SENTENZA N. 13
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso
del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 10 giugno 1968,
depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 12 del Registro
ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra la predetta Regione e lo Stato,
sorto a seguito del decreto n. 5386/IV/1968 del vice Commissario del Governo in
Bolzano con il quale è stata autorizzata a favore di Moser Paolo l'occupazione
temporanea di immobile di proprietà della frazione di Nova Ponente.
Visto l'atto di costituzione del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20
novembre 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Feliciano Benvenuti,
per
Ritenuto in fatto
Il Provveditorato alle opere
pubbliche di Trento, con decreto 4 aprile 1968, approvava il progetto di
ricostruzione di un fabbricato di proprietà del sig. Paolo Moser, in Rione S.
Pietro in Laives, danneggiato dall'alluvione del 4 e 5 novembre 1966.
Dichiarava altresì i relativi lavori urgenti e indefferibili. Con nota in pari
data chiedeva l'occupazione temporanea di alcuni immobili, posti in comune
catastale di Laives, di proprietà della frazione di Nova Ponente, occorrenti
per la detta ricostruzione.
Il vice Comissario del Governo nella
Regione Trentino-Alto Adige, con decreto n. 5386/1V del 1968, richiamandosi
agli artt. 7, quarto comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; 2, secondo
comma, della legge 9 aprile 1955, n. 279; 7 e seguenti della legge 25 giugno
1965, n. 2359; 76 dello Statuto speciale per
In seguito a deliberazione 7 giugno
1968 della Giunta regionale, il Presidente di questa, rappresentato e difeso
dall'avv. Feliciano Benvenuti, proponeva ricorso per conflitto di attribuzione
contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e il vice Commissario del
Governo in Bolzano.
Nel ricorso si premette che, per
l'art. 4, n. 4, dello Statuto speciale, la materia dell'espropriazione per
pubblica utilità rientra tra le competenze a carattere esclusivo della Regione,
mentre sono riservati allo Stato i provvedimenti riguardanti opere a suo
carico. Nella specie non ricorrerebbe tale ipotesi, perché l'art. 88 bis della
legge 23 dicembre 1966, n. 1142, di conversione del decreto legge 18 novembre
1966, n. 976, col disporre l'assegnazione, alle Regioni e alle Province a
Statuto speciale, di quote parti degli stanziamenti autorizzati dal detto
decreto legge, avrebbe riconosciuto che gli interventi relativi alla
ricostruzione di opere non dovevano più considerarsi a carico dello Stato. I
provvedimenti di espropriazione, quindi, sarebbero di competenza degli organi
regionali e provinciali, a cui il secondo comma dell'art. 88 bis ha attribuito
i poteri amministrativi previsti dai decreti legge n. 914 e 976 del 1966. Il
ricorrente conclude chiedendo che
Il ricorso, regolarmente notificato,
veniva depositato il 26 giugno 1968.
Si é costituito in giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, con atto d'intervento depositato il 27 giugno
La difesa del Presidente della
Regione, nella memoria depositata l'11 novembre 1968, insiste sulla rilevanza
che avrebbe il citato art. 88 bis per la individuazione della competenza
statale o regionale. Dal coordinamento dei suoi due commi risulterebbe che
nelle Regioni a statuto speciale, aventi potestà legislativa esclusiva in
materia di lavori pubblici d'interesse regionale e di espropriazione per
pubblica utilità, gli interventi per le ricostruzioni non vanno considerati a
carico dello Stato, ma della Regione, a cui vengono assegnati i fondi relativi.
Con tale assegnazione sarebbe stato eliminato l'intervento finanziario dello
Stato, e, con esso, il presupposto che avrebbe potuto far venir meno la
competenza regionale.
Nella discussione orale le difese
delle parti hanno ribadito i rispettivi argomenti.
Considerato in diritto
É noto che, per l'art. 4, n. 4, dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la competenza legislativa primaria
della Regione comprende la "espropriazione per pubblica utilità non
riguardante opere a carico dello Stato", ed é pacifico che in tale
competenza rientrano i provvedimenti di occupazione d'urgenza preordinati
all'esproprio.
