SENTENZA N. 19
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti promossi:
1) con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 3 luglio 1968, depositato in cancelleria
il 17 successivo ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1968;
2) con ricorso del Presidente della
Regione sarda, notificato il 29 luglio 1968, depositato in cancelleria l'8
agosto successivo ed iscritto al n. 19 del Registro ricorsi 1968;
per conflitti di attribuzioni tra lo
Stato e
1) della nota 4 maggio 1968 della
Regione sarda, relativa alla nomina, da parte del Consiglio regionale, di una
Commissione speciale di indagine sulla gestione e sui compiti dell'E.T.F.A.S.;
2) del provvedimento con cui il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato il bilancio preventivo
dell'E.T.F.A.S. per l'esercizio 1967.
Visti gli atti di costituzione della
Regione sarda, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
udita nell'udienza pubblica del 5
gennaio 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi il sostituto avvocato generale
dello Stato Gastone Dallari, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per
il Ministro per l'agricoltura e foreste, e l'avv. Pietro Gasparri, per
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 17
luglio 1968 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha denunciato, per conflitto
di attribuzione, la nota 4 maggio 1968 con cui
Secondo
2. -
D'altronde il Consiglio ha
esercitato un potere d'inchiesta, già riconosciuto dalla sentenza della Corte
costituzionale n.
29 del 1966 e spettantegli in tutte le materie che interessino
Del resto l'E.T.F.A.S., pur essendo
un ente statale, svolge anche compiti della Regione, "sotto le direttive e
la vigilanza dei competenti organi regionali", come hanno stabilito il
D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257 (che inoltre ha delegato alla Regione le
funzioni amministrative spettanti al Ministero ex legge 14 luglio 1965, n. 901)
e la sentenza
del 1966 n. 37 della Corte costituzionale. L'E.T.F.A.S. "lavora anche
per
3. - Il Presidente del Consiglio,
nella memoria depositata il 2 gennaio 1969, afferma la proponibilità del
ricorso, poiché la deliberazione consiliare seguita da un atto esecutivo é un
provvedimento che ha l'effetto esterno di consentire il sindacato sull'azione
di un ente statale. Nel merito, il richiamo alla sentenza del 1966
n. 29 é inconferente poiché questa ha precisato che sono legittime solo le
inchieste consiliari "riconosciute di spettanza" del Consiglio e
perché l'art. 51 dello Statuto, consentendo di presentare voti o proposte alle
Camere, si riferisce soltanto a materie di competenza regionale.
4. - Dopo il ricorso dello Stato
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri e il Ministro per l'agricoltura e foreste, nell'atto depositato il 14
agosto 1968, negano che all'art. 1, comma quinto, del D.P.R. del 1966 n. 257
debba darsi l'interpretazione estensiva difesa dalla Regione: infatti le norme
con cui lo Stato delega l'esercizio di proprie potestà sono, per ciò stesso, di
stretta interpretazione, tanto più che, là dove col D.P.R. si sono delegati
poteri diversi da quelli attribuiti al Ministero della legge del 1965 n. 901,
lo si é detto espressamente (artt. 3, 4, 7 D.P.R. cit.); e questa legge - si
precisa nella memoria depositata il 2 gennaio 1969 - delega alla Regione
soltanto compiti di amministrazione attiva (integrazione e incentivazione di
attività agricole), non di vigilanza e di controllo.
5. -
6. - Nella discussione orale le
parti hanno illustrato ulteriormente le proprie tesi.
Considerato in diritto
1. - Le due cause, avendo ad oggetto
analoghe questioni, si decidono con unica sentenza.
2. - Il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha denunciato, per conflitto di attribuzione, il provvedimento con cui
il Presidente del Consiglio regionale sardo, attuando una deliberazione di
quest'ultimo, ha nominato una speciale "commissione consiliare di
indagine". Poiché essa ha il compito di indagare e riferire "sulla
gestione e sui compiti" dell'E.T.F.A.S., ente statale (sentenza n. 37 del
1966), l'atto di nomina ha rilevanza esterna ed é idoneo a determinare un
conflitto di attribuzione fra lo Stato e
Il ricorso é fondato.
