Sentenza n. 8 del 1969
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SENTENZA N. 8

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'11 luglio 1968, recante "Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato dello sviluppo economico" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 17 luglio 1968, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 16 del Registro ricorsi 1968.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il ricorrente, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con atto depositato il 26 luglio 1968 il Commissario dello Stato impugnava, per violazione dell'art. 81 della Costituzione, il testo legislativo 11 luglio 1968 della Regione siciliana, recante "Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato dello sviluppo economico": l'assessorato é di recente formazione e, mentre finora si provvedeva al suo funzionamento con comandi di personale proveniente da altre amministrazioni, il disegno di legge istituisce ora i ruoli organici per complessivi 154 posti (tabella P.), dei quali 89 (tabella P/1) saranno ricoperti, quanto alla carriera direttiva e di concetto, per mezzo di concorsi riservati a dipendenti dell'amministrazione regionale e, limitatamente alle qualifiche iniziali, degli enti di diritto pubblico creati con legge regionale; quanto invece alle carriere esecutiva ed ausiliaria, la copertura si attuerà con personale già in servizio presso questo o altri assessorati (art. 5). Dopo di che, in attesa dei concorsi per i restanti posti in organico della tabella P, questi ultimi saranno temporaneamente coperti, se sarà necessario e nei limiti di tale tabella, con personale dei gradi iniziali a norma dell'art. 14 legge 29 dicembre 1962, n. 28 (art. 6 della legge impugnata).

Tutto ciò importerà un onere finanziario che l'art. 8 ha ritenuto di affrontare innanzi tutto col richiamo della legge 17 settembre 1964, n. 19, che autorizza il Presidente della regione a introdurre variazioni compensative fra gli stanziamenti di bilancio per attuare comandi e distacchi di personale dall'uno all'altro ramo dell'amministrazione; ma la norma, secondo il Commissario dello Stato, non coprirebbe le spese relative all'"espletamento dei concorsi" per i primi 86 posti in organico e, in un secondo tempo, per i rimanenti (artt. 2 e 6 legge impugnata), nonché al trattamento economico dei vincitori di concorso non provenienti dall'amministrazione regionale.

Inoltre l'art. 7 della legge impugnata non garantirebbe neanche la piena copertura della spesa necessaria per la retribuzione di coloro che provengano da altri rami dell'amministrazione regionale: infatti, vi si prevede l'indisponibilità, nell'organico di provenienza, di altrettanti posti nelle qualifiche iniziali delle carriere; ma con ciò la regione risparmierà meno di quanto occorrerà per provvedere al trattamento economico degli impiegati che, assunti dal nuovo assessorato, vi rivestiranno qualifiche superiori e avranno diritto a retribuzioni più alte di quelle dei gradi iniziali.

2. - La Regione siciliana, con deduzioni depositate il 3 agosto 1968, ha replicato precisando che le spese dei concorsi (previsti dalla legge soltanto per i primi 86 posti e riguardanti solo quattro carriere) rientrano nelle previsioni generali in cui c'é ampia disponibilità; e non incidono neanche nel sistema di variazioni compensative che il Presidente della regione é autorizzato ad apportare al bilancio; che gli impiegati provenienti da altri enti pubblici (se ce ne saranno, dato che non v'é convenienza ad affrontare un concorso lasciando un impiego per assumerne un altro non meglio retribuito) non peseranno sul bilancio poiché avranno solo qualifiche iniziali e comunque la spesa per il loro trattamento economico sarà compensata da altrettante vacanze nelle amministrazioni degli enti pubblici di provenienza (art. 7 cit.); che sarebbe stato assurdo congelare, secondo l'opinione del Commissario dello Stato, non i posti di qualifica iniziale, come ha fatto la legge impugnata, ma i posti di qualifica corrispondenti a quella assunta dai vincitori di concorso nel nuovo assessorato; che infine la denuncia del Commissario statale é assai generica, non essendosi preoccupata di accertare se e in quale misura le spese occorrenti per attuare la legge impugnata eccedevano l'ambito delle variazioni compensative possibili fra gli stanziamenti di bilancio.

3. - Nella memoria depositata il 30 novembre 1968 l'Avvocatura dello Stato precisa che sono prive di copertura finanziaria specialmente: le spese necessarie per il personale della tabella P/1, proveniente da altri rami dell'amministrazione regionale, che assuma presso l'assessorato per lo sviluppo economico qualifiche superiori a quelle originarie; le spese per il personale della tabella P/1 proveniente dagli enti pubblici regionali (le considerazioni pratiche della difesa regionale non varrebbero ad escludere la possibilità di tale provenienza); infine le spese necessarie per coprire in un secondo tempo i 65 posti non compresi nella tabella P/1 ma indicate nella tabella generale (P).

Nella memoria depositata il 13 novembre 1968 la Regione si limita all'esame delle spese inerenti all'assunzione dei primi 89 impiegati, cioè di quelli previsti nella tabella P/1: i posti a cui potranno aspirare elementi estranei all'amministrazione regionale, cioè provenienti da enti pubblici, sono teoricamente 56 (personale da inquadrare nelle qualifiche iniziali); ma di questi 56, 30 saranno coperti con persone già comandate da altri rami dell'amministrazione regionale e perciò verranno preclusi agli estranei; dei restanti 26, per 15 (carriere esecutiva ed ausiliaria) si provvederà, ex art. 5 della legge impugnata, con trasferimenti interni dell'amministrazione regionale; ne restano 11, sì che, ammettendo che press'a poco la metà siano occupati da elementi estranei, la relativa spesa eccederà di poco i 12 milioni; e, quand'anche si voglia ritenere che gli "estranei" possano accedere alla metà di tutti i 26 posti non coperti attualmente da comandati, la spesa si aggirerà sui 25 milioni. Poiché nei capitoli 18601 e 18656 del bilancio regionale, forti di 250.000.000 e di 2.500.000 lire, sono stati impiegati soltanto 172.400.000 e 200.000 lire, c'é una disponibilità rispettivamente di 77.600.000 e di 2.300.000 lire che copre ad usura questi oneri.

