio - e si sono svolti, sotto la
garanzia della possibile operatività di quel diritto.
Il riferimento alla qualifica
catastale del 1939 viene quindi ad assumere, per i rapporti ora in esame, un
aspetto inadeguato, anacronistico, e tale da creare ingiuste sperequazioni, sia
se considerato in relazione a quei beni che abbiano avuto - medio tempore - incrementi di valore,
per cause obbiettive di trasformazione, anche indipendenti dagli apporti dei
concessionari ed, eventualmente, degli stessi concedenti, sia, ed a maggior
ragione, se considerato in relazione a rapporti aventi per oggetto terreni che
già, al momento della concessione, si trovavano per qualità e quantità di
colture ed in genere, per i loro pregi intrinseci ed estrinseci, in condizione
di redditività ben diversa e maggiore di quella esistente nel lontano anno
1939.
Il sistema della legge di procedere,
per il calcolo, a ritroso nel tempo, viene così a creare (e la relazione del
Ministero dell'agricoltura contribuisce coi suoi dati di confronto ad
evidenziare la situazione) quella dissociazione tra il momento dell'incidenza
indennizzabile sul diritto colpito e il momento cui va riferito il calcolo del
valore di quest'ultimo, che questa Corte, con sentenza n. 22 del
5 aprile 1965 riguardante la legge 18 aprile 1962, n. 167, e già prima con
la sentenza 22
dicembre 1959, n. 67, ha dichiarato illegittima.
Nel caso in esame, la dissociazione
é profonda ed incolmabile e conseguentemente ne resta viziato, limitatamente ai
rapporti temporali in esame, il congegno della legge, sia per quanto riguarda
la misura dei canoni sia, correlativamente, per quanto riguarda i capitali
d'affranco, gli uni e gli altri resi suscettibili di scendere al di sotto del
livello di un'equa valutazione, dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
In questo senso, e dentro questi
limiti, va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1.
11. - Nell'ordine delle norme,
singolarmente sottoposte al controllo di costituzionalità, si presenta la norma
dell'art. 8 e, correlativamente quella dell'art. 9, che concernono
l'abrogazione del divieto, stabilito dall'art. 972, ultimo comma, del Codice
civile, di ammettere l'affrancazione qualora intervenga una domanda giudiziale
di devoluzione per deterioramento del fondo o non adempimento dell'obbligo di
migliorarlo.
Non si tratta di una immotivata e
immotivabile direttiva, carente in modo assoluto di razionalità: bensì si
tratta di far entrare nell'alveo del principio della prevalenza
dell'affrancazione sulla devoluzione (principio conclamato in termini
accentuati anche nella relazione ministeriale al Codice) ogni ipotesi di fatto,
senza alcuna eccezione. D'altra parte, l'eccezione di cui all'art. 972 del
Codice civile non era dallo stesso articolo condotta in ogni caso a rigorosa
conseguenzialità, dappoiché si era ritenuto sufficiente (art. 972, ultima parte
dell'ultimo comma) l'intervento di una sentenza soltanto di primo grado che
avesse ammesso, pur senza costituire giudicato, la affrancazione, per impedire
la domanda di devoluzione.
Trattasi, pertanto, di una eccezione
marginale alla regola primaria dell'affrancabilità, eccezione sovente (e la
norma da ultimo ricordata lo conferma) sollevata come tardivo rimedio ad uno
stato di inerzia precedente.
L'abrogazione operata con l'art. 8,
non può dar luogo a rilievi di incostituzionalità.
12. - Viene sollevata questione di costituzionalità
dell'art. 15 della legge che, nel dare decorrenza retroattiva alla misura dei
canoni e delle altre prestazioni dell'annata agraria 1962-
Si assume che con questa norma sia
stata creata una disparità di conseguenze tra i partecipi del rapporto, dando
luogo ad una situazione irreversibile, potenzialmente dannosa solo e proprio
nei casi in cui gli obblighi di versamento dei canoni siano stati puntualmente
già adempiuti.
