SENTENZA N. 8
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'11
luglio 1968, recante "Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato
dello sviluppo economico" promosso con ricorso del Commissario dello Stato
per
Visto l'atto
di costituzione della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 18
dicembre 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi il sostituto avvocato generale
dello Stato Renato Carafa, per il ricorrente, e
l'avv. Salvatore Villari, per
Ritenuto
in fatto
1. - Con
atto depositato il 26 luglio 1968 il Commissario dello Stato impugnava, per
violazione dell'art. 81 della Costituzione, il testo legislativo 11 luglio 1968
della Regione siciliana, recante "Istituzione dei ruoli organici
dell'Assessorato dello sviluppo economico":
l'assessorato é di recente formazione e, mentre finora si provvedeva al suo
funzionamento con comandi di personale proveniente da altre amministrazioni, il
disegno di legge istituisce ora i ruoli organici per complessivi 154 posti
(tabella P.), dei quali 89 (tabella P/1) saranno ricoperti, quanto alla
carriera direttiva e di concetto, per mezzo di concorsi riservati a dipendenti
dell'amministrazione regionale e, limitatamente alle qualifiche iniziali, degli
enti di diritto pubblico creati con legge regionale; quanto invece alle
carriere esecutiva ed ausiliaria, la copertura si attuerà con personale già in
servizio presso questo o altri assessorati (art. 5). Dopo di che, in attesa dei concorsi per i restanti posti in organico
della tabella P, questi ultimi saranno temporaneamente coperti, se sarà
necessario e nei limiti di tale tabella, con personale dei gradi iniziali a
norma dell'art. 14 legge 29 dicembre 1962, n. 28 (art. 6 della legge
impugnata).
Tutto ciò
importerà un onere finanziario che l'art.
Inoltre
l'art. 7 della legge impugnata non garantirebbe neanche la piena copertura
della spesa necessaria per la retribuzione di coloro che
provengano da altri rami dell'amministrazione regionale: infatti, vi si
prevede l'indisponibilità, nell'organico di provenienza, di altrettanti posti
nelle qualifiche iniziali delle carriere; ma con ciò la regione risparmierà
meno di quanto occorrerà per provvedere al trattamento economico degli
impiegati che, assunti dal nuovo assessorato, vi rivestiranno qualifiche
superiori e avranno diritto a retribuzioni più alte di quelle dei gradi
iniziali.
2. -
3. - Nella
memoria depositata il 30 novembre
Nella
memoria depositata il 13 novembre 1968
Inoltre,
nel cap. 18602 c'é capienza per eventuali compensi per lavori straordinari.
Quanto alle
maggiori spese derivanti dall'attribuzione di una qualifica superiore a quella originaria, per la difesa regionale la denuncia é
irragionevole: infatti non tiene conto delle variazioni che si producono nelle
qualifiche intermedie.
In
conclusione l'art. 81 non sarebbe violato: la legge impugnata é frutto d'una
giusta valutazione del rapporto fra spesa e disponibilità; i maggiori oneri
sono così esigui che non spostano il tendenziale equilibrio del bilancio; essi
attengono al normale funzionamento dell'assessorato e rientrano nelle previsionì già fatte con la legge che lo ha istituito
(legge n. 28 del 1962).
Considerato
in diritto
1. - Secondo
il Commissario dello Stato, il testo di legge 11 luglio 1968 della Regione
siciliana, sia in quanto dispone l'assunzione, presso l'Assessorato dello
sviluppo economico, di 89 impiegati (tab. P.1), sia
in quanto prevede una successiva assunzione di altre
65 unità (tab. P), sarebbe incostituzionale perché mancherebbe d'un'adeguata
copertura finanziaria.
Sul primo
punto la questione é infondata.
L'Assessorato
per lo sviluppo economico fu istituito nel 1962 con la legge regionale n. 28,
tanto che già nel bilancio 1962-63 si introduceva un
apposito capitolo in cui figurava uno stanziamento di 120 milioni per
"incarichi" esterni e nell'anno successivo si prevedevano 40 milioni
di spese per il personale, 6 per compensi di lavoro straordinario, 5 per
commissioni, consigli, comitati e collegi.
