Sentenza n. 15 del 1969
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SENTENZA N. 15

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFICIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1968 dalla Corte di assise dell'Aquila nel procedimento penale a carico di Ramella Gigliardi Franco Alfonso, iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968.

Visto l'atto di costituzione del Ramella Gigliardi;

udita nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1968 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale a carico di Ramella Gigliardi Franco Alfonso la Corte di assise dell'Aquila, accogliendo una eccezione proposta dal Pubblico Ministero, ha sollevato, con ordinanza emessa in data 19 giugno 1968, questione di legittimità costituzionale relativamente alla norma di cui all'art. 313, terzo comma, del Codice penale, nella parte in cui prescrive che per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale, a differenza di quello nei confronti delle Assemblee legislative, l'autorizzazione a procedere deve essere concessa dal Ministro per la giustizia, deducendone il contrasto rispetto alla posizione di autonomia costituzionale e di indipendenza della Corte dagli altri organi o poteri dello Stato, quale risulta da tutto il complesso delle disposizioni contenute nel titolo VI, sezione prima, della parte seconda della Costituzione e nelle leggi costituzionali integrative di questa: 9 febbraio 1948, n. 1; 11 marzo 1953, n. 1, e 22 novembre 1967, n. 2; nonché rispetto al principio di eguaglianza formalmente stabilito nell'art. 3 della stessa Costituzione.

L'ordinanza osserva preliminarmente, sotto il profilo della rilevanza, che il procedimento di cui trattasi non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della insorta questione di legittimità costituzionale, dal momento che per esso é stata concessa autorizzazione a procedere con decreto del Ministro di grazia e giustizia e che é in contestazione la legittimazione dello stesso Ministro a concedere tale autorizzazione.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che non appare conforme alle citate disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali il subordinare la procedibilità di un giudizio penale rivolto a tutelare il prestigio della Corte costituzionale alla valutazione, che non potrebbe non essere anche politica, del Governo: vale a dire del potere esecutivo, che é uno dei poteri nei confronti dei quali più intensamente si svolge il magistero di giustizia costituzionale della Corte e più intensamente la Costituzione ha voluto che debba essere garantita la posizione di indipendenza della Corte stessa.

In riferimento all'art. 3 della Costituzione, poi, l'ordinanza rileva che se "l'istituto dell'autorizzazione a procedere trova fondamento nello stesso interesse pubblico tutelato dalle norme penali, in ordine al quale il procedimento penale potrebbe qualche volta risolversi in un danno più grave dell'offesa stessa" (Corte costituzionale, sentenza 16 aprile 1959, n. 22), appare chiaro che la stessa ratio che ha ispirato il legislatore ad attribuire - a tutela della loro indipendenza - esclusivamente alle Camere, quando siano esse il soggetto passivo del vilipendio, la valutazione di tale pubblico interesse, dovrebbe sussistere anche nel caso in cui il reato colpisca altra istituzione costituzionale che sia, come la Corte costituzionale, superiorem non recognoscens e perciò indipendente da ogni altro potere dello Stato.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata e comunicata, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1968, n. 222.

Con atto depositato il 14 settembre 1968 si é costituita in giudizio la difesa del Ramella Gigliardi, facendo propri e ribadendo gli argomenti già svolti nell'ordinanza di rinvio; ponendo in luce anche il diverso iter legislativo dell'art. 290 del Codice penale che ha subito modificazioni successive sino alla legge 30 luglio 1957, n. 655, art. 1, rispetto all'art. 313 del Codice penale che non é stato più modificato ed adeguato alle modificazioni intervenute nella realtà costituzionale dello Stato; concludendo, infine, con la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Corte ritiene che la disposizione dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, nella parte in cui subordina l'esercizio penale per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale alla autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, anziché - come per le Camere - all'autorizzazione dello stesso organo contro cui l'offesa era diretta, contrasti effettivamente con la posizione di indipendenza ed autonomia della Corte stessa, quale risulta dalle disposizioni costituzionali assunte a parametro dall'ordinanza della Corte d'assise dell'Aquila, in stretta correlazione logica, d'altronde, con la natura delle funzioni che la Corte costituzionale é istituzionalmente chiamata a svolgere a norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Tali funzioni - dal sindacato sulla costituzionalità delle leggi statali e regionali, al parere obbligatorio e vincolante sulle richieste di referendum abrogativo; dalla risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni, ai giudizi in sede penale sulle accuse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri - si riconducono tutte ad un principio fondamentale unitario: garantire e rendere praticamente operante il principio di legalità, che il nuovo ordinamento dello Stato ha esteso a livello costituzionale, sottoponendo al rispetto delle norme costituzionali anche gli atti dei supremi organi politici statali, nonché i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e quelli tra lo Stato e le Regioni.