Inoltre, nel cap. 18602 c'é capienza per eventuali compensi per lavori straordinari.

Quanto alle maggiori spese derivanti dall'attribuzione di una qualifica superiore a quella originaria, per la difesa regionale la denuncia é irragionevole: infatti non tiene conto delle variazioni che si producono nelle qualifiche intermedie.

In conclusione l'art. 81 non sarebbe violato: la legge impugnata é frutto d'una giusta valutazione del rapporto fra spesa e disponibilità; i maggiori oneri sono così esigui che non spostano il tendenziale equilibrio del bilancio; essi attengono al normale funzionamento dell'assessorato e rientrano nelle previsionì già fatte con la legge che lo ha istituito (legge n. 28 del 1962).

 

Considerato in diritto

 

1. - Secondo il Commissario dello Stato, il testo di legge 11 luglio 1968 della Regione siciliana, sia in quanto dispone l'assunzione, presso l'Assessorato dello sviluppo economico, di 89 impiegati (tab. P.1), sia in quanto prevede una successiva assunzione di altre 65 unità (tab. P), sarebbe incostituzionale perché mancherebbe d'un'adeguata copertura finanziaria.

Sul primo punto la questione é infondata.

L'Assessorato per lo sviluppo economico fu istituito nel 1962 con la legge regionale n. 28, tanto che già nel bilancio 1962-63 si introduceva un apposito capitolo in cui figurava uno stanziamento di 120 milioni per "incarichi" esterni e nell'anno successivo si prevedevano 40 milioni di spese per il personale, 6 per compensi di lavoro straordinario, 5 per commissioni, consigli, comitati e collegi.

Più tardi, man mano cioè che attraverso comandi da altri rami dell'amministrazione regionale venivano assunti nuovi dipendenti, i tre capitoli erano impinguati. Infatti nel 1965 il capitolo 554 per spese relative al personale conteneva la somma di 162.154.165 (100 milioni più 162.154.165), sulla quale poi il consuntivo rivelò economie per circa 44 milioni; il capitolo 555, per compensi relativi al lavoro straordinario, la somma di 22.623.500 (15 milioni più 7.623.500), su cui si economizzarono 5.4200.000; il capitolo 563, per spese relative a commissioni, consigli, comitati e collegi, 10 milioni, che si economizzarono quasi tutti (9.600.000). Nel 1966 gli stanziamenti per il personale ammontarono a 250 milioni (cap. 486) e le economie a 81.691.724; per compensi relativi a lavoro straordinario, a 37 milioni e mezzo (cap. 487), di cui si economizzarono 9.970.183; per spese di commissioni, consigli, comitati e collegi, a 10 milioni (cap. 496) e si ebbero 9.868.422 di economie. Altrettanto accadde, press'a poco, nel 1967 e, quanto al bilancio di previsione, nel 1968.

Infatti anche nel 1968 sono stati stanziati 250 milioni (cap. 18601) sui quali si possono prevedere economie per più di 70 milioni, dato che le retribuzioni dei 47 impiegati, già assunti per comando, importano una spesa che non arriva a 180 milioni: perciò, se in base alla legge impugnata si faranno i concorsi per 89 unità, 47 di queste non potranno gravare che per analoga cifra (170-180 milioni), adeguatamente coperta. Resteranno così più di 70 milioni per gli altri 42 dipendenti; ma molti di costoro saranno trasferiti da altri assessorati senza aumento di spesa (almeno 16 esecutivi ed ausiliari aventi qualifiche iniziali: artt. 7-8) e con lieve aggravio (dipendenti con qualifiche intermedie o superiori il cui spostamento darà luogo ad altrettante indisponibilità nelle amministrazioni di provenienza, ma solo per le qualifiche iniziali); dato ciò, questo aggravio e la spesa di retribuzione dei vincitori di concorso che provengano da enti pubblici regionali non potranno essere lontani dalla somma disponibile in bilancio (70-80 milioni). Dimodoché la previsione d'una spesa di 250.000.000 per 89 impiegati é ragionevole.

Analogo discorso può farsi per gli oneri relativi al pagamento dei compensi per lavori straordinari e all'espletamento dei concorsi, se si tengono presenti le somme stanziate negli appositi capitoli (18602 e 18656), 35 milioni e 2 milioni e mezzo, e la possibilità di variazioni compensative ex art. 1 legge regionale 17 settembre 1964 n. 19.

2. - Fondata é, invece, la questione relativamente all'art. 6, che prevede, "dopo la copertura dei posti della tabella P.1" (gli 89 già ricordati), l'assunzione per concorso di altre 65 unità (tab. P): non si precisa come e quando questi concorsi verranno banditi e se saranno accessibili solo ai dipendenti delle amministrazioni regionali (il che, con opportune variazioni compensative fra le poste del bilancio o con vacanze negli assessorati di provenienza, escluderebbe aumenti di spesa); ma la genericità della norma rende possibile l'assunzione di personale non proveniente da altri assessorati con un aggravio di cui la legge non prevede la copertura. Perciò l'art. 6, entro questi limiti, deve essere dichiarato illegittimo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 11 luglio 1968 della Regione siciliana, recante "Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato dello sviluppo economico", limitatamente alla parte in cui prevede l'espletamento di concorsi pubblici per i 65 posti che, indicati nella tabella P, non sono compresi nella tabella P.1.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -   Costantino MORTATI  -   Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE

 

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1969.