Il provvedimento che ha dato luogo
al presente conflitto aveva per oggetto l'occupazione d'urgenza di alcuni
immobili, per la ricostruzione di un fabbricato di proprietà privata distrutto
dalle alluvioni del 1966, ed era stato emesso con riferimento all'art. 7 della
legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e all'art. 2, secondo comma, della legge 9
aprile 1955, n. 279, ivi richiamato. In base alle norme di cui ai detti
articoli, essendo stato riconosciuto necessario dall'Ufficio del genio civile
lo spostamento dell'ubicazione dell'edificio distrutto, era stato
precedentemente concesso il contributo dello Stato e, col provvedimento
impugnato, era stata autorizzata l'occupazione temporanea, destinata a essere
resa definitiva, dei predetti immobili.
Secondo
Ma la tesi non può essere accolta.
L'art. 88 bis, introdotto con la
conversione in legge del decreto 18 novembre 1966, n. 976, aveva disposto che,
con decreti dei Ministri competenti, fossero assegnate quote parti degli
stanziamenti previsti dal detto decreto e dal precedente decreto legge 9
novembre 1966, n. 914, alle Regioni e Province con Statuto speciale, in
relazione alle materie in cui esse hanno competenza legislativa primaria. Tale
limite di competenza é ribadito nel secondo comma dell'art. 88 bis, ove é detto
che i poteri amministrativi previsti dai decreti legge nn. 914 e 976 del 1966
sono esercitati dagli organi regionali e provinciali "nelle materie in cui
le Regioni e le Province a statuto speciale hanno competenza legislativa".
Tra queste materie possono qui menzionarsi i lavori pubblici d'interesse
regionale, di competenza della Regione Trentino-Alto Adige per l'art. 4, n. 5,
dello Statuto speciale, e le opere di pronto soccorso per pubbliche calamità,
di competenza delle Province di Trento e Bolzano per l'art. 11, n. 14, del
medesimo Statuto.
Per le opere di ricostruzione di
fabbricati di proprietà privata, l'art. 1 della stessa legge di conversione,
richiamandosi all'art. 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, prevede la
concessione di contributi statali, con un procedimento regolato dagli articoli
successivi. Tra questi, l'art. 7, col richiamo all'art. 2 della predetta legge
n. 279 del 1955, contempla il caso dello spostamento di ubicazione, riconosciuto
indispensabile dall'ufficio del genio civile, e prevede l'immediata occupazione
e l'esproprio del suolo necessario. Le disposizioni dei citati artt. 1 e
seguenti del decreto n. 976, convertito nella legge n. 1142 del 1966, erano
estese, con l'art. 12, rimasto invariato nella legge di conversione, "ai
lavori che debbono essere eseguiti nelle Regioni a statuto speciale".
La legge n. 1142 del 1966, pertanto,
col prevedere l'assegnazione di una quota parte dei disposti stanziamenti alle
Regioni e Province a statuto speciale, per le opere che già precedentemente
rientravano nelle materie di loro competenza, non veniva ad escludere la
concessione di contributi da parte dello Stato, per la ricostruzione di
fabbricati privati, attraverso un procedimento e un'istruttoria affidata a
organi statali, a norma degli artt. 1-12 del decreto convertito in legge.
Non ha perciò fondamento l'assunto
della Regione, secondo cui l'art. 88 bis conterrebbe il riconoscimento
legislativo che i contributi per le opere di ricostruzione siano da
considerare, indistintamente, non a carico dello Stato, e che di conseguenza
gli eventuali provvedimenti di espropriazione necessari per le dette opere
rientrino tra i poteri il cui esercizio é attribuito agli organi regionali dal
secondo comma del medesimo articolo. Al contrario, la concessione di contributi
dello Stato a privati, prevista e regolata dai citati artt. 1 e seguenti,
costituisce il presupposto che fa venir meno la competenza regionale in materia
di espropriazione.
Nella specie, per l'avvenuto
intervento finanziario dello Stato a norma delle predetti disposizioni, il
procedimento espropriativo non poteva quindi svolgersi che secondo le norme
della legislazione statale e ad opera degli organi dello Stato. Non può perciò
farsi luogo all'annullamento del provvedimento impugnato, emesso in conformità
dell'art. 76 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che
attribuisce al Commissario del Governo il compimento degli atti già demandati
al Prefetto, in quanto non siano affidati dallo stesso Statuto o da altre leggi
a organi della Regione: ipotesi, questa ultima, che, per le ragioni innanzi
esposte, non ricorreva nella specie.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che é di competenza del
Commissario del Governo presso
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30
gennaio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 10
febbraio 1969.