SENTENZA N. 1
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 571, primo comma, del Codice di procedura penale,
modificato dall'art. 1 della legge 23 maggio 1960, n. 504, e delle disposizioni
conseguenti, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1966 dal tribunale di
Milano nel procedimento civile vertente tra Gazzola
Ezio ed il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 23 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64
dell'11 marzo 1967.
Visti gli
atti di costituzione di Gazzola Ezio e del Ministero
di grazia e giustizia e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20
novembre 1968 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli;
uditi gli avvocati Alfredo Spadaro e Mario Guttiers, per il Gazzola, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Francesco Agrò, per il Ministro di grazia e giustizia
e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel
corso di un procedimento civile promosso da Gazzola
Ezio nei confronti del Ministero di grazia e giustizia il tribunale di Milano
ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1966, questione di
legittimità costituzionale relativamente all'art. 571,
primo comma, del Codice di procedura penale, così come modificato dall'art. 1
della legge 23 maggio 1960, n. 504, ed alle disposizioni conseguenti per
contrasto con l'art. 24, quarto comma, della Costituzione.
L'ordinanza
espone che l'attore, imputato del delitto di favoreggiamento alla prostituzione
pluriaggravato (artt. 3, n. 8, 4, n. 2, e 7 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75), fu colpito da mandato di cattura emesso dal
giudice istruttore presso il tribunale di Milano, successivamente
scarcerato per concessione della libertà provvisoria e quindi assolto in
dibattimento dallo stesso tribunale perché il fatto non sussiste, con sentenza
in data 27 ottobre 1965, divenuta irrevocabile, che ha posto in rilievo che
egli aveva "scontato a seguito di un mandato di cattura, che non doveva
assolutamente essere emesso, cinque mesi di carcere preventivo che possono
arrecare ad un uomo un danno incalcolabile" e che, nella specie, si
trattava di una ipotesi estrema di errore giudiziario, per la "patologica
interpretazione della norma giuridica". Il Ministero di grazia e
giustizia, convenuto nel giudizio de quo per la condanna al pagamento di una
somma a titolo di riparazione per la carcerazione sofferta, ha
opposto che, allo stato attuale della legislazione (art. 571 del Cod. proc. pen. modificato dalla legge 23 maggio 1960, n. 504),
il diritto alla riparazione é riconosciuto alle vittime degli errori giudiziari
soltanto nel caso in cui il soggetto sia stato condannato con sentenza divenuta
irrevocabile e successivamente la sua non colpevolezza sia stata riconosciuta
in sede di revisione, mentre rimane escluso in ogni altra ipotesi.
Ciò
premesso, per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione
sollevata, il tribunale esprime le considerazioni che seguono:
a) L'art.
24, ultimo comma, della Costituzione assicurerebbe al
cittadino vittima di errori giudiziari un vero e proprio diritto
soggettivo ad una "riparazione", intesa questa non come integrale
risarcimento del danno sofferto, ma come un indennizzo per atto legittimo
indipendentemente da ogni indagine sulla colpa del giudicante: per conseguenza,
l'interessato può agire innanzi al giudice ordinario per la tutela di questo
diritto direttamente riconosciutogli dal precetto costituzionale. La tesi
sostenuta dalla Corte suprema di cassazione (Sez. un.
civ., 30 giugno 1960, n.
1722) circa la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale relativa al vecchio testo dell'art. 571 del Cod.
proc. pen.
e basata sulla asserita natura programmatica e non precettiva
della norma di cui all'art. 24 della Costituzione sarebbe, invece, da
disattendere secondo il reiterato insegnamento della Corte costituzionale, per
il quale la distinzione fra norme precettive e norme
programmatiche "non é decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale,
potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati
casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono
programmatiche" posto che, a parte quelle norme costituzionali che
"si limitano a tracciare programmi generici di incerta e futura
attuazione", non può contestarsi l'esistenza di norme programmatiche
"le quali fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano
sulla intera legislazione" (Corte cost., 14 giugno 1956, n. 1).
