Ordinanza n. 35 del 1969
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ORDINANZA N. 35

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, trasfuso nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1967 dal tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Della Maestra Primo e Dario, iscritta al n. 159 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Valerio Flamini, per l'I.N.A.I.L., ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato che:

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha eccepito preliminarmente - ed alla eccezione si é associata l'Avvocatura generale dello Stato - che manca nella ordinanza di rimessione la "rituale statuizione" di rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale sulla definizione del giudizio di merito, e che anzi siffatta rilevanza é esclusa dagli elementi in atti.

L'eccezione appare fondata. Affermando che la "validità costituzionale del denunziato art. 5 del R.D. n. 1765, é influente sulla decisione della lite", il tribunale si é limitato ad una generica enunciazione, senza offrire alcuna motivazione sulle ragioni per le quali ritiene che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione nei termini in cui essa viene proposta. Ed invero l'articolo 5 non é stato denunziato nei suoi elementi essenziali, per cui la eventuale illegittimità possa travolgere tutta la norma, ma é stato denunciato soltanto per una asserita disparità di trattamento, rispetto alle disposizioni dell'art. 1916 del Codice civile, in relazione a due specifiche circostanze: eventuale concorso di colpa del danneggiato e rimborso chiesto dall'assicuratore per un importo superiore alla misura del risarcimento spettante alla persona danneggiata.

Pertanto, prima di sollevare la questione di legittimità in questi termini, il tribunale avrebbe dovuto accertare la sussistenza, nel caso sottoposto al suo giudizio, degli elementi di rilevanza in relazione alle specifiche domande delle parti.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

restituisce gli atti al tribunale di Udine.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1969.