SENTENZA N. 3
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 163, primo comma, n. 4, e secondo comma, del R.D. 16
marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 12 maggio 1967 dal tribunale di Cassino nel procedimento di
concordato preventivo chiesto dalla società "Molino-pastificio
e lanificio in S. Domenico", iscritta al n. 102 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
170 dell'8 luglio 1967;
2)
ordinanza emessa il 13 gennaio 1968 dal tribunale di Cagliari nel procedimento
di concordato preventivo chiesto dalla società "Sardespa
manifattura di Venafiorita", iscritta al n. 21 del Registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 9 marzo
1968.
Visti gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione della società Sardespa;
udita nell'udienza pubblica del 6
novembre 1968 la relazione del Giudice Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - La
sezione fallimentare del tribunale di Cassino con decreto del
28 aprile 1967, ammetteva la società "Molino-pastificio
e lanificio in S. Domenico", con sede in Isola Liri,
alla procedura di concordato preventivo, con cessione di beni, ordinando alla
ricorrente, ai sensi dell'art. 163, primo comma, n. 4, del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267 (legge fallimentare), di depositare la somma di lire 15 milioni,
ritenuta presumibilmente necessaria per le spese dell'intera procedura, ivi
comprese quelle di registro.
Con ricorso
depositato il 9 maggio successivo, la società chiedeva la revoca dell'ordine di
deposito, deducendo che nella determinazione del suo ammontare, non doveva
essere computata la tassa di registro sul concordato - non ancora stipulato -
prevista dall'art. 32 della tariffa allegato A, Parte I, del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro); in subordine, proponeva
eccezione di illegittimità costituzionale di quest'ultima
disposizione, in relazione alla citata norma della legge fallimentare, per
assunta disparità di trattamento tra il debitore possidente e quello impossidente nella richiesta di ammissione al concordato
preventivo, con cessione dei beni.
Deduceva al
riguardo la ricorrente l'incongruità della situazione
in cui verrebbe a trovarsi chi propone la cessione di tutti i suoi beni e deve,
poi, versare altre somme, di cui non é in possesso, per ottenere l'ulteriore
corso della sua domanda; prospettava l'analogia di tale situazione normativa
con quella del solve et
repete, già ritenuta costituzionalmente illegittima
dalla giurisprudenza di questa Corte; e denunziava, infine, il carattere
punitivo della dichiarazione di fallimento, per il fatto di dovere essere
pronunziata d'ufficio, qualora non sia stato eseguito il prescritto deposito.
Il tribunale
non accoglieva il ricorso. Peraltro, con ordinanza del 12 maggio 1967, sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalla
ricorrente, sollevava questione di legittimità costituzionale del citato art.
163, primo comma, n. 4, della legge fallimentare, in riferimento all'art. 24
della Costituzione.
Osservava il
tribunale, nel respingere l'istanza di revoca del
decreto, che l'ordine di deposito della somma era stato adottato in conformità
alla legge e con determinazione prudenziale della presumibile spesa della procedura,
tenuto anche conto dell'aliquota (due per cento) della tassa di registrazione
del concordato da applicare, alla stregua della legge tributaria, sul valore
dei beni, oggetto della cessione, ammontante nella specie a circa 550 milioni. Sulla eccezione di illegittimità costituzionale di questa
ultima disposizione, nei termini in cui era stata proposta, faceva, poi,
presente che l'osservanza della norma, in quella fase, assumeva rilievo
esclusivamente per determinare l'importo delle spese dell'intera procedura, tra
le quali, appunto, rientra la tassa di registro, e non anche, invece, ai fini
dell'assolvimento immediato di questo tributo.
Nel motivare sulla non manifesta
infondatezza della questione sollevata d'ufficio - nella quale dichiarava
assorbita ogni altra questione proposta dalla ricorrente - il tribunale
deduceva, infine, essere innegabile, prima
facie, che, in violazione del precetto contenuto
nell'art. 24 della Costituzione, che garantisce di
poter adire comunque l'autorità giudiziaria, questa facoltà é in taluni casi
compromessa dalla norma denunziata. La quale, mentre, da un lato, presuppone
l'insolvenza del debitore per l'ingresso alla procedura di concordata
preventivo, dall'altro lato, in antitesi con tale presupposto. impone l'obbligo del preventivo versamento delle spese
dell'intera procedura, e ne fa una condizione per l'ulteriore corso della
domanda: e, così, attribuisce al debitore insolvente una disponibilità
economica che talvolta é considerevole, come nel caso in cui si tratti di cessione
di beni di entità rilevante.
