ORDINANZA N. 36
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali, promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1967
dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Di Lonardo Francesco
e la società Squibb, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967.
Udita nella camera di consiglio del
27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto che con ordinanza 1
febbraio 1967, pronunciata nel corso della causa civile vertente tra Di Lonardo
Francesco e la società Squibb, il tribunale di Roma ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, per
violazione degli artt. 3, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione;
che nel giudizio avanti
Considerato che dopo la pronuncia
dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 22 del 9 marzo 1967, questa Corte, mentre ha dichiarato
costituzionalmente illegittimi: 1) il terzo comma dell'art. 4 del R.D. 17 agosto
1935, n. 1765, nella parte in cui limita la responsabilità civile del datore di
lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato all'ipotesi in cui questo
sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e
non anche dagli altri dipendenti del cui fatto debba rispondere secondo il
Codice civile; 2) il quinto comma dello stesso articolo, in quanto consente che
il giudice possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio
costituisce reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per
morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescrizione
del reato, e le corrispondenti disposizioni dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
che la questione attualmente
sollevata riguarda le parti dell'art.
che non sussistono ragioni che
inducano a modificare la precedente decisione;
che gli argomenti in essa svolti
valgono anche per quanto riguarda le dedotte violazioni degli artt. 36 e 41
della Costituzione. Infatti il richiamo al primo di detti articoli non assume
autonomo rilievo rispetto agli altri (35 e 38) presi in considerazione con la
precedente sentenza, e quanto all'art. 41 é agevole osservare come il principio
formulato al secondo comma trova, per quanto riguarda i casi di inabilità al
lavoro, le necessarie specificazioni nell'art. 38.
Visti gli artt. 26, comma secondo, e
29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D. 17 agosto
1935, n. 1765, per violazione degli artt. 3, 35, 36, 38 e 41 della
Costituzione, promossa con ordinanza 1 febbraio 1967 del tribunale di Roma.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 17
marzo 1969.