SENTENZA N. 34
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n.
740, nella parte in cui rende efficace erga
omnes l'art. 7, comma terzo, del contratto collettivo di lavoro 22
settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia
ed affini della provincia di Milano, promosso con ordinanza emessa il 21
settembre 1967 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra
Udita nella camera di consiglio del
27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto in fatto
Nel corso del giudizio civile di
opposizione allo stato passivo del fallimento di Re Cecconi Giovanni promosso
dalla Cassa edile di mutualità e assistenza di Milano per ottenere il
riconoscimento di un credito rappresentato dalle somme dovute dal fallito ai
dipendenti per ferie e gratifica natalizia, il tribunale di Milano ha
sollevato, con ordinanza in data 21 settembre 1967, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 7, comma terzo, dell'accordo collettivo 22
settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24
luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie
edilizia e affini della provincia di Milano, il quale stabilisce che
l'accantonamento dell'importo delle percentuali dovute per gratifica natalizia,
ferie e festività deve essere effettuato presso la suddetta Cassa edile.
Nell'ordinanza si fa presente che
l'opponente non ha fornito prove dell'appartenenza dell'impresa fallita ad una
delle associazioni che stipularono il contratto collettivo e che la norma
invocata risulta pertanto applicabile soltanto in virtù della estensione erga omnes della sua efficacia disposta
con il decreto suindicato.
Si osserva altresì che con la sentenza n. 129 del 1963 questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rendeva efficace erga omnes l'art. 62 del contratto
collettivo 24 luglio 1959 che disciplinava l'istituzione delle Casse edili ed
anche l'art. 34, relativo al trattamento economico per ferie, gratifica
natalizia e festività, "pel riferimento alle Casse edili di cui alla fine
del terzultimo comma", e che poiché tale pronuncia non si estende
automaticamente alle corrispondenti statuizioni dell'accordo provinciale, é
necessario che la consequenziale illegittimità di queste sia dichiarata
mediante una nuova pronuncia della Corte.
In considerazione di ciò, il
tribunale ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti
a questa Corte. L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 10 agosto 1968. Nessuna
delle parti si é costituita nel giudizio così promosso.
Considerato in diritto
La questione proposta con
l'ordinanza del tribunale di Milano si presenta corrispondente a quella risolta
con la sentenza n. 129 del 1963 e confermata in altre successive (n. 31, 59, 78, 79 e 97del 1964, n. 100 del 1965, n. 48 del 1966, n. 41 e 73 del 1967) e, riguardando una norma che ha una
portata distinta da quella espressamente dichiarata illegittima con tale
pronuncia, anche se per il suo contenuto analoga, deve essere nuovamente decisa
con sentenza.
Nel merito tuttavia non vi é che da
ripetere quanto allora fu detto e cioé che le disposizioni degli accordi e
contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle
industrie edilizie ed affini dalla costituzione delle casse edili non
corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali é stato attribuito il
potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e
pertanto tali obblighi non possono essere fatti valere obbligatoriamente anche
nei confronti dei non iscritti alle associazioni che li hanno stipulati.
Donde l'illegittimità della norma
qui impugnata che - senza neppure consentire alternative, come faceva invece
l'art. 34 del contratto nazionale - prescrive l'accantonamento presso la cassa
edile delle somme dovute per gratifica natalizia, ferie e festività.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il terzo comma dell'art. 7
dell'accordo collettivo 22 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo
nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle
imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Milano.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 17
marzo 1969.