L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 dell'8 luglio 1967.
Dinanzi
a questa Corte non vi é stata costituzione di alcuna delle parti del giudizio
ordinario. Invece, con atto depositato in data 16 giugno 1967, é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che la questione sia
dichiarata non fondata.
Deduce
l'Avvocatura che il concordato preventivo, nelle due forme previste dall'art.
160 della legge fallimentare, costituisce un mezzo consentito all'imprenditore
commerciale in stato di insolvenza per evitare il
fallimento; e, secondo la prevalente dottrina, consiste in un contratto
riconducibile alla figura generale della transazione, "accompagnata da una
promessa di garanzia a favore dei creditori". Sebbene esso si perfezioni
con l'omologazione del tribunale, la relativa sentenza é "estrinseca al concordato", di cui costituisce una
semplice condizione di efficacia. Stante tale natura di negozio a contenuto transattivo, la relativa procedura non rivestirebbe il
carattere e la funzione di un'azione a protezione giurisdizionale di diritti
soggettivi.
Ad avviso
dell'Avvocatura, farebbe parte del contenuto della proposta del debitore in istato di insolvenza l'offerta di
garanzie idonee, per quanto riguarda il pagamento, sia della percentuale dei
debiti, sia delle spese dell'intero negozio, che dovrebbero essere sopportate
dalla massa attiva, anche per quanto riguarda i tributi attinenti al
concordato, i quali rischierebbero altrimenti di rimanere a carico dei
creditori, senza possibilità di recupero nei confronti del debitore insolvente.
Con successiva memoria depositata il
24 ottobre
L'obbligo di
depositare preventivamente la somma relativa sarebbe più che giustificato dal
fatto che trattasi di somma incontestabilmente dovuta dal debitore, in quanto
questi, con sua proposta di concordato, intesa ad ottenere il beneficio del pagamento
parziale dei suoi debiti, riconosce la sua situazione debitoria. Sotto questo profilo l'Avvocatura deduce che,
pur se fosse possibile considerare l'intero iter del
concordato preventivo quale un istituto unitario di carattere processuale, la
concessione del beneficio sarebbe sempre da ritenere condizionata alla prova
concreta, data dal debitore, di essere in rado di pagare sia i creditori sia le
spese concernenti la procedura.
2. - Una
questione analoga di legittimità costituzionale del citato art. 163, primo
comma, n. 4, della legge fallimentare, oltre che del secondo comma dello stesso
articolo, relativo all'ipotesi di non eseguito deposito della somma, é stata
sollevata dal tribunale di Cagliari, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 24
della Costituzione, nella procedura di concordato preventivo, aperta, nei
confronti della società per azioni Sardespa-manifattura
di Venafiorita, con decreto del 28 novembre 1967.
Con tale
decreto, veniva, fra l'altro, fissata in lire 50 milioni, la somma
che si presumeva necessaria per l'intera procedura.
In data 11
dicembre 1967, la società proponeva la suddetta questione di legittimità
costituzionale, che veniva, poi, ampiamente illustrata con successiva memoria
e, subordinatamente, per l'ipotesi di mancato accoglimento, chiedeva, ai sensi
dell'art. 167 della citata legge fallimentare, di essere autorizzata a
contrarre un mutuo o a vendere merci fino alla concorrenza di 40 milioni per reperire la somma necessaria ad eseguire il prescritto
deposito. E, frattanto, versava il giorno successivo lire 10 milioni, in
parziale esecuzione del decreto di ammissione alla
procedura.
