ORDINANZA N. 35
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 5 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, trasfuso
nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza
emessa il 30 marzo 1967 dal tribunale di Udine nel procedimento civile vertente
tra l'I.N.A.I.L. e Della Maestra Primo e Dario, iscritta al n. 159 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221
del 2 settembre 1967.
Visti gli atti di costituzione
dell'I.N.A.I.L. e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12
febbraio 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Valerio Flamini, per
l'I.N.A.I.L., ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato che:
L'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha eccepito preliminarmente -
ed alla eccezione si é associata l'Avvocatura generale dello Stato - che manca
nella ordinanza di rimessione la "rituale statuizione" di rilevanza
della dedotta questione di legittimità costituzionale sulla definizione del
giudizio di merito, e che anzi siffatta rilevanza é esclusa dagli elementi in
atti.
L'eccezione appare fondata. Affermando
che la "validità costituzionale del denunziato art. 5 del R.D. n. 1765, é
influente sulla decisione della lite", il tribunale si é limitato ad una
generica enunciazione, senza offrire alcuna motivazione sulle ragioni per le
quali ritiene che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione nei termini in cui essa viene proposta. Ed invero
l'articolo 5 non é stato denunziato nei suoi elementi essenziali, per cui la
eventuale illegittimità possa travolgere tutta la norma, ma é stato denunciato
soltanto per una asserita disparità di trattamento, rispetto alle disposizioni
dell'art. 1916 del Codice civile, in relazione a due specifiche circostanze:
eventuale concorso di colpa del danneggiato e rimborso chiesto dall'assicuratore
per un importo superiore alla misura del risarcimento spettante alla persona
danneggiata.
Pertanto, prima di sollevare la
questione di legittimità in questi termini, il tribunale avrebbe dovuto
accertare la sussistenza, nel caso sottoposto al suo giudizio, degli elementi
di rilevanza in relazione alle specifiche domande delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
restituisce gli atti al tribunale di
Udine.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 27
febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 17
marzo 1969.