SENTENZA N. 9
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276,
che approva la legge dei diritti erariali sugli spettacoli, e dell'art. 72 del
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1967 dal pretore di
Padova nel procedimento penale a carico di Tornago
Giulia, iscritta al n. 190 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.
Udita nella
camera di consiglio del 19 dicembre 1968 la relazione del Giudice Angelo De
Marco.
Ritenuto
in fatto
Nel
procedimento penale a carico di certa Giulia Tornago,
imputata, tra l'altro, di contravvenzione agli artt.
194 del regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e
221 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, per avere installato nel
proprio esercizio di bar un apparecchio di giuoco (flipper) senza
autorizzazione, il pretore di Padova, con ordinanza 16 giugno 1967, dichiarava
rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 14 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3276, e 72 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773, perché in asserito contrasto con gli artt. 3,
97, 24 e 113 della Costituzione.
Il pretore,
ritenuto: che, non essendo stato contestato il reato preveduto dalla legge 20
maggio 1965, n. 507, dovesse ritenersi per certo che l'apparecchio in questione
fosse consentito e, quindi, potesse formare oggetto di licenza di polizia;
che,
peraltro, ai sensi dell'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276, tale
licenza viene concessa previo nulla osta della S.I.A.E.,
la quale lo rilascia soltanto dopo l'avvenuto pagamento dell'I.G.E. e dei
diritti erariali sui pubblici spettacoli;
che dovesse dubitarsi della legittimità costituzionale del citato art.
14, nonché dell'art. 72 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che
subordina il rilascio della licenza al pagamento anche dei diritti d'autore.
Tanto
ritenuto, motiva la rilevanza della questione di legittimità costituzionale,
osservando che l'omissione della domanda di rilascio della licenza sarebbe
priva di importanza pratica, quando ne é sicura la reiezione, mentre
acquisterebbe rilievo il motivo della mancanza della licenza che si sostanzia
nell'omesso pagamento dei tributi.
In ordine,
poi, alla non manifesta infondatezza della sollevata questione, il pretore,
premesso essere "res dubia", per quanto riguarda gli apparecchi da
giuoco consentiti, sia l'obbligo di corrispondere i diritti erariali, sia
quello di corrispondere i diritti d'autore, rilevava che il subordinare al
pagamento degli uni e degli altri il rilascio della licenza, come, in sostanza,
avviene in forza dell'art. 14 del R.D. n. 3276 del 1923 e dell'art. 72 del T.U.
n. 773 del 1931, sarebbe in contrasto:
a) con
l'art. 97 della Costituzione, in quanto sarebbe contrario ai principi di buon
andamento ed imparzialità dell'amministrazione estendere i compiti
dell'autorità di pubblica sicurezza fino a constatare ed a pretendere il
pagamento dei tributi, nonché di diritti di natura privatistica
quali i diritti d'autore, tanto più che tali adempimenti non possono essere
considerati condizioni di rilascio della licenza, non essendovi tra di essi e
la pubblica sicurezza alcuna relazione, neppure dal punto di vista tributario,
come vi é per la tassa di licenza o quella di concessione governativa;
b) con
l'art. 3 della Costituzione, in quanto, in primo luogo, ai tributi suddetti e
specialmente ai diritti di autore verrebbe riservata una non necessaria e
privilegiata disciplina, materiata in una riscossione
anticipata, che contrasta con la ben diversa e minore tutela, concessa ad
analoghe pretese pubbliche e private, e, in secondo luogo, in quanto una
siffatta disciplina porrebbe in essere una indebita limitazione di un diritto
individuale, il cui esercizio é subordinato al soddisfacimento di determinate
pretese pecuniarie, prima che ne sia accertata la conformità a legge
dall'autorità giudiziaria;
c) con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto, con la norma
denunziata, si sarebbe posto in essere un vero e proprio solve et repete,
tanto più grave in quanto riguardante diritti di carattere privato, quali
quelli d'autore.
Dopo le
comunicazioni, le notificazioni e pubblicazioni di legge, la questione,
sollevata con l'ordinanza di cui sopra, viene ora alla cognizione della Corte.
Non vi sono
state costituzioni o interventi.
Considerato
in diritto
É pacifico
che l'installazione e l'uso di un apparecchio da giuoco lecito sono soggetti a
licenza, ai sensi dell'art. 86 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773. Lo stesso giudice a quo ammette che l'imputata aveva installato e posto in
uso nel suo esercizio un apparecchio del genere, non solo senza essere in
possesso, ma senza avere neppure richiesta la relativa licenza, donde
l'imputazione di contravvenzione all'art. 194 del regolamento di esecuzione del
T.U. delle leggi di pubblica sicurezza in relazione all'art. 221 del detto
testo unico.
Il
comportamento antigiuridico dell'imputata, che configura l'ipotesi contravvenzionale contestatale, consiste nella obbiettiva
trasgressione della norma (art. 86 cit.) che impone la licenza del questore.
Di fronte a
questo obbligo, la considerazione del giudice a quo, secondo la quale la
licenza, se richiesta, sarebbe stata sicuramente rifiutata, non avendo
l'interessata ottemperato all'art. 14 del R.D. n. 3276 del 1923 (peraltro
trasfuso nell'art. 11 del R.D. 2 ottobre 1924, n. 1589) perde ogni valore, in
quanto anche se tale ultima norma non esistesse o fosse dichiarata illegittima,
l'aver omesso di chiedere la licenza (il cui rilascio non é condizionato
unicamente dall'adempimento di cui alle disposizioni or ora ricordate) e l'aver
impiantato e messo in uso l'apparecchio da giuoco lecito senza la medesima,
costituirebbe egualmente reato.
Tanto più,
poi, questo rilievo vale per quanto attiene all'art. 72 del T.U. delle leggi di
pubblica sicurezza, dato che per detti apparecchi non sono dovuti diritti di
autore.
In
conseguenza la sollevata questione risulta manifestamente irrilevante e va
dichiarata inammissibile.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del R.D.
30 dicembre 1923, n. 3276 "che approva la legge dei diritti erariali sugli
spettacoli" e, derivatamente, dell'art. 72 del
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza", sollevata con ordinanza 16 giugno 1967 del pretore di Padova.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 29 gennaio 1969.
Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -
Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI
- Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata
in cancelleria il 6 febbraio 1969.