Sentenza n. 111 del 1968
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SENTENZA N. 111

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 535, concernente la revoca delle concessioni di medaglie al valore a favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1966 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Lionetti Edgardo, iscritta al n. 71 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento penale a carico di Lionetti Edgardo, imputato del reato di cui all'art. 498 del Codice penale, per essersi fregiato dei distintivi di due medaglie d'argento e di una di bronzo al valor militare, a lui conferite per atti compiuti nella guerra civile di Spagna e successivamente revocate, il pretore di Roma, con ordinanza del 3 marzo 1966 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 1 e dell'art. 2 del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 535, recante norme per la revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità.

Secondo l'ordinanza la revoca delle concessioni di decorazioni al valor militare e dell'Ordine Militare di Savoia, e la cessazione delle pensioni e dei soprassoldi relativi, per gli appartenenti alla disciolta milizia fascista, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione. La violazione del principio di eguaglianza deriverebbe dalla non giustificata discriminazione fra le unità italiane - esercito, marina, aeronautica - che parteciparono alla guerra di Spagna, e la milizia, la quale, considerata per la legge del 1924 una delle Armi dell'esercito, e normalmente comandata anche da ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo, operò accanto ad esse. La violazione del principio di irretroattività della legge penale deriverebbe dal fatto che la legge impugnata avrebbe equiparata l'appartenenza alla milizia ad un fatto illecito tanto da infliggere una sanzione collettiva, pei un atto che non costituiva reato al tempo in cui fu commesso. Per giungere a questa conclusione, l'ordinanza ritiene che la privazione delle decorazioni e delle pensioni, conseguente - secondo il Codice penale militare - alla pena accessoria della degradazione, previa condanna penale per alcuni reati infamanti, sarebbe essa stessa una punizione, sancita sul semplice presupposto della appartenenza alla milizia.

L'ordinanza é stata comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 4 maggio 1966.

Nel presente giudizio non vi é stata costituzione delle parti, sicché la questione é stata decisa in camera di consiglio.

 

Considerato in diritto

 

La Corte ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2 del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 535, che dispongono la revoca delle concessioni di decorazioni al valor militare e dell'Ordine militare di Savoia a favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità, in dipendenza di atti compiuti nella guerra di Spagna; e dispongono altresì la cessazione delle corrispondenti pensioni e dei soprassoldi.

La revoca delle concessioni sopraindicate trae origine da una valutazione di carattere prettamente politico dell'opera svolta, nella guerra di Spagna, dagli appartenenti alla milizia fascista, per i quali quella guerra rappresentò un fatto ideologico ritenuto incompatibile col nuovo ordinamento giuridico consacrato successivamente nella Costituzione. Tale valutazione, poiché fatta dal legislatore nell'esercizio del potere discrezionale allo stesso consentito entro i limiti segnati dall'ordinamento dell'epoca, sfugge al sindacato di questa Corte, la quale non deve neppure prendere in considerazione le argomentazioni di carattere politico, di cui non é immune l'ordinanza di rimessione.

La Corte rileva altresì che la legge impugnata, emanata nell'agosto 1945, ha avuto per sua natura immediata applicazione e la revoca ha esaurito i suoi effetti prima della entrata in vigore della Costituzione, che ha trovato in questa materia un ordinamento stabilizzato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 535, recante norme per la "revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità" sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione con ordinanza 3 marzo 1966 del pretore di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzione, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -  Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI 

 

 

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1968.