SENTENZA N. 28
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 553, n. 2, del Codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 7 dicembre 1967 dalla Corte di cassazione - sezione
terza penale - nel procedimento di revisione di decreti penali emanati a carico
di Tiozzo Alberto, iscritta al n. 24 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 84 del 30 marzo 1968.
Udita nella camera di consiglio del
30 gennaio 1969 la relazione del Giudice Nicola Reale.
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 16 giugno
1966 il signor Alberto Tiozzo propose istanza di revisione riguardo a due
decreti penali in data 11 novembre 1965, divenuti esecutivi, con i quali il
pretore di Vicenza lo aveva condannato all'ammenda complessiva di lire
Il ricorrente giustificava l'istanza
esponendo che lo stesso fatto posto a fondamento dei predetti decreti di
condanna, l'esistenza cioè di un rapporto di lavoro subordinato, era stato
dichiarato non sussistente con la sentenza pronunziata, il 26 gennaio 1966, dal
medesimo giudice: sentenza di assoluzione in palese contrasto con i precedenti
decreti e tale, quindi, da legittimare la revisione, ai sensi dell'art. 554 del
Codice di procedura penale.
In via preliminare, peraltro, il
Tiozzo denunziava l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art.
553, n. 2, del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, in quanto essa ammette la revisione in materia
contravvenzionale soltanto a favore dei condannati per contravvenzione, che, in
conseguenza della condanna, siano stati dichiarati contravventori abituali o
professionali, e preclude quindi, nel caso di specie, la possibilità dell'annullamento
dei ricordati decreti di condanna.
L'ordinanza é stata notificata al
ricorrente e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 6 febbraio 1968, al
Pubblico Ministero il 7 febbraio successivo; é stata comunicata ai Presidenti
della Camera dei Deputati e del Senato il 3 febbraio 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 30 marzo 1968.
In difetto di costituzioni
nell'attuale giudizio, la questione, ai sensi dell'art. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 9, primo comma, delle Norme
integrative 24 marzo 1956, é stata esaminata da questa Corte in camera di
consiglio.
Considerato in diritto
L'art. 553 del Codice di procedura
penale ammette, in ogni tempo e nei casi determinati dalla legge, la revisione
delle sentenze di condanna, divenute irrevocabili, nel n. I indistintamente a
favore dei condannati per delitto e nel n.
Questo limite, apposto in materia
contravvenzionale alla legittimazione al ricorso per la revisione, é
denunziato, con l'ordinanza della Corte di cassazione, per i seguenti motivi.
Sul presupposto che l'istituto della
revisione, come mezzo di impugnazione straordinaria contro le sentenze
irrevocabili di condanna, ha lo scopo di riparare un errore giudiziario, così
come previsto dall'art. 24, ultimo comma, della Costituzione,
La norma impugnata, secondo
Ciò, si aggiunge, senza che la
differenza di trattamento risponda a criteri di razionalità e ad obiettivi
presupposti logici.
La questione é fondata.
L'istituto della revisione si pone
nel sistema delle impugnazioni penali quale mezzo straordinario di difesa del
condannato ed é preordinato alla riparazione degli errori giudiziari, mediante
l'annullamento di sentenze di condanna, che siano riconosciute ingiuste
posteriormente alla formazione del giudicato.
Esso risponde all'esigenza, di
altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche
quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente,
nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale,
accordata ai diritti inviolabili della personalità.
La revisione é necessariamente
subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne
le finalità con l'interesse, fondamentale in ogni ordinamento, alla certezza e
stabilità delle situazioni giuridiche ed alla intangibilità delle pronunzie
giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato.
Ma l'evoluzione della nostra legislazione
positiva dimostra una graduale estensione delle categorie dei soggetti in
favore dei quali la revisione dei giudicati penali é stata ammessa, sul
riflesso di un sempre più accentuato favor per la tutela degli interessi
materiali e morali di chi sia stato a torto condannato.
Il detto rimedio, previsto come
eccezionale nel Codice di rito del 1865, acquistò, nel Codice di procedura
penale del 1913, la figura di mezzo di impugnazione, ancorché straordinario, di
tutte le sentenze di condanna irrevocabili per delitto.
E soltanto il legislatore del 1930
ne estese l'ambito di applicazione ai condannati a titolo contravvenzionale,
nei limiti sopra ricordati.
Dai lavori preparatori risulta che
tali limiti erano intesi la non provocare giudizi di revisione per reati
lievissimi, non importanti alcuna menomazione morale, mentre ad altri
pregiudizi avrebbe potuto sopperire la concessione della grazia.
L'estensione dell'istituto, a favore
dei condannati dichiarati contravventori abituali o professionali, venne spiegata,
d'altra parte, con la gravità di tale dichiarazione, per gli effetti ad essa
conseguenti.
Dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (a parte la legge 23 maggio 1960, n. 504, che ha dettato nuove
norme solo in materia di riparazione degli errori giudiziari accertati in sede
di revisione), l'istituto ha subito modifiche per effetto della legge 18 giugno
1955, n. 517, e della successiva legge 14 maggio 1965, n. 481, che, fra
l'altro, ha ampliato il numero dei casi di revisione e i limiti di essa (artt.
554 e 555).