Nel caso in esame non sembrerebbe dubbio che il quarto comma dell'art. 24 della
Costituzione, stabilisca un principio fondamentale, come risulterebbe
dalla sua collocazione fra le norme riguardanti "i diritti e doveri dei
cittadini" e dal rapporto con le disposizioni contenute negli altri commi
dello stesso articolo, per le quali non si é mai dubitato che costituiscono
vincoli precisi per il legislatore.
b) Il rinvio
operato dall'art. 24, quarto comma, della Costituzione, alla legge ordinaria
abiliterebbe quest'ultima a regolare esclusivamente
le "condizioni" e i "modi" per l'esercizio del diritto alla
riparazione degli errori giudiziari: vale a dire, esemplificativamente,
limiti di tempo per la proposizione della domanda, riconoscimento con pronuncia
giudiziale della sussistenza dell'errore, ovvero forma
e misura della riparazione, competenza e procedura; ma non anche i presupposti
per l'esistenza del diritto, e cioè il concetto di "errore
giudiziario", che non potrebbe quindi essere ristretto, ammettendosi il
diritto in questione soltanto per alcuni errori e non per altri.
c)
Costituirebbe "errore giudiziario" ogni provvedimento giurisdizionale
che privi il cittadino di uno dei suoi diritti fondamentali (ad esempio, della
libertà personale e dei beni) e che sia successivamente
riconosciuto erroneo da altro, e definitivo, provvedimento giurisdizionale,
senza che vi sia motivo per tracciare una distinzione fra i provvedimenti
emessi nella forma della sentenza e quelli emessi in forma diversa come il
mandato o l'ordine di cattura, e, nell'ambito delle sentenze, fra quelle
irrevocabili ai sensi dell'art. 576 del Cod. proc. pen.
e le altre: del resto, l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, a
maggiore tutela della libertà personale, parifica quanto ad impugnabilità le
sentenze ai "provvedimenti sulla libertà personale".
d) L'art.
571 del Cod. proc. pen., nel testo modificato dalla
legge 23 maggio 1960, n. 504, riservando il diritto alla riparazione solo a
"chi é stato assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza
della Corte di cassazione o del giudice di rinvio" limita il diritto stesso
al caso che l'errore giudiziario sia stato commesso in una sentenza
irrevocabile di condanna (art. 576 del Cod. proc. pen.)
e riconosciuto poi attraverso un giudizio di revisione, mentre non sarebbe
possibile ravvisare alcuna differenza qualitativa circa la sussistenza di un
"errore" fra questa ipotesi e quelle di errore commesso in una
qualsiasi pronunzia giurisdizionale e riconosciuto poi in un grado, od in una
fase successiva del giudizio, fra le quali ultime sarebbe da comprendere anche
il caso in esame, di errore commesso cioè dal giudice istruttore con la
sentenza di rinvio a giudizio ed il mandato di cattura emesso contro
l'imputato, riconosciuto poi attraverso l'assoluzione con formula piena nel
dibattimento.
Sulla
base di questi
argomenti il giudice a quo prospetta come non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale relativa alla norma di cui all'art. 571
del Cod. proc. pen. ed alle disposizioni ad essa conseguenziali, come l'art. 574, che attribuisce la
competenza a decidere sulla domanda di riparazione al giudice della revisione.
Per quanto
concerne la rilevanza della questione proposta, il tribunale fa presente che
dall'applicabilità o meno della norma limitativa impugnata nel giudizio in
corso dipende il rigetto o l'accoglimento della domanda dell'attore diretta ad
ottenere l'attribuzione di una somma a titolo di riparazione dell'errore
giudiziario.
L'ordinanza
é stata ritualmente notificata e comunicata, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo
1967, n. 64.
2. - Si sono
costituiti in giudizio il Gazzola con atto depositato
il 30 marzo 1967, il Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro protempore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri,
entrambi rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, con atti depositati il 17
marzo 1967.
