SENTENZA N. 17
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFICIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 648, secondo comma, del Codice di procedura civile,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 aprile 1967
dal giudice istruttore del tribunale di Genova nel procedimento civile vertente
tra le Officine meccaniche di Cogoleto e la società Lavorazione metalli di
Cisterna di Latina, iscritta al n. 200 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967;
Udita nella camera di consiglio del
19 dicembre 1968 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto in fatto
Il presente giudizio trae origine da
due ordinanze emesse dal giudice istruttore presso il tribunale di Genova e dal
pretore di Empoli rispettivamente in data 4 aprile 1967 e 29 settembre stesso
anno.
La prima ordinanza risulta
pronunciata nel corso di un giudizio civile davanti al tribunale di Genova tra
le Officine meccaniche di Cogoleto e la società Lavorazione metalli di Cisterna
di Latina, sorto a seguito di opposizione della prima al decreto ingiuntivo
ottenuto dalla seconda per il pagamento di una somma relativa al saldo di una
fornitura di merce.
Il giudice istruttore, chiamato a
pronunciarsi sulla richiesta della società creditrice intesa ad ottenere la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo previa cauzione, ai sensi
dell'art. 648, secondo comma, del Codice di procedura civile, ha ritenuto non
manifestamente infondata la questione, sollevata dall'opponente, di
incostituzionalità della citata norma in riferimento all'art. 24 della
Costituzione e ritenendo inoltre che la questione dovesse essere integrata di
ufficio e proposta con riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, ha
rimesso gli atti a questa Corte.
Osserva in merito l'ordinanza che,
per effetto della disposizione impugnata, la parte che si assume essere
debitrice viene a trovarsi eccezionalmente soggetta ad una esecuzione forzata
anticipata in forza di un provvedimento la cui emanazione obbligatoria non
dipende dalla ricorrenza di determinate condizioni di legge o
dall'apprezzamento del giudice, ma soltanto dalla richiesta dall'altra parte,
la quale si avvale per raggiungere tal fine non di mezzi giuridici derivanti
dal suo buon diritto, bensì unicamente delle sue possibilità economiche.
Soggiunge l'ordinanza che seri dubbi
sulla conformità ai principi di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di
difesa discendono anche dal fatto che l'imposizione della cauzione, per quanto
questa possa essere elevata, nel mentre non assicura alla parte assoggettata
all'esecuzione l'integrale risarcimento del grave e irreparabile danno che ad
essa può, in ipotesi, derivare dall'esecuzione stessa, non impedisce alla parte
che ne ha la disponibilità economica di avvalersi della norma in questione per
scopi vessatori od emulativi.
Con la seconda ordinanza, emessa dal
pretore di Empoli in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso
da Olivieri Antonio contro Ferrari Ardicini Giulio Cesare ed altri, viene
invece sollevata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 648, comma
secondo, del Codice di procedura civile solo in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. Afferma il pretore che la diversità di trattamento previsto nel
caso che si possa o non versare adeguata cauzione sembra violare apertamente la
eguaglianza dei cittadini sotto il profilo delle diverse condizioni sociali. La
norma cioé porrebbe a base della sua differente disciplina una distinzione di
censo o di condizione sociale che é contraria al precetto costituzionale
invocato.
Le due ordinanze, ritualmente
comunicate e notificate, sono state pubblicate rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967 e n. 321 del 23
dicembre 1967.
Nel presente giudizio nessuna delle
parti si é costituita; né il Presidente del Consiglio dei Ministri ha spiegato
intervento.
Considerato in diritto
1. - I giudizi promossi con le due
ordinanze indicate in epigrafe possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza avendo ad oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale.
2. - L'art. 648, comma secondo, del
Codice di procedura civile é stato già esaminato dalla Corte sotto il profilo
della asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione. Con la sentenza n. 62 del 1966 é stato, infatti, affermato che il
principio del contraddittorio ed il diritto di difesa del debitore ingiunto non
sono pregiudicati dalla citata disposizione del Codice di rito dato che
l'esecuzione provvisoria che il giudice é tenuto ad accordare se il creditore
richiedente offre cauzione viene concessa "in pendenza di opposizione",
quando cioè si é già instaurato un normale giudizio di cognizione del quale il
debitore può formalmente e sostanzialmente esercitare il suo diritto di difesa.
Il giudice istruttore del tribunale
di Genova nella sua ordinanza prospetta il dubbio che la cauzione possa
dimostrarsi inidonea ad assicurare alla parte assoggettata alla anticipata
esecuzione del decreto ingiuntivo l'integrale risarcimento del danno che in
ipotesi può derivare dall'esecuzione stessa ed esprime inoltre il timore che il
creditore possa avvalersi della norma denunciata per scopi vessatori ed
emulativi. La risposta a tali rilievi é implicita nella motivazione della
richiamata sentenza nella quale é stato posto in luce che la determinazione
dell'importo della cauzione e del modo nel quale deve essere prestata é
affidata al prudente apprezzamento del giudice. Se la valutazione delle ragioni
di entrambe le parti sarà eseguita in modo giusto e scrupoloso, secondo le
finalità della disposizione, la cauzione ben potrà assolvere allo scopo di
garanzia assegnatole dal legislatore per l'ammontare di eventuali restituzioni,
spese e danni e richiamare altresì il creditore alla responsabilità di fare un
corretto uso della norma in esame e non di servirsene per fini vessatori ed
emulativi che determinerebbero in ogni caso la responsabilità aggravata
prevista dall'art. 96 del codice di rito.
3. - Del pari infondata é la
eccezione di incostituzionalità prospettata sotto il nuovo profilo della
pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Nel rapporto creditore-debitore si é
già visto che la norma non comporta il disconoscimento del diritto alla tutela
giurisdizionale del debitore e quindi diseguaglianza di trattamento sotto
questo aspetto, dato che la cauzione, posta a carico della parte che, sia pure
in una fase sommaria del giudizio, ha già sottoposto al vaglio del giudice la
consistenza delle ragioni poste a base della sua pretesa, ha proprio la
funzione di garantire il debitore dai danni eventualmente derivantigli dalla
anticipata esecuzione del decreto.
É altresì da escludere che la
disposizione censurata abbia inteso fare un trattamento diverso a cittadini
trovantisi in identica situazione, in relazione alla diversità delle loro
condizioni economico-sociali, assicurando solo ai creditori abbienti l'utilizzazione
di un particolare strumento processuale. Vero é per contro che, nella
disciplina di tale strumento, il legislatore ha soprattutto preso in
considerazione la particolare posizione processuale nella quale viene a
trovarsi il debitore per effetto della richiesta di immediata esecuzione del
decreto ed ha opportunamente condizionato l'accoglimento di tale richiesta alla
prestazione di una cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese
e danni.
La previsione di quest'onere
processuale per il creditore non viola perciò il principio di eguaglianza
essendo fondata su presupposti evidentemente logici ed obbiettivi che ne
giustificano l'adozione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile
proposta con le ordinanze 4 aprile 1967 del giudice istruttore presso il
tribunale di Genova e 29 settembre 1967 del pretore di Empoli.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 17
febbraio 1969.