Sentenza n.13 del 1969
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SENTENZA N. 13

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 10 giugno 1968, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 12 del Registro ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra la predetta Regione e lo Stato, sorto a seguito del decreto n. 5386/IV/1968 del vice Commissario del Governo in Bolzano con il quale è stata autorizzata a favore di Moser Paolo l'occupazione temporanea di immobile di proprietà della frazione di Nova Ponente.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione Trentino-Alto Adige, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Il Provveditorato alle opere pubbliche di Trento, con decreto 4 aprile 1968, approvava il progetto di ricostruzione di un fabbricato di proprietà del sig. Paolo Moser, in Rione S. Pietro in Laives, danneggiato dall'alluvione del 4 e 5 novembre 1966. Dichiarava altresì i relativi lavori urgenti e indefferibili. Con nota in pari data chiedeva l'occupazione temporanea di alcuni immobili, posti in comune catastale di Laives, di proprietà della frazione di Nova Ponente, occorrenti per la detta ricostruzione.

Il vice Comissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, con decreto n. 5386/1V del 1968, richiamandosi agli artt. 7, quarto comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; 2, secondo comma, della legge 9 aprile 1955, n. 279; 7 e seguenti della legge 25 giugno 1965, n. 2359; 76 dello Statuto speciale per la Regione, autorizzava a favore del sig. Moser l'occupazione temporanea degli immobili, destinata a essere resa definitiva.

In seguito a deliberazione 7 giugno 1968 della Giunta regionale, il Presidente di questa, rappresentato e difeso dall'avv. Feliciano Benvenuti, proponeva ricorso per conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e il vice Commissario del Governo in Bolzano.

Nel ricorso si premette che, per l'art. 4, n. 4, dello Statuto speciale, la materia dell'espropriazione per pubblica utilità rientra tra le competenze a carattere esclusivo della Regione, mentre sono riservati allo Stato i provvedimenti riguardanti opere a suo carico. Nella specie non ricorrerebbe tale ipotesi, perché l'art. 88 bis della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, di conversione del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, col disporre l'assegnazione, alle Regioni e alle Province a Statuto speciale, di quote parti degli stanziamenti autorizzati dal detto decreto legge, avrebbe riconosciuto che gli interventi relativi alla ricostruzione di opere non dovevano più considerarsi a carico dello Stato. I provvedimenti di espropriazione, quindi, sarebbero di competenza degli organi regionali e provinciali, a cui il secondo comma dell'art. 88 bis ha attribuito i poteri amministrativi previsti dai decreti legge n. 914 e 976 del 1966. Il ricorrente conclude chiedendo che la Corte annulli il decreto commissariale n. 5386/IV/1968, dichiarando la competenza della Regione Trentino-Alto Adige a emanare i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione, di cui all'art. 88 bis della legge n. 1142 del 1966, in relazione all'art. 2, secondo comma, della legge 9 aprile 1955, n. 279.

Il ricorso, regolarmente notificato, veniva depositato il 26 giugno 1968.

Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto d'intervento depositato il 27 giugno 1968. In esso si espone che il Comune di Laives aveva negato al sig. Moser l'autorizzazione a ricostruire la sua azienda nel luogo in cui sorgeva prima che fosse distrutta dall'alluvione, non potendo la zona considerarsi sicura. Il Moser chiese quindi, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 976 del 1966, modificato dall'art. 1 della legge n. 1142 del 1966, la espropriazione coattiva e l'autorizzazione all'occupazione d'urgenza di altri immobili, idonei alla ricostruzione della sua azienda, consistente in una segheria. L'Ufficio del genio civile ritenne accoglibile l'istanza, e il Provveditorato alle opere pubbliche, con provvedimento 4 aprile 1968, dichiarò i lavori di ricostruzione della segheria indifferibili e urgenti. Il vice Commissario del Governo emise quindi il decreto di autorizzazione all'occupazione d'urgenza. Tale decreto, sostiene la difesa del Presidente del Consiglio, é legittimato dall'intervento finanziario dello Stato, ed é da escludere la competenza della Regione, giacché, in base all'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità, le norme della legge stessa non si applicano quando si tratti di opere a carico dello Stato. Inconferente sarebbe il richiamo all'art. 88 bis della legge n. 1142 del 1966, perché l'assegnazione di fondi speciali alle Regioni e alle Provincie riguarda il ripristino delle opere pubbliche e non esclude che anche il cittadino abbia titolo diretto a fruire delle provvidenze statali.

La difesa del Presidente della Regione, nella memoria depositata l'11 novembre 1968, insiste sulla rilevanza che avrebbe il citato art. 88 bis per la individuazione della competenza statale o regionale. Dal coordinamento dei suoi due commi risulterebbe che nelle Regioni a statuto speciale, aventi potestà legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici d'interesse regionale e di espropriazione per pubblica utilità, gli interventi per le ricostruzioni non vanno considerati a carico dello Stato, ma della Regione, a cui vengono assegnati i fondi relativi. Con tale assegnazione sarebbe stato eliminato l'intervento finanziario dello Stato, e, con esso, il presupposto che avrebbe potuto far venir meno la competenza regionale.

Nella discussione orale le difese delle parti hanno ribadito i rispettivi argomenti.

