SENTENZA N. 18
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26
luglio 1968, recante "Esercizio della caccia nel territorio della Regione
siciliana", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per
Visto l'atto di costituzione del
Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 15
gennaio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
uditi il sostituto avvocato generale
dello Stato Renato Carafa, per il ricorrente, e l'avv. Enzo Silvestri, per
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 3 agosto
1968 il Commissario dello Stato per
I primi due, proposti in via
alternativa, riguardano il primo articolo della legge, il quale stabilisce che
"sino a quando la materia non sarà regolata da una legge organica
regionale, i modi ed i termini per l'esercizio della caccia nel territorio
della Regione siciliana sono disposti e regolati con provvedimenti
dell'assessore per l'agricoltura e le foreste".
Sotto un primo aspetto, questa norma
contrasterebbe, per la sua estrema indeterminatezza e per la mancata
delimitazione dei poteri da essa demandati all'assessore, col principio di
legalità della funzione amministrativa stabilito dall'art. 97 della
Costituzione e volto ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità della
pubblica amministrazione.
Ove poi essa fosse interpretata nel
senso di implicare una facoltà di deroga alle vigenti norme statali in materia
di caccia, essa risulterebbe contrastante col principio, derivante dall'art. 12
dello Statuto, secondo il quale il potere legislativo regionale spetta
esclusivamente all'assemblea regionale ed il potere regolamentare al governo
regionale.
Altra violazione dell'art. 97 della
Costituzione sarebbe poi realizzata dall'art. 2 della legge, poiché il
riconoscimento ai comitati provinciali della caccia della qualità di organi con
ordinamento autonomo dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste mentre si
discosta dalle norme vigenti, non ne fissa di nuove che risultino idonee ad
assicurare il loro funzionamento ed a determinare la sfera di competenza e di
attribuzioni.
Infine, ove la legge dovesse essere
intesa nel senso di comportare il trasferimento all'assessore dei poteri già
spettanti alle amministrazioni provinciali, sarebbe ravvisabile anche una
violazione dell'art. 5 della Costituzione che pone fra i principi fondamentali
dell'ordinamento amministrativo quello del più ampio decentramento.
Il Presidente della Regione
siciliana, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, afferma che
l'art.1 della legge impugnata non deve essere inteso nel senso di attribuire
all'assessore poteri normativi, ma soltanto come ricognitivo dei poteri amministrativi
ad esso già spettanti, al fine di eliminare i dubbi e le incertezze circa
l'esatta individuazione della normativa vigente in materia di caccia, e delle
autorità amministrative competenti ad applicarla nella regione. Così inteso,
esso non può essere considerato contrastante con l'art. 97 della Costituzione,
dato che non ha fatto altro che confermare all'assessore le attribuzioni che,
in campo esclusivamente amministrativo, gli competevano in materia di caccia,
né appare ultroneo o pleonastico, essendo rivolto al soddisfacimento del fine
sopra indicato.
Infondata é da ritenersi altresì,
secondo il Presidente della Regione, la censura rivolta contro l'art. 2 della
legge impugnata e ciò perché, dato che
Per queste stesse ragioni sarebbe
altresì infondata l'ultima censura sollevata in forma dubitativa per l'ipotesi
che la legge implichi trasferimento all'assessore di poteri già spettanti alle
province: nessun trasferimento siffatto può infatti dirsi avvenuto e quindi non
vi é violazione dell'art. 5 della Costituzione.
In subordine, la difesa della
Regione nega comunque che l'art. 5 abbia inteso prendere posizione a favore del
decentramento autarchico piuttosto che del decentramento burocratico e che non
sia consentito al legislatore sostituire, ove le circostanze le consiglino, la
prima forma organizzativa alla seconda.
In una memoria depositata il 3
dicembre 1968, la difesa della Regione svolge ulteriormente queste
argomentazioni, specificando che l'unica funzione della legge impugnata
consiste nel decidere in quale fra le due amministrazioni regionali
potenzialmente interessate alla materia della caccia (assessorato per
l'agricoltura e le foreste e assessorato per il turismo, sport e spettacolo) i
comitati provinciali debbano essere inquadrati. Dopo avere riaffermato che in
Sicilia questi ultimi non sono mai stati organi delle province e sono stati
"regionalizzati" fin dal 1948, la difesa della Regione insiste per il
rigetto del ricorso.
Anche la difesa dello Stato ha
depositato in data 5 dicembre 1968 una memoria nella quale argomenta per
dimostrare la sussistenza delle dedotte violazioni dell'art. 97 della
Costituzione. Un concreto ampliamento dei poteri dell'assessore per effetto
della legge impugnata sarebbe dimostrato dal fatto che - come emerge anche
dalla relazione della Commissione legislativa - l'art. 1 di essa attribuisce
all'assessore il compito di provvedere nelle more dell'emanazione di una
compiuta disciplina legislativa e quindi tende al soddisfacimento di esigenza
che solo il legislatore può soddisfare.
Le ragioni addotte dalla controparte
per spiegare l'emanazione di una legge sostanzialmente "non
innovativa" non appaiono convincenti alla difesa dello Stato, secondo la
quale non si "interpreta" la vigente disciplina quando si vuole
provvedere in via temporanea a soddisfare quelle esigenze regionali nel settore
della caccia, che si riconoscono espressamente bisognevoli di regolamentazione
legislativa, ricorrendo invece ad un'attribuzione di poteri all'assessore.
