SENTENZA N. 24
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, contenente norme in
materia di fallimento, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1967 dal
pretore di Saronno nel procedimento penale a carico di Monticciolo Giuseppe,
iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 132 del 27 maggio 1967.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15
gennaio 1969 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale
a carico di Monticciolo Giuseppe il pretore di Saronno, accogliendo una
eccezione difensiva, ha sollevato con ordinanza emessa il 10 marzo 1967
questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 220 della legge
16 marzo 1942, n. 267 (inesattamente indicata sotto il n. 266) in relazione
all'art. 49 della stessa legge, per contrasto con gli artt. 13 e 16 della
Costituzione.
Sotto il profilo della non manifesta
infondatezza il pretore rileva che l'obbligo imposto al fallito dalle norme
impugnate di presentarsi al curatore ogni volta questi lo richieda restringe
notevolmente la libertà del cittadino senza che ciò appaia giustificato da
ragioni di pubblico interesse, in quanto la procedura fallimentare, pur essendo
prevista a salvaguardia di interessi generali, ha natura privata, per la
specifica tutela degli interessi individuali dei creditori.
L'ordinanza premette che la
Corte costituzionale avrebbe già deciso nel senso della
infondatezza una questione relativa alla limitazione della libertà personale
derivante dallo stato fallimentare dell'imprenditore, sotto l'aspetto più
particolare della libertà epistolare, ma aggiunge che fra le varie libertà
garantite dalla Costituzione al cittadino esiste una gerarchia basata sulla
loro importanza e che al vertice di questa gerarchia deve porsi la libertà
personale.
Pertanto, ritenendo la questione non
manifestamente infondata ed affermando che non risultava che la
Corte avesse su di essa deciso, il pretore sospendeva il
giudizio di merito e rinviava gli atti a questa Corte per la decisione sulla
questione come innanzi prospettata.
É intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
di Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Nelle sue deduzioni l'Avvocatura fa
presente che la Corte
si é già pronunciata in favore della legittimità costituzionale degli artt. 49
e 220 della legge fallimentare con la sentenza 8 marzo
1962, n. 20.
Richiamandosi ai principi stabiliti
in quella decisione, la
Avvocatura rileva che "la presenza del fallito, o
comunque la sua disponibilità immediata ad ogni invito del giudice delegato o
del curatore costituisce una condizione indispensabile per l'espletamento degli
atti del procedimento concorsuale"; che la norma di cui all'art. 49 della
legge fallimentare non ha pertanto neppure indirettamente lo scopo di limitare
un diritto di libertà, ma "ha una funzione meramente strumentale in
relazione ai fini assegnati al procedimento concorsuale nei confronti del quale
il fallito costituisce un mezzo necessario che, del resto, attraverso il
controllo continuativo del giudice delegato e del tribunale, si realizza
pienamente la garanzia che la limitazione ai movimenti del fallito sia
contenuta nei termini segnati dalle esigenze della procedura.
Quanto ai nuovi argomenti contenuti
nell'ordinanza di rimessione, é da respingere, secondo l'Avvocatura,
l'introduzione di un principio di gerarchia rispetto al concetto della libertà,
che non può sopportare divisioni o distinzioni di grado o di intensità, in
quanto costituisce un bene primario inviolabile e insopprimibile, non
suscettibile di scambio, né - trattandosi di un concetto qualitativo - di una
gradazione o di una quantificazione nei suoi vari aspetti.
All'udienza l'Avvocatura ha
insistito nelle deduzioni e conclusioni precedentemente formulate.
Considerato in diritto
L'ordinanza conclude denunciando
l'art. 220 in
relazione all'art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, contenente norme in
materia di fallimento, per contrasto con gli artt. 13 e 16 della Costituzione. La
Corte osserva che l'art. 220 contiene una norma sanzionatoria
che ha riferimento a diverse ipotesi, e non solamente alla violazione da parte
del fallito degli obblighi derivanti dall'art. 49 di guisa che é contro
quest'ultima disposizione che si rivolgono in realtà le censure dell'ordinanza.