Ma le innovazioni non hanno
riguardato l'art. 553, n. 2, e, quindi, é rimasta ferma l'esclusione, dal
diritto all'accertamento dell'errore giudiziario, di coloro che siano stati
condannati per contravvenzione e non siano stati dichiarati, in conseguenza,
contravventori abituali o professionali.
Orbene tale esclusione appare in
evidente violazione del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della
Costituzione).
Se, infatti, per una esigenza di
giustizia sostanziale (che ha riflesso nei principi enunciati nell'art. 24,
quarto comma, Cost.) l'istituto della revisione é stato positivamente
preordinato anche a tutela di coloro che siano stati ingiustamente condannati
per contravvenzione, la restrizione contenuta nella norma impugnata, in danno
della parte più numerosa dei condannati predetti, appare evidentemente non
sorretta da motivi razionali e logicamente rispondenti ad una obiettiva
diversità di situazioni.
É appena il caso di ricordare che il
legislatore, di fronte alle difficoltà di stabilire un criterio sostanziale di
differenziazione fra delitti e contravvenzioni, ritenne opportuno adottare il
criterio meramente estrinseco e formale della diversa specie di pena principale
stabilita per ciascuna delle due categorie (art. 39 Cod. pen.): l'arresto e
l'ammenda per le contravvenzioni.
Tali sanzioni possono, in concreto,
risultare di notevole gravità, ove se ne considerino la natura e i limiti
quantitativi nonché le altre conseguenze previste dalla legge penale.
Con l'arresto, la restrizione della
libertà personale del condannato può giungere sino ad un massimo di tre anni,
aumentabili sino a cinque e a sei anni, se concorrono, rispettivamente, più
circostanze aggravanti o più reati.
D'altra parte l'ammenda
(convertibile in arresto fino ad un massimo di due anni e, in caso di concorso
di reati, di tre anni), può ascendere alla somma di lire 400.000, aumentabile
fino al triplo per le condizioni economiche del reo e può non essere limitata
nelle ipotesi di determinazione proporzionale del suo ammontare, mentre dei
massimi molto elevati risultano preveduti anche da leggi speciali.
La condanna per contravvenzione può
importare pene accessorie, le quali incidono gravemente sulla sfera soggettiva
del condannato, come la sospensione dall'esercizio da una professione o da
un'arte e la pubblicazione della sentenza di condanna nonché, in casi
determinati, altre che sono proprie dei delitti.
E può, altresì, avere effetti sul
giudizio circa la capacità dell'imputato a commettere ulteriori infrazioni, nei
casi di recidiva, o per l'applicazione di una misura di sicurezza, come la
libertà vigilata, che, talora, é comminata indipendentemente dalla declaratoria
di abitualità o professionalità nel reato.
Detta condanna é inoltre soggetta,
salvo alcuni temperamenti, ad iscrizione nel casellario giudiziale e comporta,
con l'obbligo delle spese processuali, anche quello (enunciato nell'art. 185
Cod. pen.) delle restituzioni e del risarcimento del danno, nei casi in cui il
fatto accertato ne abbia arrecato a terzi.
Le situazioni, conseguenti
all'applicazione delle norme sopra menzionate, dimostrano come in molti casi,
diversi da quelli contemplati dal legislatore nell'art. 553, n. 2, del Codice
di procedura penale, la condanna per contravvenzione possa causare serio
pregiudizio non solo alla libertà e al patrimonio, ma anche alla onorabilità e
alla dignità morale e sociale dei soggetti.
Beni morali che devono essere
tutelati di fronte alla riprovazione sociale, la quale, anche indipendentemente
dalla specie e dalla misura della pena inflitta, accompagna la dichiarazione
giudiziale di colpevolezza in ordine a taluni reati contravvenzionali.
Tale riprovazione é determinata da
valutazioni etico-sociali della condotta dei soggetti, in quanto ritenuta
lesiva di principi fondamentali della civile convivenza, quali ad esempio la
pubblica fede, la incolumità individuale, la pubblica salute e il buon costume,
che risultano salvaguardati anche nei confronti di mere situazioni di pericolo
e per fini di prevenzione, da norme ipotizzanti reati contravvenzionali,
contenute nel Codice penale e in leggi speciali.
Dalle considerazioni che precedono
emerge che la discriminazione operata dal legislatore in danno di alcune
categorie di condannati per contravvenzione, come eccezione all'esercizio del
diritto di veder riconosciuta la propria innocenza, anche avverso le risultanze
di un giudicato e quale che sia il reato per cui é intervenuta condanna, lede
il principio di eguaglianza, in quanto non ha alcuna apprezzabile rispondenza
alla realtà e non é basata su presupposti logici ed obiettivi, che valgano a
giustificarne l'adozione.
Pertanto la norma dell'art. 553, n.
2, del Codice di procedura penale va dichiarata costituzionalmente illegittima,
nella parte in cui limita il diritto di chiedere la revisione di condanna per
contravvenzione al solo caso che, in conseguenza di essa, il condannato sia
stato dichiarato contravventore abituale o professionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 553, n. 2, del Codice di procedura penale limitatamente alle parole:
"se in conseguenza di essa il condannato é stato dichiarato contravventore
abituale o professionale".
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 5 marzo
1969.