 

Considerato in diritto

 

É noto che, per l'art. 4, n. 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la competenza legislativa primaria della Regione comprende la "espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato", ed é pacifico che in tale competenza rientrano i provvedimenti di occupazione d'urgenza preordinati all'esproprio.

Il provvedimento che ha dato luogo al presente conflitto aveva per oggetto l'occupazione d'urgenza di alcuni immobili, per la ricostruzione di un fabbricato di proprietà privata distrutto dalle alluvioni del 1966, ed era stato emesso con riferimento all'art. 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e all'art. 2, secondo comma, della legge 9 aprile 1955, n. 279, ivi richiamato. In base alle norme di cui ai detti articoli, essendo stato riconosciuto necessario dall'Ufficio del genio civile lo spostamento dell'ubicazione dell'edificio distrutto, era stato precedentemente concesso il contributo dello Stato e, col provvedimento impugnato, era stata autorizzata l'occupazione temporanea, destinata a essere resa definitiva, dei predetti immobili.

Secondo la Regione, tale provvedimento avrebbe invaso la sfera della sua competenza, in quanto l'art. 88 bis della legge n. 1142 del 1966 avrebbe sottratto al contributo dello Stato le opere di ricostruzione da compiersi nel territorio della Regione stessa.

Ma la tesi non può essere accolta.

L'art. 88 bis, introdotto con la conversione in legge del decreto 18 novembre 1966, n. 976, aveva disposto che, con decreti dei Ministri competenti, fossero assegnate quote parti degli stanziamenti previsti dal detto decreto e dal precedente decreto legge 9 novembre 1966, n. 914, alle Regioni e Province con Statuto speciale, in relazione alle materie in cui esse hanno competenza legislativa primaria. Tale limite di competenza é ribadito nel secondo comma dell'art. 88 bis, ove é detto che i poteri amministrativi previsti dai decreti legge nn. 914 e 976 del 1966 sono esercitati dagli organi regionali e provinciali "nelle materie in cui le Regioni e le Province a statuto speciale hanno competenza legislativa". Tra queste materie possono qui menzionarsi i lavori pubblici d'interesse regionale, di competenza della Regione Trentino-Alto Adige per l'art. 4, n. 5, dello Statuto speciale, e le opere di pronto soccorso per pubbliche calamità, di competenza delle Province di Trento e Bolzano per l'art. 11, n. 14, del medesimo Statuto.

Per le opere di ricostruzione di fabbricati di proprietà privata, l'art. 1 della stessa legge di conversione, richiamandosi all'art. 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, prevede la concessione di contributi statali, con un procedimento regolato dagli articoli successivi. Tra questi, l'art. 7, col richiamo all'art. 2 della predetta legge n. 279 del 1955, contempla il caso dello spostamento di ubicazione, riconosciuto indispensabile dall'ufficio del genio civile, e prevede l'immediata occupazione e l'esproprio del suolo necessario. Le disposizioni dei citati artt. 1 e seguenti del decreto n. 976, convertito nella legge n. 1142 del 1966, erano estese, con l'art. 12, rimasto invariato nella legge di conversione, "ai lavori che debbono essere eseguiti nelle Regioni a statuto speciale".

La legge n. 1142 del 1966, pertanto, col prevedere l'assegnazione di una quota parte dei disposti stanziamenti alle Regioni e Province a statuto speciale, per le opere che già precedentemente rientravano nelle materie di loro competenza, non veniva ad escludere la concessione di contributi da parte dello Stato, per la ricostruzione di fabbricati privati, attraverso un procedimento e un'istruttoria affidata a organi statali, a norma degli artt. 1-12 del decreto convertito in legge.

Non ha perciò fondamento l'assunto della Regione, secondo cui l'art. 88 bis conterrebbe il riconoscimento legislativo che i contributi per le opere di ricostruzione siano da considerare, indistintamente, non a carico dello Stato, e che di conseguenza gli eventuali provvedimenti di espropriazione necessari per le dette opere rientrino tra i poteri il cui esercizio é attribuito agli organi regionali dal secondo comma del medesimo articolo. Al contrario, la concessione di contributi dello Stato a privati, prevista e regolata dai citati artt. 1 e seguenti, costituisce il presupposto che fa venir meno la competenza regionale in materia di espropriazione.

Nella specie, per l'avvenuto intervento finanziario dello Stato a norma delle predetti disposizioni, il procedimento espropriativo non poteva quindi svolgersi che secondo le norme della legislazione statale e ad opera degli organi dello Stato. Non può perciò farsi luogo all'annullamento del provvedimento impugnato, emesso in conformità dell'art. 76 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che attribuisce al Commissario del Governo il compimento degli atti già demandati al Prefetto, in quanto non siano affidati dallo stesso Statuto o da altre leggi a organi della Regione: ipotesi, questa ultima, che, per le ragioni innanzi esposte, non ricorreva nella specie.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che é di competenza del Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige adottare i provvedimenti di immediata occupazione e di espropriazione di immobili per le opere di ricostruzione di fabbricati di proprietà privata finanziate dallo Stato, di cui all'art. 7 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, modificato con l'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e all'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279,ivi richiamato.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1969.