Più tardi,
man mano cioè che attraverso comandi da altri rami
dell'amministrazione regionale venivano assunti nuovi dipendenti, i tre
capitoli erano impinguati. Infatti nel 1965 il
capitolo 554 per spese relative al personale conteneva la somma di 162.154.165
(100 milioni più 162.154.165), sulla quale poi il consuntivo rivelò economie
per circa 44 milioni; il capitolo 555, per compensi relativi al lavoro
straordinario, la somma di 22.623.500 (15 milioni più 7.623.500), su cui si
economizzarono 5.4200.000; il capitolo 563, per spese relative a commissioni,
consigli, comitati e collegi, 10 milioni, che si economizzarono quasi tutti
(9.600.000). Nel 1966 gli stanziamenti per il personale ammontarono a 250
milioni (cap. 486) e le economie a 81.691.724; per compensi relativi a lavoro
straordinario, a 37 milioni e mezzo (cap. 487), di cui si economizzarono
9.970.183; per spese di commissioni, consigli, comitati e collegi, a 10 milioni
(cap. 496) e si ebbero 9.868.422 di economie. Altrettanto accadde, press'a poco, nel 1967 e, quanto al bilancio di previsione,
nel 1968.
Infatti anche nel 1968 sono stati stanziati
250 milioni (cap. 18601) sui quali si possono prevedere economie per più di 70
milioni, dato che le retribuzioni dei 47 impiegati, già assunti per comando,
importano una spesa che non arriva a 180 milioni: perciò, se in base alla legge
impugnata si faranno i concorsi per 89 unità, 47 di queste non potranno gravare
che per analoga cifra (170-180 milioni), adeguatamente coperta. Resteranno così
più di 70 milioni per gli altri 42 dipendenti; ma molti di costoro saranno
trasferiti da altri assessorati senza aumento di spesa (almeno 16 esecutivi ed
ausiliari aventi qualifiche iniziali: artt. 7-8) e
con lieve aggravio (dipendenti con qualifiche intermedie o superiori il cui
spostamento darà luogo ad altrettante indisponibilità nelle amministrazioni di
provenienza, ma solo per le qualifiche iniziali); dato ciò, questo
aggravio e la spesa di retribuzione dei vincitori di concorso che
provengano da enti pubblici regionali non potranno essere lontani dalla somma
disponibile in bilancio (70-80 milioni). Dimodoché la previsione d'una spesa di 250.000.000 per 89 impiegati é
ragionevole.
Analogo
discorso può farsi per gli oneri relativi al pagamento
dei compensi per lavori straordinari e all'espletamento dei concorsi, se si
tengono presenti le somme stanziate negli appositi capitoli (18602 e 18656), 35
milioni e 2 milioni e mezzo, e la possibilità di variazioni compensative ex
art. 1 legge regionale 17 settembre 1964 n. 19.
2. - Fondata
é, invece, la questione relativamente all'art. 6, che
prevede, "dopo la copertura dei posti della tabella P.1"
(gli 89 già ricordati), l'assunzione per concorso di altre 65 unità (tab. P):
non si precisa come e quando questi concorsi verranno banditi e se saranno
accessibili solo ai dipendenti delle amministrazioni regionali (il che, con
opportune variazioni compensative fra le poste del bilancio o con vacanze negli
assessorati di provenienza, escluderebbe aumenti di spesa); ma la genericità della
norma rende possibile l'assunzione di personale non proveniente da altri
assessorati con un aggravio di cui la legge non prevede la copertura. Perciò l'art. 6, entro questi limiti, deve essere dichiarato
illegittimo.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 11 luglio 1968 della Regione siciliana, recante
"Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato dello sviluppo
economico", limitatamente alla parte in cui prevede l'espletamento di
concorsi pubblici per i 65 posti che, indicati nella tabella P, non sono
compresi nella tabella P.1.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 29 gennaio 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA -
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ -
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
- Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata
in cancelleria il 6 febbraio 1969.