Ordinanza n. 63 del 1969
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ORDINANZA N. 36

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1967 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Di Lonardo Francesco e la società Squibb, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967.

Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

Ritenuto che con ordinanza 1 febbraio 1967, pronunciata nel corso della causa civile vertente tra Di Lonardo Francesco e la società Squibb, il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, per violazione degli artt. 3, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione;

che nel giudizio avanti la Corte costituzionale si é costituito il Di Lonardo, il quale ha concluso per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma impugnata (nel nuovo testo risultante dall'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124);

Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 22 del 9 marzo 1967, questa Corte, mentre ha dichiarato costituzionalmente illegittimi: 1) il terzo comma dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, nella parte in cui limita la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato all'ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti del cui fatto debba rispondere secondo il Codice civile; 2) il quinto comma dello stesso articolo, in quanto consente che il giudice possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costituisce reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato, e le corrispondenti disposizioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha dichiarato invece non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, predetto, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35 e 38 della Costituzione, che era stata sollevata dal tribunale di Milano;

che la questione attualmente sollevata riguarda le parti dell'art. 4 in relazione alle quali la questione é stata dichiarata non fondata;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione;

che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda le dedotte violazioni degli artt. 36 e 41 della Costituzione. Infatti il richiamo al primo di detti articoli non assume autonomo rilievo rispetto agli altri (35 e 38) presi in considerazione con la precedente sentenza, e quanto all'art. 41 é agevole osservare come il principio formulato al secondo comma trova, per quanto riguarda i casi di inabilità al lavoro, le necessarie specificazioni nell'art. 38.

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, per violazione degli artt. 3, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione, promossa con ordinanza 1 febbraio 1967 del tribunale di Roma.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1969.