SENTENZA N. 33
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende
obbligatorio erga omnes l'art. 12 del
contratto collettivo di lavoro 1 ottobre 1959 per gli operai dipendenti dalle
imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata, promosso
con ordinanza emessa il 4 maggio 1968 dal pretore di Camerino nel procedimento
penale a carico di Paciaroni Ivo, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10
agosto 1968.
Udita nella camera di consiglio del
27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio penale
avanti al pretore di Camerino contro Paciaroni Ivo, imputato della
contravvenzione di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per avere
omesso di versare alla Cassa edile di Macerata le percentuali prescritte dai contratti
collettivi resi efficaci erga omnes é
stata sollevata questione di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende
obbligatorio erga omnes l'art. 12 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli
operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della
provincia di Macerata, il quale determina la misura del contributo che deve
essere versato alla Cassa edile a norma dell'art. 62 del contratto collettivo
nazionale.
Nell'ordinanza si ricorda come
In considerazione di ciò, il pretore
ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa
Corte.
L'ordinanza, notificata e comunicata
a termini di legge, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 10
agosto 1968. Nessuno si é costituito nel giudizio così promosso.
Considerato in diritto
La questione proposta con
l'ordinanza del pretore di Camerino riguarda una norma integrativa di quella
dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, reso efficace erga omnes con decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, già dichiarata costituzionalmente
illegittima con la sentenza n. 129 del 1963.
Quanto fu allora detto per
dimostrare come le disposizioni degli accordi o contratti collettivi relative
agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizia e affini dalla
costituzione delle casse edili non corrispondono alle finalità per
l'adempimento delle quali é stato attribuito il potere legislativo delegato ai
sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, vale anche in relazione alla norma
oggi impugnata che stabilisce i criteri per la traduzione in una somma
determinata di denaro di tali obblighi.
La pronuncia allora adottata va
conseguentemente estesa anche a questa diversa disposizione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto
collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle
industrie edilizia e affini della provincia di Macerata.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 17
marzo 1969.