La difesa
del Gazzola ribadisce e
sviluppa gli argomenti già contenuti nell'ordinanza di rinvio, aggiungendo per
quanto attiene alla competenza del giudice a quo che, trattandosi nella specie
di un diritto soggettivo, questo non può che essere fatto valere innanzi
"al giudice naturale, e cioé al tribunale in
prime cure, tribunale giudicante in sede civile".
3. - La
difesa del Ministero di grazia e giustizia illustra preliminarmente la vicenda
processuale svoltasi innanzi al giudice di merito, al fine di sostenere che la
domanda dell'attore tendente nell'atto di citazione ad una somma "a titolo
di risarcimento danni economici e morali" "nello spirito dell'art. 24
della Costituzione e di una forma di interpretazione estensiva
della normativa contenuta nella legge 23 maggio 1960, n. 504" é stata
ampliata nella comparsa conclusionale in direzione dell'art. 28 della
Costituzione ed in relazione ad una forma di responsabilità dello Stato per
atti legittimi, pur se di carattere discrezionale, ma in nessun caso avrebbe
potuto consentire al tribunale adito di pronunciarsi sulla questione sotto il
profilo dell'art. 571 del Cod. proc.
pen., che é riservata alla
esclusiva competenza del giudice penale: la stessa ordinanza di rimessione, pur accennando alla eventuale illegittimità conseguenziale della norma sulla competenza, fonderebbe i
dubbi sulla legittimità costituzionale della normativa impugnata nel fatto che
essa esige un giudizio di revisione per la riparazione dell'errore giudiziario,
non già nella attribuzione di competenza al giudice penale. Cosicché, una eventuale sentenza di accoglimento della Corte
costituzionale sarebbe in ogni caso irrilevante, non potendo né attraverso
l'eliminazione di una disposizione, né con una pronuncia "in quanto"
o "nel senso e nei limiti" sanare l'originario difetto di
giurisdizione.
Come ulteriore motivo di inammissibilità della questione in
esame, l'Avvocatura di Stato deduce ancora che, se la competenza a decidere
sulla riparazione degli errori giudiziari rimane incardinata in sede di
revisione o, quanto meno, di impugnativa penale, la previsione di un indennizzo
per detenzione preventiva darebbe luogo ad un problema insolubile, per
difficoltà sia teoriche che pratiche. Una ipotetica
decisione di accoglimento della Corte costituzionale non potrebbe, inoltre,
consistere nella rimozione di un limite o di una eccezione in una legge
potenzialmente idonea a coprire nella sua completezza l'ambito controverso, ma
dovrebbe dar vita ad una legge nuova, ad una metamorfosi dell'istituto vigente,
che, implicando l'esigenza di nuove o maggiori spese, si porrebbe in contrasto
con il precetto dell'art. 81 della Costituzione. D'altra parte, il semplice
annullamento della normativa impugnata non avrebbe rilevanza per la definizione
del giudizio a quo. La questione sollevata sarebbe invece da risolvere, sempre
ad avviso dell'Avvocatura, sulla base di alcuni
insegnamenti contenuti nella sentenza n. 7 del
1967 della stessa Corte costituzionale, con la quale, negandosi il
carattere meramente programmatico dell'art. 33 della Costituzione, si é ammesso
che anche la norma precettiva possa necessitare di
essere articolata in disposizioni ordinarie che la attuano; si é chiarito che
un sindacato di legittimità costituzionale in tanto é possibile in quanto tali
disposizioni di attuazione o contraddicono al comando costituzionale, o ne
divergano in tutto od in parte, o ne distorcano lo scopo; e si é riconosciuto
al tempo stesso al legislatore ordinario una sorta di potere discrezionale,
procedente dalla ragion politica, di far uso del proprio giudizio nella
determinazione delle fasi e dei tempi di attuazione del dettato costituzionale.
Nel merito
la questione sarebbe infondata, in quanto, come emergerebbe
dai lavori preparatori, il costituente nel formulare l'ultimo comma dell'art.