Con
ordinanza del 13 gennaio 1968, il tribunale, al quale il commissario giudiziale
aveva chiesto i provvedimenti conseguenziali al mancato
deposito nei termini dell'intera somma, riteneva pregiudiziale l'esame della
proposta questione di legittimità costituzionale, in ordine
alla quale osservava che la precedente rimessione
della stessa questione a questa Corte da parte del tribunale di Cassino
influiva negativamente sul potere di altri giudici di dichiarare la non
manifesta infondatezza.
Nel merito
deduceva, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, che il fatto stesso di imporre il deposito di una somma, quale
condizione per l'esperimento di una procedura, sembrerebbe contrastare con il
principio di eguaglianza, dato che, in tal modo, il beneficio del concordato
preventivo viene concesso solo a chi ha disponibilità di danaro liquido e
negato ingiustificatamente a chi difetta di liquidità all'inizio della
procedura. Sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione,
il tribunale osservava poi che il "deposito", prescritto sotto
comminatoria della dichiarazione di fallimento, sarebbe un onere di carattere
meramente processuale, non sorretto da adeguata giustificazione, sia perché non
previsto tra le condizioni di ammissione alla
procedura, sia perché in contrasto con il fine dell'istituto del concordato
preventivo, che mira a salvare, più che il debitore, l'impresa nell'interesse
della comunità.
L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 9 marzo 1968.
Nel
giudizio dinanzi a questa Corte si é costituita la società con deduzioni
depositate il 28 febbraio 1968, nelle quali si chiede che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale delle norme denunziate. Dopo ampi riferimenti dottrinali
sull'ammissibilità della questione, in relazione anche all'affermata natura
giudiziale della procedura di concordato preventivo, nonché
sulla funzione economica e giuridica del prescritto deposito della somma per le
spese dell'intero giudizio, la difesa della società richiama, fra l'altro, le
precedenti decisioni nelle quali questa Corte ha ritenuto violato il precetto
dell'art. 24 della Costituzione, e, quanto alla violazione del principio di
eguaglianza, fa presente la disparità di trattamento cui dà luogo, in ordine
alla disponibilità della somma occorrente per il prescritto deposito, la
situazione dell'impresa finanziaria, caratterizzata dalla mobilità di
investimenti, rispetto a quella dell'imprenditore esercente un'attività
industriale, che presuppone, invece, fortissimi immobilizzi tecnici,
caratterizzati dal difetto di mobilità.
Considerato
in diritto
1. - Le due
cause sono strettamente connesse e vengono riunite per
essere decise con unica sentenza.
2. - Sono
state denunziate a questa Corte le norme contenute nell'art. 163,
primo comma, n. 4, e secondo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d.
legge fallimentare). Con la prima si pone, a carico dell'imprenditore
insolvente ammesso alla procedura del concordato preventivo, l'onere di
depositare, nella cancelleria del tribunale, nel termine non superiore ad otto
giorni, la somma che si presume necessaria per l'intera procedura, nella misura
stabilita dallo stesso provvedimento di ammissione al
beneficio del concordato preventivo; con l'altra, si statuisce che, nel caso di
mancato versamento del deposito, il tribunale, in applicazione del secondo
comma del precedente art. 162 della stessa legge, dichiari d'ufficio il
fallimento del debitore. Se ne deduce l'illegittimità costituzionale per
violazione sia del principio di eguaglianza, sia della
garanzia del diritto di difesa, assumendosi, circa la prima violazione, che, a
motivo dell'onere anzidetto - in quanto comprensivo dall'anticipazione delle
spese del tributo per la registrazione del concordato - il beneficio verrebbe
in pratica concesso solo a chi abbia disponibilità di denaro liquido; e, circa
la seconda, che tratterebbesi di un adempimento
processuale, contrastante con le finalità precipue del concordato, e tale da
compromettere la tutela giurisdizionale.
3. - É da
osservare, in via preliminare, che ogni questione che possa
insorgere sulla congruità della somma occorrente per le spese della procedura
del concordato e sulla inclusione, in essa, dell'approssimativo importo del
tributo di registro, va risolta dal giudice di merito, implicando un mero
calcolo e, rispettivamente, la interpretazione della portata della somma,
irrilevante sul piano della legittimità costituzionale.
