Ordinanza n. 30 del 1969
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ORDINANZA N. 30

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1968 dal tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Iantorno Vittorio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 201 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

Udita nella camera di consiglio del 30 gennaio 1969 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, rilevandosi che tale norma, che esenta dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione "coloro che prestano la loro opera alle dipendenze di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti, secondo le disposizioni del Codice civile", contrasta con i citati precetti costituzionali i quali esigono che la forma assicurativa previdenziale contro la disoccupazione sia assicurata, senza disparità di trattamento, a tutti i lavoratori e quindi anche a quelli potenzialmente assistibili da chi sia obbligato per legge agli alimenti verso il lavoratore dipendente;

che nel giudizio dinanzi alla Corte nessuno si é costituito;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 103 del 16 luglio 1968, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suddetta che era stata impugnata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, da altro giudice;

che per effetto di tale sentenza l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul "perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con ordinanza 26 aprile 1968 del tribunale di Cosenza.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1969.