24 avrebbe preso le mosse dall'istituto della revisione del giudicato penale
così come in quel tempo esistente, considerando cioé
errore giudiziario soltanto quello in materia penale e non quello in materia
civile, stabilendo che la riparazione dovesse perdere l'umiliante
qualificazione "a titolo di soccorso" per assumere quella di
indennizzo per responsabilità dello Stato, ma riservando all'apprezzamento del
legislatore ordinario la configurazione e la disciplina di altre possibili
ipotesi di errore, senza peraltro dettare in argomento a questi fini
un'indicazione tassativa od un comando univoco.
Del resto -
prosegue la difesa del Ministero di grazia e giustizia - il problema
dell'indennizzo alla vittima di una sentenza di condanna ingiusta sarebbe
concettualmente diverso da quello della detenzione preventiva di innocenti. Nel primo caso, infatti, non esistendo nel
giudice alcun potere discrezionale, il diritto di libertà del cittadino non si
affievolisce in interesse legittimo, cosicché, revocata la sentenza, esso esige
come tale una riparazione; nel secondo caso, la incertezza
sull'esistenza e sulla imputabilità del reato implica un apprezzamento
discrezionale, se non addirittura di convenienza e di opportunità, sugli
elementi di cui l'inquirente dispone in attesa che siano passati al vaglio
dell'organo giudicante: apprezzamento che dà luogo ad un necessario
affievolimento del diritto di libertà.
Non sarebbe
dubbio, infine, ad avviso dell'Avvocatura, che l'espressione "errore
giudiziario" nel suo preciso valore e significato tecnico sia stata intesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza da quando
l'Italia ha una codificazione penale con riferimento esclusivo all'errore
accertato in sede di revisione.
4. - La
stessa Avvocatura di Stato, nell'atto di intervento
per il Presidente del Consiglio dei Ministri si riporta ampliandoli agli
argomenti già svolti in difesa dell'Amministrazione di grazia e giustizia e
rileva, in particolare, che il legislatore ordinario con la legge 23 maggio
1960, n. 504, si é proposto il fine di adeguare l'istituto della riparazione al
precetto costituzionale, ma, pur ponendosi il problema che qui interessa, non
ha ritenuto di ampliare il concetto di errore giudiziario nel senso voluto dal
giudice a quo: sembrerebbe quindi azzardato attribuire al Parlamento la
deliberata intenzione di creare una legge incostituzionale proprio nel momento
in cui si accingeva ad armonizzare questo istituto con l'art. 24 della
Costituzione. Aggiunge, da ultimo, che il concetto di errore
giudiziario, come si é inteso nella normativa impugnata, non sarebbe peregrino,
ma comune alla maggioranza dei Paesi stranieri, fra i quali anche quelli di
sicura democrazia come
5. - Con
successiva memoria, depositata il 7 novembre 1968, la difesa del Gazzola insiste nelle deduzioni già svolte e nelle
conclusioni già formulate. In particolare, con riferimento al problema della
competenza del giudice a quo, ricorda che anche la norma di cui all'art. 574 Cod. proc. pen., attributiva della competenza a conoscere della
riparazione per l'errore giudiziario al giudice penale, forma oggetto della
questione sollevata e fa notare che l'attività giurisdizionale é unica e non
pluralistica nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per cui il giudice
conosce di tutte le norme necessarie alla emanazione del provvedimento. Circa
il merito della questione, argomenta dall'esame dei lavori preparatori in
Assemblea costituente e dal contesto delle altre norme
costituzionali sui diritti fondamentali che l'art. 24, comma quarto, della
Costituzione concreta una ulteriore tutela della intangibilità dei diritti del
cittadino, primo fra tutti quello della libertà individuale. Premessa, poi, la irrilevanza della distinzione fra norme precettive e programmatiche ai fin della dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle leggi ordinarie con esse contrastanti,
sostiene che la norma in questione avrebbe comunque natura precettiva
in quanto conferisce un diritto soggettivo al cittadino che abbia subito la
violazione: per conseguenza, nel caso di una eventuale lacuna nella
legislazione esistente, potrebbe fondarsi direttamente su di essa il titolo
della riparazione. L'errore giudiziario, infatti, secondo
Costituzione non sarebbe da intendere come errore di giudicato, ma
costituirebbe l'attuazione di un principio innovatore in relazione ai diritti
del cittadino ed alla responsabilità dello Stato nell'esercizio della sua
attività giudicante, conformemente al tradizionale significato di questa
espressione, sul quale non avrebbe inciso la normativa del codice penale del
1930 che, senza introdurre una diversa e più restrittiva concezione, si sarebbe
unicamente limitata a disciplinare alcune ipotesi.
