Sentenza n. 9 del 1969
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 9

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276, che approva la legge dei diritti erariali sugli spettacoli, e dell'art. 72 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1967 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Tornago Giulia, iscritta al n. 190 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 19 dicembre 1968 la relazione del Giudice Angelo De Marco.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento penale a carico di certa Giulia Tornago, imputata, tra l'altro, di contravvenzione agli artt. 194 del regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e 221 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, per avere installato nel proprio esercizio di bar un apparecchio di giuoco (flipper) senza autorizzazione, il pretore di Padova, con ordinanza 16 giugno 1967, dichiarava rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276, e 72 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, perché in asserito contrasto con gli artt. 3, 97, 24 e 113 della Costituzione.

Il pretore, ritenuto: che, non essendo stato contestato il reato preveduto dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, dovesse ritenersi per certo che l'apparecchio in questione fosse consentito e, quindi, potesse formare oggetto di licenza di polizia;

che, peraltro, ai sensi dell'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276, tale licenza viene concessa previo nulla osta della S.I.A.E., la quale lo rilascia soltanto dopo l'avvenuto pagamento dell'I.G.E. e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli;

che dovesse dubitarsi della legittimità costituzionale del citato art. 14, nonché dell'art. 72 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che subordina il rilascio della licenza al pagamento anche dei diritti d'autore.

Tanto ritenuto, motiva la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, osservando che l'omissione della domanda di rilascio della licenza sarebbe priva di importanza pratica, quando ne é sicura la reiezione, mentre acquisterebbe rilievo il motivo della mancanza della licenza che si sostanzia nell'omesso pagamento dei tributi.

In ordine, poi, alla non manifesta infondatezza della sollevata questione, il pretore, premesso essere "res dubia", per quanto riguarda gli apparecchi da giuoco consentiti, sia l'obbligo di corrispondere i diritti erariali, sia quello di corrispondere i diritti d'autore, rilevava che il subordinare al pagamento degli uni e degli altri il rilascio della licenza, come, in sostanza, avviene in forza dell'art. 14 del R.D. n. 3276 del 1923 e dell'art. 72 del T.U. n. 773 del 1931, sarebbe in contrasto:

a) con l'art. 97 della Costituzione, in quanto sarebbe contrario ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione estendere i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza fino a constatare ed a pretendere il pagamento dei tributi, nonché di diritti di natura privatistica quali i diritti d'autore, tanto più che tali adempimenti non possono essere considerati condizioni di rilascio della licenza, non essendovi tra di essi e la pubblica sicurezza alcuna relazione, neppure dal punto di vista tributario, come vi é per la tassa di licenza o quella di concessione governativa;

b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, in primo luogo, ai tributi suddetti e specialmente ai diritti di autore verrebbe riservata una non necessaria e privilegiata disciplina, materiata in una riscossione anticipata, che contrasta con la ben diversa e minore tutela, concessa ad analoghe pretese pubbliche e private, e, in secondo luogo, in quanto una siffatta disciplina porrebbe in essere una indebita limitazione di un diritto individuale, il cui esercizio é subordinato al soddisfacimento di determinate pretese pecuniarie, prima che ne sia accertata la conformità a legge dall'autorità giudiziaria;

c) con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto, con la norma denunziata, si sarebbe posto in essere un vero e proprio solve et repete, tanto più grave in quanto riguardante diritti di carattere privato, quali quelli d'autore.

Dopo le comunicazioni, le notificazioni e pubblicazioni di legge, la questione, sollevata con l'ordinanza di cui sopra, viene ora alla cognizione della Corte.

Non vi sono state costituzioni o interventi.

 

Considerato in diritto

 

É pacifico che l'installazione e l'uso di un apparecchio da giuoco lecito sono soggetti a licenza, ai sensi dell'art. 86 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Lo stesso giudice a quo ammette che l'imputata aveva installato e posto in uso nel suo esercizio un apparecchio del genere, non solo senza essere in possesso, ma senza avere neppure richiesta la relativa licenza, donde l'imputazione di contravvenzione all'art. 194 del regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza in relazione all'art. 221 del detto testo unico.

Il comportamento antigiuridico dell'imputata, che configura l'ipotesi contravvenzionale contestatale, consiste nella obbiettiva trasgressione della norma (art. 86 cit.) che impone la licenza del questore.

Di fronte a questo obbligo, la considerazione del giudice a quo, secondo la quale la licenza, se richiesta, sarebbe stata sicuramente rifiutata, non avendo l'interessata ottemperato all'art. 14 del R.D. n. 3276 del 1923 (peraltro trasfuso nell'art. 11 del R.D. 2 ottobre 1924, n. 1589) perde ogni valore, in quanto anche se tale ultima norma non esistesse o fosse dichiarata illegittima, l'aver omesso di chiedere la licenza (il cui rilascio non é condizionato unicamente dall'adempimento di cui alle disposizioni or ora ricordate) e l'aver impiantato e messo in uso l'apparecchio da giuoco lecito senza la medesima, costituirebbe egualmente reato.

Tanto più, poi, questo rilievo vale per quanto attiene all'art. 72 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, dato che per detti apparecchi non sono dovuti diritti di autore.

In conseguenza la sollevata questione risulta manifestamente irrilevante e va dichiarata inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276 "che approva la legge dei diritti erariali sugli spettacoli" e, derivatamente, dell'art. 72 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza", sollevata con ordinanza 16 giugno 1967 del pretore di Padova.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -   Costantino MORTATI  -   Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE

 

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1969.