Ordinanza n. 130 del 1968
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ORDINANZA N. 130

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 5 giugno 1968, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a seguito delle deliberazioni dell'E.R.A.S. (ora E.S.A.) 9 agosto 1967, n. 919, e 10 agosto 1967, n. 920, rispettivamente di approvazione del regolamento organico per il personale impiegatizio e per il personale operaio, della deliberazione 3 aprile 1968, n. 141, con la quale l'Ente ha ritenuto di prendere atto della esecutività dei regolamenti organici anche in mancanza dell'approvazione da parte dell'Assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli atti successivi, nonché del comportamento dello stesso Assessorato, in ordine all'approvazione delle delibere predette.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;

Udita nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1968 la relazione del Giudice Angelo De Marco;

Uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avvocato Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.

Ritenuto che occorre, in via preliminare, prendere in considerazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, sollevata dall'Avvocatura dello Stato perché esso disciplinerebbe materia alla quale non si estende la competenza legislativa esclusiva conferita alla Regione dall'art. 14 dello Statuto speciale;

che circa l'ammissibilità della questione non può esservi dubbio in quanto la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (sentenze n. 74 del 1960, n. 68 del 1962, e n. 75 del 1965) ha affermato che, anche nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, possono essere sollevate, in via incidentale, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, questioni relative alla legittimità delle leggi da applicare;

che altrettanto é a dirsi circa la rilevanza:

il conflitto sollevato dallo Stato ha per oggetto il mancato adempimento, da parte dell'Assessore del ramo, del dovere di agire di concerto col Ministro per il tesoro, preveduto dagli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778; l'art. 22 sopra citato consente che le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A., pur se aventi per oggetto regolamenti organici per il personale, diventino esecutive senza quel previo concerto;

é, quindi, chiaro che non si può risolvere il sollevato Conflitto se prima non si accerti se il detto art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, sia o non costituzionalmente legittimo;

che la riferita questione non appare manifestamente infondata;

che occorre rinviare alla soluzione della sollevata questione ogni pronunzia circa l'ammissibilità del presente giudizio per conflitto di attribuzione;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

salva ogni altra questione circa l'ammissibilità e il merito del ricorso;

1) dispone la trattazione davanti ad essa della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, per esorbitanza dai poteri conferiti alla Regione dagli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778;

2) ordina il rinvio del presente giudizio, perché possa essere trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente, ferma restando l'ordinanza di sospensione 2 luglio 1968, n. 82;

3) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione siciliana e sia comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

5) assegna alle parti il termine di venti giorni, decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per il deposito delle deduzioni sulla questione di legittimità costituzionale di cui al n. 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE

 

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1968