6. - Anche l'Avvocatura di Stato ha depositato in pari data, una
memoria illustrativa, confermando gli argomenti e le conclusioni già precisate.
7. -
All'udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Dev'essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Secondo la sua costante giurisprudenza
questa Corte non può, infatti, sindacare la sussistenza dei presupposti
processuali richiesti per la valida instaurazione del giudizio a quo, anche a
prescindere dal rilievo che, nella specie, l'ordinanza di rimessione
espressamente denuncia, tra l'altro, proprio l'art. 574 del Codice di procedura
penale, che demanda la competenza a conoscere delle istanze
di riparazione degli errori giudiziari al solo giudice di rinvio in sede di
giudizio di revisione ovvero, nel caso di annullamento senza rinvio, alla Corte
di cassazione penale.
2. - Nel
merito, la questione non é fondata. L'ultimo comma dell'art. 24 della
Costituzione enuncia un principio di altissimo valore
etico e sociale, che va riguardato - sotto il profilo giuridico - quale
coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei "diritti
inviolabili dell'uomo" (art. 2), assunto in Costituzione tra quelli che
stanno a fondamento dell'intero ordinamento repubblicano, e specificantesi
a sua volta nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli diritti
individuali di libertà, ed anzitutto e con più spiccata accentuazione a quelli
tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalità umana. É nel quadro del sistema complessivamente risultante dagli
accennati principi costituzionali, che la norma dell'art. 24, prescrivente che
la legge debba determinare "le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari", assume portata sostanzialmente innovatrice
rispetto alla preesistente legislazione italiana, nella quale tale riparazione
finiva per ridursi alla sola revisione della sentenza irrevocabile di condanna,
che fosse posteriormente riconosciuta ingiusta, cui poteva tutt'al
più accompagnarsi, in una ristretta serie di casi (che neppure coprivano
l'intera area delle ipotesi di revisione), una "riparazione pecuniaria a
titolo di soccorso", subordinata per giunta all'accertamento discrezionale
dello stato di bisogno del richiedente o della di lui famiglia (art. 571 del
Codice di procedura penale, nel testo originario).
Ciò
premesso, deve tuttavia rilevarsi che, per la sua formulazione in termini estremamente generali, il principio della riparazione degli
errori giudiziari postula l'esigenza di appropriati interventi legislativi,
indispensabili per conferirgli concretezza e determinatezza di contorni,
dandogli così pratica attuazione. Il diffuso convincimento di tale necessità
traspare del resto, quando non é esplicitamente dichiarato, dagli stessi lavori
parlamentari che sboccarono nella legge 23 maggio 1960, n. 504, di cui é
questione nel presente giudizio, come pure dai progetti successivamente
presentati e dalle relazioni illustrative dei proponenti.
Come
chiaramente risulta dalle espressioni adoperate,
infatti, l'ultimo comma dell'art. 24 é disposizione rivolta al legislatore, cui
prescrive il raggiungimento di un certo fine e perciò l'adozione di discipline
conformi al principio affermato e idonee a renderlo effettivamente operante. E poiché tale natura del principio enunciato nell'art. 24 non osta
all'esercizio del sindacato di legittimità costituzionale, di competenza di
questa Corte, deriva da quanto osservato che, ove la nuova disciplina
legislativa fosse in contrasto con il principio stesso, dovrebb'essere
dichiarata costituzionalmente illegittima. Ma
una siffatta evenienza non ricorre nella specie.