Se al compito di attingere notizie
non si accompagnassero corrispondenti obblighi o soggezioni di organi,
funzionari od agenti dell'E.T.F.A.S., il provvedimento impugnato sarebbe
incensurabile. L'indagine della Commissione si arresterebbe alla soglia
dell'E.T.F.A.S. mentre, esercitandosi dall'esterno con la raccolta di
informazioni su di esso, potrebbe giovare alla politica agraria della Sardegna;
il Consiglio regionale ne trarrebbe orientamenti per la propria attività
legislativa (art. 3, lett. d, Stat.) o per avanzare alle Camere voti e proposte
(art. 51); né i confini della competenza statale sarebbero varcati ché l'ente
di sviluppo non ha verso
Ma
Sotto questo aspetto il
provvedimento impugnato eccede la competenza regionale poiché presuppone una
potestà di vigilanza e di controllo consiliare su un ente di Stato che svolge
essenzialmente funzioni statali di riforma fondiaria ed agraria (cit. sent. 1966 n. 37); funzioni che non mutano natura se
vengono delegate alla Regione. Che questa abbia la legislazione esclusiva in
materia di agricoltura e foreste e che perciò l'E.T.F.A.S. operi anche in un
campo riservato alla Regione, é innegabile: tanto e vero che alla nomina del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale partecipa l'esecutivo
regionale (art. 2 della legge di delegazione n. 901 del 1965 e artt. 4, 7 della
legge delegata n. 257 del 1966); ma l'interesse e l'azione propriamente
regionale sono così amalgamati, nella struttura e nei compiti dell'E.T.F.A.S.,
con l'interesse e l'azione statale che il controllo giustificato da quelli non
può svolgersi senza incidere profondamente su questi: come dire che
É vero che
3. - Quanto alla seconda causa, il
contrasto fra Stato e Regione si pone in questi termini: l'uno ritiene che col
D.P.R. del 1966 n. 257 si siano delegate alla Regione solo le funzioni
attribuite espressamente al Ministero dell'agricoltura dalla precedente legge del
1965 n. 901 (escluse quelle relative al personale); l'altra nel suo ricorso
afferma che le siano state delegate tutte le funzioni amministrative spettanti
al Ministero (escluse quelle relative al personale e perciò) comprese quelle di
vigilanza e di tutela: poiché in queste rientra l'approvazione del bilancio
preventivo dell'E.T.F.A.S. (art. 5, lett. c), il provvedimento con cui il
Ministro lo ha approvato per l'anno finanziario 1967 sarebbe illegittimo.
Il ricorso é infondato.
Nel testo dell'art. 1, comma quinto,
del D.P.R. del 1966 n. 257 ("Sono delegate alla Regione sarda le funzioni
amministrative che la legge 14 luglio 1965, n. 901, demanda al Ministero
dell'agricoltura salvo ecc.") la delegazione é limitata alle potestà
attribuite al Ministero dalla legge precedente (escluse quelle relative al
personale): potestà inerente a materie (piani di valorizzazione, studi e
ricerche) delle quali non fa parte l'approvazione del bilancio (v. art. 3,
ultimi due commi, e art. 6, penultimo comma, legge del 1965 n. 901). Il terzo
comma dello stesso art. 1 sottopone gli enti di sviluppo alla vigilanza e alla
tutela del Ministero dell'agricoltura: se l'esercizio di tali potestà, in cui
rientra l'approvazione del bilancio, si fosse voluto delegare alla Regione, anche
a questo terzo comma si sarebbe richiamato il successivo comma quinto, anziché
alla sola legge precedente.
Del resto, che i poteri di vigilanza
e di tutela non siano stati delegati alla Regione, si può dedurre anche dai
lavori preparatori della legge del 1965 n. 901: la proposta di delegare alla
Sardegna l'esercizio di ampie potestà amministrative, presentata in ciascuno
dei rami del Parlamento, fu immediatamente respinta e il Ministro per
l'agricoltura osservò che, dopo l'approvazione della legge, si sarebbe soltanto
dato "corso ad una delega per alcuni "compiti" (Atti
parlamentari del Senato, IV leg., vol. XV, pagg. 14413, 14753, 14755 e della
Camera, IV leg., vol. XVII, pagg. 16819, 16812): é per lo meno improbabile che
poco dopo lo stesso Governo, col successivo D.P.R., abbia concesso alla Regione
proprio quanto aveva negato di poterle attribuire.
L'approvazione del bilancio da parte
del Ministero dell'agricoltura é perciò atto legittimo, emanato da esso
nell'esercizio di propria potestà.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che non spetta al Consiglio
regionale sardo la nomina d'una Commissione d'indagine sull'E.T.F.A.S. avente i
poteri indicati nella deliberazione consiliare (ordine del giorno) del 23
gennaio 1968, e annulla pertanto la detta deliberazione e il successivo decreto
presidenziale regionale di nomina;
dichiara inoltre che spetta allo
Stato (Ministro per l'agricoltura di concerto col Ministro per il tesoro)
l'approvazione del bilancio preventivo dell'E.T.F.A.S. per l'anno finanziario
1967.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 17
febbraio 1969.