Ciò
premesso, é da tenere presente che la disciplina dettata dalle disposizioni
denunziate é del tutto diversa da quelle esaminate in
precedenti sentenze di questa Corte.
Nel caso del
solve et repete, infatti, la somma da pagare anticipatamente
riguardava la stessa obbligazione controversa nel giudizio, di cui costituiva
l'oggetto, sicché ne derivava una posizione di privilegio per una delle parti
in causa, oltreché una posizione di svantaggio per i
soggetti meno abbienti.
La cautio pro expensis
(art. 98 del Cod. di proc. civ.), poi, concerneva il pagamento di somme a garanzia
dell'esito del giudizio, determinando in tal modo, anch'essa, una posizione di
sfavore alla parte non abbiente rispetto a quella abbiente.
Del
tutto diversa e, anzi, addirittura antitetica é l'ipotesi considerata dalle norme
denunziate, le quali si conformano al criterio generale dell'anticipazione
delle spese degli atti necessari al processo, onde renderne possibile lo svolgimento
(art. 90 Cod. proc. civ., artt.
38-42 Dispos. att. Cod. proc. civ.).
Tale onere,
in applicazione del richiamato principio generale, é posto, qui, a carico
dell'imprenditore istante, cioè di chi, con la sua
domanda di ammissione al concordato preventivo, ha dato, appunto, inizio alla
procedura.
D'altronde, vertendosi in materia di giurisdizione non contenziosa,
dalla quale esula la soccombenza, le spese della
procedura gravano su chi l'ha instaurata. Senza la loro anticipazione non
potrebbero essere svolti gli atti necessari al procedimento; e, al termine di
questo, non sempre se ne otterrebbe il pagamento
dall'imprenditore istante, dato il suo stato di insolvenza.
Le varie
procedure concorsuali non sono stabilite nell'interesse del dissestato, che é,
in sostanza, un inadempiente, bensì, primieramente, nell'interesse dei
creditori. Per soddisfare tale interesse, occorre che le spese - che, una volta dichiarato il fallimento, gravano sulla massa -
siano anticipate. Se non lo fossero, i creditori che hanno
già subito una falcidia, potrebbero essere, essi, tenuti al pagamento di somme
solidalmente dovute.
Anche a
voler considerare l'ottemperanza al disposto dell'art. 163, primo comma, n. 4,
della citata legge fallimentare come una condizione di procedibilità, non
sorge, per tale istituto - presente in varie branche del nostro ordinamento
giuridico - un problema generale ed indiscriminato di incostituzionalità.
Né varrebbe il rilievo che la conseguenza del mancato deposito, prevista
dall'art. 162, secondo comma, e richiamata dall'art. 163, secondo comma - cioè la dichiarazione di fallimento - é assai diversa e più
grave di quella del mancato deposito previsto dal citato art. 90 Cod. proc. civ., perché, nella procedura in esame, sussistono
ragioni di particolare urgenza e momento, che ottengono, da un lato, alla
tutela dei creditori, già sacrificati a motivo del soddisfacimento soltanto
parziale delle loro spettanze, dall'altro, alla crisi di impresa ed al
conseguente turbamento economico che, di regola, fa seguito alla situazione di
insolvenza: é logico che il beneficio accordato al commerciante dissestato di
conseguire il concordato preventivo sia sottoposto a un regime assai rigoroso.
Stante la
diversa disciplina delle aziende esercenti il credito,
contenuta nel R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136, va, poi, esclusa la violazione
del principio di eguaglianza, prospettata con riferimento a tale categoria di
imprese, in quanto tale principio deve ritenersi - ed é stato ritenuto da
questa Corte - rispettato ogni qualvolta la legge disciplini adeguatamente, in
modo diverso, situazioni diverse.
É da
escludersi, infine, la violazione del diritto sancito dall'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, dappoiché resta fermo
l'ingresso alla difesa giudiziaria, che é sempre ammessa
quando sia in corso una procedura dinanzi al giudice.
La questione
deve essere, pertanto, dichiarata infondata.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 163, primo comma, n. 4, e secondo comma del R.D. 16
marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 15 gennaio 1969.
Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -
Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI
- Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata
in cancelleria il 24 gennaio 1969.