ORDINANZA N. 14
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFICIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n.
2248, all. E, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici",
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 ottobre
1967 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Tabegna Amedeo,
iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968;
2) ordinanze emesse il 16 gennaio
1968 dal pretore di Ferrara nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Cimmino Nicola e di Ferri Faggioli Giuliano, iscritte ai nn. 72 e 73 del
Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 127 del 18 maggio 1968;
3) ordinanze emesse il 18 gennaio
1968 dal pretore di Milano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Perrone Nicola, di Selini Pasqualino e di Vitale Giuseppe, iscritte ai nn. 118,
119 e 120 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;
4) ordinanza emessa il 14 giugno
1968 del pretore di Pontremoli nel procedimento penale a carico di Pavoli
Oscar, iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968;
5) ordinanza emessa il 26 aprile
1968 dal tribunale per i minorenni di Firenze nel procedimento penale a carico
di Vietina Vittorio, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1968 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre
1968;
6) ordinanze emesse il 26 giugno
1968 dal pretore di Firenze nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Zerbino Guido e di Senesi Giuseppina, iscritte ai nn. 193 e 194 del Registro
ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261
del 12 ottobre 1968.
Udita nella camera di consiglio del
19 dicembre 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che tutte le ordinanze di
rimessione propongono identiche questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per
violazione del principio di riserva di legge in materia penale;
che i giudizi possono essere
pertanto riuniti e decisi con unico provvedimento;
che nessuna delle parti si é
costituita innanzi a questa Corte;
che i giudizi a quo hanno tutti ad
oggetto contravvenzioni previste dal regolamento di polizia ferroviaria emanato
con R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687;
che la rilevanza della proposta
questione di legittimità costituzionale poggia sul presupposto che l'eventuale
dichiarazione di illegittimità dell'art. 317 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, all. F, comporterebbe la illegittimità e, quindi, la disapplicazione
delle disposizioni del regolamento innanzi citato, in forza delle quali vennero
elevate le imputazioni;
Considerato che con sentenza n. 73 del 1968 questa Corte, decidendo un'analoga
questione di legittimità costituzionale concernente il citato art. 317 e
sollevata nel corso di giudizi penali nei quali si doveva fare applicazione di
disposizioni contenute nel predetto regolamento, ne ritenne la inammissibilità
per difetto assoluto di rilevanza;
che nel corso ora in esame valgono
le stesse ragioni enunciate nella predetta sentenza e non sussistono né
risultano proposti motivi che possano indurre ad una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo
comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, contenente il "testo
delle leggi sui lavori pubblici", sollevata dalle ordinanze del tribunale
di Roma, del pretore di Ferrara, del pretore di Milano, del pretore di
Pontremoli, del tribunale per i minorenni di Firenze e del pretore di Firenze
in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 30 gennaio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 10
febbraio 1969.