ORDINANZA N. 30
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 40, n. 6, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n.
1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale,
promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1968 dal tribunale di Cosenza nel
procedimento civile vertente tra Iantorno Vittorio e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, iscritta al n. 201 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.
Udita nella camera di consiglio del
30 gennaio 1969 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata
in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6,
del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, rilevandosi che tale norma,
che esenta dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione "coloro
che prestano la loro opera alle dipendenze di persona tenuta verso di essi alla
somministrazione degli alimenti, secondo le disposizioni del Codice
civile", contrasta con i citati precetti costituzionali i quali esigono
che la forma assicurativa previdenziale contro la disoccupazione sia
assicurata, senza disparità di trattamento, a tutti i lavoratori e quindi anche
a quelli potenzialmente assistibili da chi sia obbligato per legge agli
alimenti verso il lavoratore dipendente;
che nel giudizio dinanzi alla Corte
nessuno si é costituito;
Considerato che, dopo la pronuncia
dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 103 del
16 luglio 1968, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
della norma suddetta che era stata impugnata, in riferimento all'art. 38 della
Costituzione, da altro giudice;
che per effetto di tale sentenza
l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e
29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul "perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con
modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, promossa, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con ordinanza 26 aprile 1968 del
tribunale di Cosenza.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI - Angelo
DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 5 marzo
1969.