La questione, che viene posta in
relazione all'art. 3 della Costituzione, non é fondata.
Per quanto riguarda gli effetti
retroattivi, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione ne segna il divieto
limitatamente alle norme punitive: conseguentemente, questa Corte ha già
escluso l'esistenza di un principio generale di irretroattività delle leggi (sentenze 15 maggio
1957, n. 71, e 2 luglio 1957, n.
118).
Per quanto riguarda gli effetti
dello ius superveniens sui rapporti
anteatti, va considerato che l'art. 15 non dà luogo ad una disparità di
trattamento da valutare secondo l'art. 3 della Costituzione. Ma si uniforma al
principio, riconosciuto largamente in tema di successione di leggi, secondo cui
la legge nuova non incide sui fatti esauriti, in tutto o in parte, sotto il
vigore di quella precedente: ciò anche per favorire l'utilità sociale
"della certezza dei rapporti preteriti" posta in evidenza nell'ora
citata sentenza
2 luglio 1957, n. 118.
13. - Va esaminata, da ultimo, la
questione di costituzionalità relativa all'art. 18 della legge, che dispone
l'abrogazione dell'art. 962 del Codice civile sulla revisione dei canoni
relativi ad enfiteusi rustiche.
Si assume che, una volta pretermesso
il motivo di questa norma, diretta a conservare attraverso la fluttuazione dei
valori, un equilibrio tra ammontare dei canoni e valori del fondo, si darebbe
luogo a conseguenze antieconomiche, socialmente dannose, tali da snaturare il
rapporto e da incidere gravemente, in relazione all'art. 42, terzo comma, della
Costituzione, sulla quantificazione dei diritti di proprietà.
La questione non é fondata.
La disposizione dell'art.
Con l'art. 962 si é ritenuto di
apportare un correttivo (ne fa fede la relazione ministeriale) ad una
situazione che sembrava conducente "a far cadere in desuetudine
l'istituto": correttivo, tuttavia, poi non condiviso da autorevole
corrente di giuristi ed economisti, i quali, al contrario, hanno ritenuto che
proprio l'inalterabilità del canone costituiva il presidio per mantenere
l'originalità dell'istituto, specie a vantaggio dei lavoratori della terra.
Ne consegue che l'abrogazione ora
disposta dal legislatore con l'effetto del ritorno alla tradizione, appartiene
ad una valutazione discrezionale dei motivi, che non può formare oggetto di
sindacato da parte di questa Corte.
14. - Poiché le enfiteusi urbane e
quelle ad aedificandum sono, come si
é già detto, da considerarsi escluse dall'ambito della legge in esame,
l'abrogazione del diritto alla rivendibilità va qui considerata in funzione
della materia, propria ed esclusiva, dell'enfiteusi sui fondi rustici.
Ogni altra questione che possa
riguardare l'estensione ovvero la non estensione dell'ambito dell'abrogazione
ad altre ipotesi al di fuori della normativa in esame, vengono ad incidere
negativamente, escludendolo, sul riconoscimento di una loro rilevanza in questo
giudizio.
15. - Lo stesso art. 18 della legge
contiene l'abrogazione degli art. da
Per quanto riguarda la
costituzionalità dell'abrogazione degli artt. 142, 144, 147 e 149 riguardanti rapporti
costituiti sulla le leggi anteriori al Codice, ai fini della revisione,
affrancazione e devoluzione (e che solamente qui interessano in derivazione
delle ordinanze di rinvio) la questione stessa, prospettata di scorcio in
alcune ordinanze e difese, viene ad inserirsi direttamente nel quadro dei
motivi già esposti per le antiche enfiteusi con la conseguenza del
riconoscimento della loro legittimità costituzionale.
16. - In conclusione,
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, contenente
"norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue",
limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa anche i rapporti, che
formano oggetto della legge, conclusi successivamente alla data del 28 ottobre
1941.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 21
marzo 1969.