ORDINANZA N. 5
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma quinto, della legge 28 luglio 1961, n. 828,
concernente l'assoggettabilità dei contratti di
appalto alla procedura di accertamento del valore venale, promosso con
ordinanza emessa il 13 gennaio 1967 dal tribunale di Torino nel procedimento
civile vertente tra
Visti gli
atti di costituzione della Società F.I.A.T. e dell'Amministrazione finanziaria;
udita nell'udienza pubblica del 20 novembre
1968 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per
Ritenuto che
nel corso del giudizio indicato in epigrafe é stata sollevata dall'attrice
Società F.I.A.T., in
riferimento all'art. 53, comma primo, della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma quinto, della legge 28 luglio
1961, n. 828, giusta il quale, ai fini dell'accertamento del valore venale
degli appalti, nel caso di appalti di costruzione, che implichino la
incorporazione di materiali, il valore del materiale incorporato concorre alla
determinazione del valore imponibile;
che secondo la predetta Società la
disposizione in esame, sottoponendo allo stesso trattamento tributario gli
appalti nei quali i materiali sono forniti dal committente, sarebbe in evidente
contrasto con il principio della capacità contributiva;
che il tribunale di Torino ha ritenuto
la questione rilevante e non manifestamente infondata e con ordinanza in data
13 gennaio
che nel giudizio davanti alla Corte si
sono costituiti tanto
che nelle deduzioni costitutive
depositate in cancelleria rispettivamente il 2 e 7 marzo 1967
che essendo però nelle more del
giudizio sopravvenuta la legge 10 marzo 1968, n. 244, recante "Abrogazione
dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di
accertamento del valore venale", l'Avvocatura generale dello Stato nella
memoria depositata il 24 ottobre
che a tale richiesta ha aderito in
udienza la difesa della Società F.I.A.T.
Considerato
che con l'art. 1 della legge 1 marzo 1968, n. 244, é stato abrogato l'art. 3
della legge 28 luglio 1961, n. 828, contenente la norma impugnata e che é stato
altresì disposto che i procedimenti per l'accertamento del valore venale degli
appalti in corso alla data di pubblicazione della
legge si estinguono di diritto;
che occorre conseguentemente che il
giudice a quo accerti se sussista tuttora la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza 13 gennaio 1967;
PER
QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al
tribunale di Torino.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 15 gennaio 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA -
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ -
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
- Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata
in cancelleria il 24 gennaio 1969.