SENTENZA N. 15
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFICIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 14 giugno 1968 dalla Corte di assise dell'Aquila nel
procedimento penale a carico di Ramella Gigliardi Franco Alfonso, iscritta al
n. 139 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968.
Visto l'atto di costituzione del
Ramella Gigliardi;
udita nell'udienza pubblica del 18
dicembre 1968 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale
a carico di Ramella Gigliardi Franco Alfonso
L'ordinanza osserva preliminarmente,
sotto il profilo della rilevanza, che il procedimento di cui trattasi non può
essere definito indipendentemente dalla risoluzione della insorta questione di
legittimità costituzionale, dal momento che per esso é stata concessa
autorizzazione a procedere con decreto del Ministro di grazia e giustizia e che
é in contestazione la legittimazione dello stesso Ministro a concedere tale
autorizzazione.
Sotto il profilo della non manifesta
infondatezza, il giudice a quo osserva che non appare conforme alle citate
disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali il subordinare la
procedibilità di un giudizio penale rivolto a tutelare il prestigio della Corte
costituzionale alla valutazione, che non potrebbe non essere anche politica,
del Governo: vale a dire del potere esecutivo, che é uno dei poteri nei
confronti dei quali più intensamente si svolge il magistero di giustizia
costituzionale della Corte e più intensamente
In riferimento all'art. 3 della
Costituzione, poi, l'ordinanza rileva che se "l'istituto
dell'autorizzazione a procedere trova fondamento nello stesso interesse
pubblico tutelato dalle norme penali, in ordine al quale il procedimento penale
potrebbe qualche volta risolversi in un danno più grave dell'offesa
stessa" (Corte costituzionale, sentenza 16 aprile 1959, n. 22), appare chiaro che la stessa ratio
che ha ispirato il legislatore ad attribuire - a tutela della loro indipendenza
- esclusivamente alle Camere, quando siano esse il soggetto passivo del
vilipendio, la valutazione di tale pubblico interesse, dovrebbe sussistere
anche nel caso in cui il reato colpisca altra istituzione costituzionale che sia,
come
L'ordinanza é stata ritualmente
notificata e comunicata, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31
agosto 1968, n. 222.
Con atto depositato il 14 settembre
1968 si é costituita in giudizio la difesa del Ramella Gigliardi, facendo
propri e ribadendo gli argomenti già svolti nell'ordinanza di rinvio; ponendo
in luce anche il diverso iter legislativo dell'art. 290 del Codice penale che
ha subito modificazioni successive sino alla legge 30 luglio 1957, n. 655, art.
1, rispetto all'art. 313 del Codice penale che non é stato più modificato ed
adeguato alle modificazioni intervenute nella realtà costituzionale dello
Stato; concludendo, infine, con la richiesta di dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
Considerato in diritto
1. -
Così riguardata, nel complesso delle
sue attribuzioni,
Ed é chiaro che compiti siffatti
postulano che l'organo cui sono affidati sia collocato in posizione di piena ed
assoluta indipendenza rispetto ad ogni altro, in modo che ne risultino
assicurate sotto ogni aspetto - anche nelle forme esteriori - la più rigorosa
imparzialità e l'effettiva parità rispetto agli altri organi immediatamente
partecipi della sovranità. Postulano, in altri termini, un adeguato sistema di
guarentigie, attinenti sia al collegio nel suo insieme, sia ai singoli suoi
componenti, tra queste ultime rientrando le particolari incompatibilità sancite
nei loro confronti durante la carica, che sono indubbiamente ordinate al
medesimo principio. Una tale esigenza, per l'appunto, é testualmente affermata
nell'art. 137 della Costituzione, laddove, nel primo comma riserva alla legge
costituzionale di stabilire - tra l'altro - "le garanzie di indipendenza
dei giudici", le quali poi si risolvono, com'é ben noto ed antico
insegnamento con riguardo ai diversi organi costituzionali struttura
collegiale, in guarentigie dell'organo, oggettivamente considerate nella sua
astratta impersonalità e continuità.
2. - In attuazione della riserva
posta dall'art. 137, sono intervenute, dettando espresse regole per particolari
ipotesi, le leggi costituzionali del 9 febbraio 1948, n. 1 (art. 3) e dell'11
marzo 1953, n. 1 (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11) seguite e parzialmente
modificate dalla legge costituzionale del 22 novembre 1967, n. 2 (artt. 1 e 2).
E non é senza significato, ai fini della decisione sulla proposta questione di
legittimità costituzionale, che la disciplina risultante da tali disposizioni
sia sostanzialmente modellata su quella, per costante tradizione propria delle
assemblee parlamentari, che anzi un esplicito rinvio all'art. 68 della
Costituzione é fatto, in tema di immunità, dall'art. 3, comma terzo, della
citata legge costituzionale n. 1 del 1948, che conferma così automaticamente
l'identica ratio che sta a base delle guarentigie di indipendenza delle Camere
come di quelle disposte per
Vero é bensì che tra le disposizioni
delle leggi costituzionali adesso menzionate nessuna ha per suo specifico
oggetto l'istituto della autorizzazione a precedere per l'ipotesi di vilipendio
della Corte: circostanza, questa, che ricorre peraltro anche per quanto
riguarda le Camere, in ordine alle quali la norma attributiva alle assemblee
parlamentari del potere di dare o negare l'autorizzazione rappresenta una
"costante" del diritto positivo italiano.
É certo comunque che una norma
legislativa può essere viziata da illegittimità costituzionale anche per
contrasto con norme e principi desumibili dal combinato disposto di due o più
disposizioni costituzionali, pur senza contraddire direttamente ad alcuna tra
queste, isolatamente considerata nella sua dizione testuale.
Tale evenienza si verifica precisamente
nella specie in oggetto. Come questa Corte ebbe già a rilevare in altra
precedente occasione (sent. 16 aprile 1959, n. 22) "l'istituto della
autorizzazione a procedere trova fondamento nello stesso interesse pubblico
tutelato dalle norme penali, in ordine al quale il procedimento penale potrebbe
qualche volta risolversi in un danno più grave dell'offesa stessa".
L'autorizzazione implica pertanto una valutazione discrezionale di natura non
diversa da quella che
Non vi ha dubbio che, subordinando
invece il promuovimento o il proseguimento dell'azione penale, nelle ipotesi di
vilipendio della Corte, alla discrezionale valutazione di un organo del potere
esecutivo, l'art. 313, terzo comma, del Codice penale non tanto rappresenta una
semplice disarmonia nel sistema costituzionalmente adottato, quanto
propriamente si pone in contrasto con esso, menomando la posizione di
indipendenza che le norme del titolo VI, sezione prima, della parte seconda della
Costituzione, e quelle delle leggi costituzionali del 1948, del 1953 e del
1967, più volte richiamate, hanno voluto realizzare.
L'art. 313, terzo comma, del Codice
penale deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella
parte in cui si riferisce ai reati di vilipendio della Corte costituzionale, in
quanto richiede l'autorizzazione a procedere del Ministro per la giustizia, in
luogo dell'autorizzazione della stessa Corte costituzionale, restando in tal
modo assorbita la questione di legittimità costituzionale sollevata per
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, nei limiti in cui
attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di
vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché
alla Corte stessa.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 17
febbraio 1969.