3. - Invero,
anche se fosse fondato l'assunto dal quale muove l'ordinanza del tribunale di
Milano, che cioè il precetto costituzionale avrebbe
fatto propria una lata nozione dell'errore
giudiziario, comprensiva di ogni provvedimento dell'autorità giudiziaria,
"che privi il cittadino di uno dei suoi diritti fondamentali (ad esempio,
della libertà personale e dei beni) e che sia successivamente riconosciuto
erroneo", non per questo verrebbe meno la necessità di dettare per le
varie e più particolari ipotesi, pur rientranti tutte, stando all'assunto,
entro un'unica figura complessiva, norme a ciascuno adeguate e perciò
eventualmente differenziate (quanto meno limitatamente alle concrete modalità
per l'esercizio del diritto alla riparazione), del tipo per l'appunto di quelle
esemplificate nella stessa ordinanza al punto 2 della motivazione ("limiti
di tempo per la proposizione della domanda, riconoscimento con pronuncia
giudiziaria della sussistenza dell'errore, ... forma e misura della
riparazione, competenza e procedura").
Ne segue che
una legge che si limiti a dare attuazione parziale (o un inizio di attuazione) al principio costituzionale, non per questo
può dirsi incostituzionale, purché - beninteso - non sia tale da precludere
comunque ulteriori estensioni dell'istituto ad altre e diverse ipotesi, oltre
quella regolata: circostanza, questa, che non si verifica nel caso della
Novella del 1960, come venne anche esplicitamente affermato durante la
discussione parlamentare del relativo disegno di legge (Atti Camera Deputati,
II Legislatura, IV Commissione giustizia in sede legislativa, seduta del 3
dicembre 1958). Ché anzi, così stando le cose, la
necessità poco sopra rilevata di norme legislative di attuazione, almeno e
sicuramente per gli aspetti in largo senso strumentali, sta a mostrare come una
eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale che si fondasse sulla
sola parzialità della disciplina, rischierebbe intanto di condurre ad un
regresso della situazione normativa, riaprendo un vuoto che non sarebbe
colmabile in sede di interpretazione.
4. - Ma
l'interposizione di norme legislative di attuazione si
rivela, a ben guardare, necessaria anche per quel che concerne gli elementi
sostanziali dell'istituto, poiché né la dizione testuale della norma né le
risultanze dei lavori preparatori consentono di ritenere con sufficiente
certezza che il Costituente abbia in realtà aderito all'una o all'altra nozione
dell'errore giudiziario. É noto come si sia talvolta dubitato se l'ultimo comma
dell'art. 24 abbia esclusivo riferimento alla materia penale (come potrebbe
trarsi dagli atti della Costituente e sarebbe più conforme alla tradizione
dottrinale) od invece si estenda all'intero campo della funzione
giurisdizionale (argomentando invece dalla collocazione
della norma nel contesto di un articolo che ha riguardo, in tutte le sue
restanti disposizioni, a qualsiasi tipo e specie di giudizi).
Anche limitatamente alla materia penale,
che sola viene in considerazione nel presente giudizio, così come sarebbe
lecito affermare che, per l'art.
Né argomento
decisivo in favore della seconda alternativa potrebbe
desumersi coordinando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 24 con l'art.
13, e sottolineandone in tal modo l'aspetto di rafforzamento ed ulteriore
presidio delle garanzie della libertà personale, poiché lo stesso art. 13
riproporrebbe a sua volta il problema, che spetta al legislatore risolvere, se
l'istituto della riparazione degli errori giudiziari debba restringersi ai casi
di carcerazione ove intervenga o sia intervenuta sentenza irrevocabile di
condanna, o debba invece comprendere qualunque caso di carcerazione preventiva,
ingiustamente scontata.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 571, primo comma, del Codice di procedura
penale, così come modificato dall'art. 1 della legge 23 maggio 1960, n. 504, e
delle disposizioni conseguenti, sollevata con ordinanza del 15 dicembre 1966
dal tribunale di Milano, in riferimento all'art. 24, quarto comma, della
Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 15 gennaio 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe
VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo
CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria
il 24 gennaio 1969.