Le quali d'altronde, come si evince dalle argomentazioni addotte e come risulta
altresì confermato dagli atti del processo principale rimasto sospeso,
concernono esclusivamente l'obbligo del fallito di presentarsi personalmente,
ogni qual volta ne sia richiesto, al giudice delegato, al curatore o al
comitato dei creditori. Rimane perciò estranea al presente giudizio quella
parte dello stesso art. 49 che impone al fallito l'obbligo di non
"allontanarsi dalla sua residenza" senza autorizzazione del giudice
delegato: norma, quest'ultima, che aveva in precedenza formato oggetto di
analoga questione di legittimità costituzionale alla stregua degli artt. 13 e
16 della Costituzione, dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza 8
marzo 1962, n. 20
.
Le
considerazioni svolte in detta sentenza sarebbero già sufficienti per
escludere, a maggior ragione, che gli obblighi di presentazione del fallito,
per loro natura puntuali e strettamente circoscritti nel tempo, rientrino tra
le limitazioni della libertà personale o di quella di circolazione e soggiorno,
vietate dagli artt. 13 e 16, fuori delle ipotesi, delle condizioni e delle
forme rispettivamente previste.
Gli obblighi
di cui é questione nel presente giudizio configurano una ipotesi di prestazioni
personali che, a norma dell'art. 23 della Costituzione, possono dalla legge
essere validamente imposte per soddisfare interessi considerati meritevoli di
particolare tutela, e costituzionalmente rilevanti, come sono, nella specie,
gli interessi di giustizia inerenti alla procedura fallimentare, della quale il
fallito é il soggetto passivo ed alla base della quale si pone, comunque, un
atto del giudice, qual é appunto la sentenza dichiarativa di fallimento. Ed é
appena il caso di rilevare che, avendo la presentazione del fallito carattere
strumentale rispetto alle esigenze della procedura in corso, é dalla legge
stessa che si ricavano, anche se implicitamente, i limiti della discrezionalità
degli organi del fallimento nel prescriverla di volta in volta quando sia
necessaria, tanto é vero che, in caso di legittimo impedimento, il fallito può
essere autorizzato dal giudice a farsi rappresentare da un mandatario speciale.
Non é perciò violato il principio della riserva di legge posto a garanzia del
cittadino dall'art. 23 della Costituzione secondo l'interpretazione
costantemente affermatane dalla giurisprudenza di questa Corte.
Sotto il
profilo ora accennato, l'obbligo di presentazione del fallito non ha natura
diversa dal dovere, che grava su ogni cittadino, di prestare testimonianza in
giudizio, o dagli obblighi che possono essere imposti nelle ipotesi di cui
all'art. 652 del Codice penale (in ordine ai quali questa Corte, con sent. n. 49 del 9 luglio
1959, ebbe a dichiarare non fondata una questione di
legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 13), o
dall'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza previsto
dall'art. 15 del testo unico del 1931 (questo pure ritenuto, con sent. 24 aprile 1967, n. 52, non contrastante con l'art. 13), od
anche, sopra un piano diverso, da quelli autorizzati dall'art. 2 della legge 30
agosto 1868, n. 4613, giudicati a loro volta non incompatibili, tra l'altro,
con gli artt. 13 e 16 della Costituzione (sent. 15 marzo 1960, n.
12).
Ovviamente
l'adempimento di obblighi siffatti implica come conseguenza la limitazione di
attività che il soggetto cui sono imposti potrebbe altrimenti svolgere
liberamente e a suo pieno arbitrio, poiché sempre e per definizione
l'imposizione di prestazioni personali comporta - in fatto - conseguenze del
genere. Ma, come si é sopra rilevato, nel caso in esame tali limitazioni,
mentre da un lato sono funzionalizzate ad una procedura giudiziaria e derivano ope legis dalla sentenza dichiarativa di
fallimento, d'altro lato non incidono direttamente nell'ambito delle
fattispecie tipiche garantite dagli artt. 13 e 16 della Costituzione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata, in riferimento agli artt. 13 e 16 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
contenente norme in materia di fallimento, sollevata con ordinanza 10 marzo
1967 del pretore di Saronno.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in
cancelleria il 20 febbraio 1969.