In relazione alla censura relativa
all'art. 2 della legge, la difesa dello Stato osserva poi che non é chiaro se
si intenda riconoscere ai comitati la natura di organi periferici
dell'assessorato per la materia della caccia, analogamente a quanto disposto
con le norme di attuazione del 1948 per gli uffici del Ministero
dell'agricoltura e foreste e con la conseguenziale legge regionale 8 luglio
1948, n. 35, ovvero se si tratti di organi nuovi, diversi da quelli previsti
dall'ordinamento vigente, nel qual caso sarebbe stata necessaria una disciplina
della relativa costituzione e delle relative attribuzioni.
Richiamandosi per il resto a quanto
dedotto nel ricorso, la difesa dello Stato insiste per il suo accoglimento.
Considerato in diritto
1. - Per l'esatta interpretazione
della legge regionale oggetto del presente giudizio é da mettere in rilievo
come la competenza legislativa primaria in materia di caccia, attribuita alla
Regione siciliana dall'art. 14, lett. l) dello Statuto, non é stata finora
esercitata, sicché nel territorio della medesima continuano a vigere, secondo i
principi, le leggi statali. Invece sono state trasferite alla Regione con
l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 7 maggio 1948, n.
Considerata alla stregua della
situazione normativa che si é delineata, non sembra fondata la interpretazione
dell'art. 1 della legge in esame assunta a fondamento dell'impugnativa del
Commissario del Governo, che fa leva sull'inciso dell'articolo medesimo con cui
si conferisce carattere temporaneo ai poteri dell'Assessore "fino a quando
la materia non sarà regolata con legge organica regionale", per dedurre
che si sia voluto consentire all'Assessore stesso di colmare le lacune
derivanti dalla mancata emanazione di detta legge, dando vita ad atti
normativi: o legislativi o regolamentari, e sostituendosi quindi all'Assemblea
ed al Governo regionale, i soli forniti della competenza corrispondente a
siffatti atti. Sembra però che tale interpretazione si regga sull'equivoco di
ritenere che la "materia", che dovrà essere oggetto della futura
legge regionale si identifichi con i "modi e le forme dell'esercizio della
caccia" affidati all'Assessore. In realtà la mancanza di una legge
regionale sulla caccia ha per effetto di mantenere nella Regione la piena
efficacia delle norme statali, in ogni loro parte, e pertanto i
"provvedimenti" relativi all'esercizio della caccia non potranno
(come la stessa dizione adoperata conferma) non rivestire carattere meramente
amministrativo e non normativo, né avere oggetto e contenuto diversi da quelli
che già competevano al Ministro per l'agricoltura, a tenore del testo unico
sulla caccia, approvato col R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e delle successive
modificazioni apportate con la legge 2 agosto 1967, n. 799; e, si può
aggiungere, non diversi da quelli presumibilmente esercitati finora
dall'Assessore stesso durante tutto il ventennio decorso dal 1948.
Proprio per il carattere puramente
riproduttivo della preesistente normazione rivestito dall'articolo in esame può
avere alimentato i dubbi del Commissario del Governo circa la violazione delle
disposizioni costituzionali invocate. Ma é chiaro che nessuna violazione
dell'art. 97 della Costituzione é dato riscontrare, in quanto la specificazione
delle modalità dell'esercizio dei poteri assessoriali, richiesta da detto
articolo, deve ritrovarsi nelle leggi statali richiamate, e neppure dell'art.
12 dello Statuto siciliano, dovendo rimanere ben fermo che i poteri medesimi
non possono, come si é detto, esorbitare dal campo "provvedimentale",
e quindi, oltre che non avere indole regolamentare e tanto meno legislative,
devono rimanere contenuti nello stretto ambito delle competenze del Ministro (o
degli organi ad esso costituiti in virtù delle leggi successive al 1939, con
esclusione solo di quelli per i quali il trasferimento di funzioni ministeriali
é avvenuto per effetto del decentramento dei servizi dell'agricoltura disposto
con il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, ritenuto non applicabile alle Regioni a
statuto speciale), quali sono attualmente regolate per le altre parti del
territorio nazionale.
2. - Ancora meno fondata appare poi
la doglianza formulata in confronto all'art. 2, dato che esso non fa che
confermare quanto già risultava dal citato art. 2 della legge regionale n. 35
(non essendo dubbio che i Comitati provinciali della caccia rientrassero fra
gli uffici periferici dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, cui aveva
riguardo l'articolo stesso) che non ha subito modifiche in conseguenza del
ricordato decentramento dei servizi dell'agricoltura disposto nel 1955, visto
che, come si é prima notato, l'art. 73 del citato D.P.R. ha fatto salva la
preesistente competenza della Regione.
D'altra parte una censura che si
volesse far derivare dalla violazione dell'art. 5 della Costituzione, dedotta
nel ricorso, non ha ragion d'essere rispetto agli attuali Comitati provinciali
per la caccia, che sono essi stessi organi di decentramento.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 26 luglio 1968, recante "Esercizio della caccia nel
territorio della Regione siciliana", in riferimento agli artt. 5 e 97
della Costituzione e 12 dello Statuto regionale siciliano.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
febbraio 1969.
Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 17
febbraio 1969.