Così riguardata, nel complesso delle sue attribuzioni, la Corte si configura come altissimo organo di garanzia dell'ordinamento repubblicano, ad essa spettando in via esclusiva e con effetti definitivi far concretamente valere l'imperio della Costituzione nei confronti di tutti gli operatori costituzionali.

Ed é chiaro che compiti siffatti postulano che l'organo cui sono affidati sia collocato in posizione di piena ed assoluta indipendenza rispetto ad ogni altro, in modo che ne risultino assicurate sotto ogni aspetto - anche nelle forme esteriori - la più rigorosa imparzialità e l'effettiva parità rispetto agli altri organi immediatamente partecipi della sovranità. Postulano, in altri termini, un adeguato sistema di guarentigie, attinenti sia al collegio nel suo insieme, sia ai singoli suoi componenti, tra queste ultime rientrando le particolari incompatibilità sancite nei loro confronti durante la carica, che sono indubbiamente ordinate al medesimo principio. Una tale esigenza, per l'appunto, é testualmente affermata nell'art. 137 della Costituzione, laddove, nel primo comma riserva alla legge costituzionale di stabilire - tra l'altro - "le garanzie di indipendenza dei giudici", le quali poi si risolvono, com'é ben noto ed antico insegnamento con riguardo ai diversi organi costituzionali struttura collegiale, in guarentigie dell'organo, oggettivamente considerate nella sua astratta impersonalità e continuità.

2. - In attuazione della riserva posta dall'art. 137, sono intervenute, dettando espresse regole per particolari ipotesi, le leggi costituzionali del 9 febbraio 1948, n. 1 (art. 3) e dell'11 marzo 1953, n. 1 (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11) seguite e parzialmente modificate dalla legge costituzionale del 22 novembre 1967, n. 2 (artt. 1 e 2). E non é senza significato, ai fini della decisione sulla proposta questione di legittimità costituzionale, che la disciplina risultante da tali disposizioni sia sostanzialmente modellata su quella, per costante tradizione propria delle assemblee parlamentari, che anzi un esplicito rinvio all'art. 68 della Costituzione é fatto, in tema di immunità, dall'art. 3, comma terzo, della citata legge costituzionale n. 1 del 1948, che conferma così automaticamente l'identica ratio che sta a base delle guarentigie di indipendenza delle Camere come di quelle disposte per la Corte costituzionale.

Vero é bensì che tra le disposizioni delle leggi costituzionali adesso menzionate nessuna ha per suo specifico oggetto l'istituto della autorizzazione a precedere per l'ipotesi di vilipendio della Corte: circostanza, questa, che ricorre peraltro anche per quanto riguarda le Camere, in ordine alle quali la norma attributiva alle assemblee parlamentari del potere di dare o negare l'autorizzazione rappresenta una "costante" del diritto positivo italiano.

É certo comunque che una norma legislativa può essere viziata da illegittimità costituzionale anche per contrasto con norme e principi desumibili dal combinato disposto di due o più disposizioni costituzionali, pur senza contraddire direttamente ad alcuna tra queste, isolatamente considerata nella sua dizione testuale.

Tale evenienza si verifica precisamente nella specie in oggetto. Come questa Corte ebbe già a rilevare in altra precedente occasione (sent. 16 aprile 1959, n. 22) "l'istituto della autorizzazione a procedere trova fondamento nello stesso interesse pubblico tutelato dalle norme penali, in ordine al quale il procedimento penale potrebbe qualche volta risolversi in un danno più grave dell'offesa stessa". L'autorizzazione implica pertanto una valutazione discrezionale di natura non diversa da quella che la Corte é espressamente legittimata a compiere quando é chiamata a pronunciarsi sulla concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei propri membri, a norma dell'art. 3, terzo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1953, in modo del tutto analogo a quanto prescritto per le Camere a norma dell'art. 68 della Costituzione, o quando é chiamata ad adottare i provvedimenti di cui allo stesso art. 3, secondo comma, in relazione all'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1953.

Non vi ha dubbio che, subordinando invece il promuovimento o il proseguimento dell'azione penale, nelle ipotesi di vilipendio della Corte, alla discrezionale valutazione di un organo del potere esecutivo, l'art. 313, terzo comma, del Codice penale non tanto rappresenta una semplice disarmonia nel sistema costituzionalmente adottato, quanto propriamente si pone in contrasto con esso, menomando la posizione di indipendenza che le norme del titolo VI, sezione prima, della parte seconda della Costituzione, e quelle delle leggi costituzionali del 1948, del 1953 e del 1967, più volte richiamate, hanno voluto realizzare.

L'art. 313, terzo comma, del Codice penale deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si riferisce ai reati di vilipendio della Corte costituzionale, in quanto richiede l'autorizzazione a procedere del Ministro per la giustizia, in luogo dell'autorizzazione della stessa Corte costituzionale, restando in tal modo assorbita la questione di legittimità costituzionale sollevata per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla Corte stessa.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1969.