Sentenza n. 94 del 1968
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SENTENZA N. 94

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 15 novembre 1967 e riapprovata il 6 dicembre 1967, recante "ulteriore autorizzazione di spesa per la costruzione dell'edificio sede del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22 dicembre 1967, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 35 del Registro ricorsi 1967.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige;

udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il ricorrente, e l'avv. Renato Ballardini, per la Regione Trentino-Alto Adige.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso del 20 dicembre 1967, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ed il conseguente annullamento, del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 15 novembre 1967, e riapprovato, in seguito a rinvio, il 6 dicembre 1967, concernente "ulteriore autorizzazione di spesa per la costruzione dell'edificio sede del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano".

Secondo tale disegno di legge, la ulteriore spesa di 370 milioni di lire per la costruzione del suindicato edificio, trova copertura in un mutuo da estinguere in venti semestralità costanti posticipate, a partire dall'esercizio finanziario 1967. Per il pagamento delle rate si provvede nell'esercizio 1967 mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1967; e, negli ulteriori esercizi finanziari mediante una aliquota della disponibilità di bilancio derivante dalla cessazione dell'onere di 43 milioni, per l'ammortamento di un precedente mutuo di 600 milioni, autorizzato dalla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3.

Si sostiene nel ricorso che il disegno di legge impugnato viola l'art. 81 della Costituzione perché non prevede una idonea copertura della maggiore spesa, per gli esercizi successivi al 1967. Il precetto costituzionale non può dirsi soddisfatto destinando a copertura della spesa le disponibilità di bilancio che dovrebbero risultare per effetto della cessazione dell'onere relativo all'ammortamento del mutuo precedente. Innanzi tutto perché la futura diminuzione del passivo non può essere considerata l'equipollente di una nuova entrata oppure di una riduzione dell'importo stanziato per altra spesa che venga effettivamente diminuita. Il riferimento alla previsione della cessazione di una spesa equivale al generico rinvio alle disponibilità di bilancio nel quale la diminuzione del passivo potrà risultare compensata dalla lievitazione di altre spese. Inoltre il precedente mutuo era stato autorizzato con legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3, la quale, essendo legge di bilancio, non poteva prevedere nuove spese: di conseguenza la estinzione del precedente mutuo non lascia in vita maggiori o nuove entrate sostanziali, ma soltanto eventuali disponibilità di bilancio.

Con l'atto di costituzione del 9 gennaio 1968, il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige chiede che il ricorso venga rigettato.

Premesso che l'art. 81 della Costituzione non prescrive che, ad ogni nuova spesa, faccia riscontro una nuova entrata, ma dispone che, per la copertura della nuova spesa siano indicati i mezzi per farvi fronte, sostiene che rientrano fra tali mezzi anche le nuove economie di bilancio. Nel caso in esame il rinvio alla disponibilità di bilancio risultante da una precisa e specifica minore spesa, rappresenta proprio quella equilibrata operazione di compensazione con nuove spese, che costituisce l'essenza delle facoltà attribuite all'amministratore.

Si deve inoltre tener presente che la legge impugnata ottempera alla necessità di rispettare un preciso obbligo derivante dall'art. 9 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, secondo il quale le spese previste in bilancio devono essere contenute, nel loro ammontare complessivo, entro i limiti delle entrate previste, in modo che il bilancio risulti in pareggio; con la conseguenza che, allorquando sussista una specifica disponibilità di bilancio, quale sarebbe quella risultante dalla cessazione di una spesa pluriennale, l'amministratore regionale é costretto a provvedere ad un nuovo impegno, senza di che il bilancio non potrebbe risultare in pareggio.

Pur essendo esatto che la legge 31 gennaio 1956, n. 3, approvata per altro dal Ministero dell'interno, non poteva prevedere, quale legge di bilancio, la nuova spesa relativa al precedente mutuo, la eventuale illegittimità di essa non può tuttavia avere nessuna influenza sulla legge ora impugnata, in quanto l'estinzione di un impegno di spesa, anche illegittimamente assunto, produce sempre l'effetto di liberare, di rendere disponibile, una somma, che può avere legittimamente una nuova destinazione.

A questi argomenti replica l'Avvocatura generale dello Stato, con la memoria del 30 aprile 1968, rilevando che nella specie si tratta di accertare se l'economia conseguente alla cessazione di una spesa non continuativa sia valido mezzo di copertura di una nuova spesa, in quanto nella sentenza n. 1 del 1966, la Corte costituzionale ha dato risposta affermativa per il caso in cui l'economia derivi dalla cessazione di spese continuative. Nel caso che ne occupa, invece, quella che viene a cessare é peraltro una legge di spesa non continuativa, e cioè di durata limitata.

insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

La censura mossa al disegno di legge 15 novembre-6 dicembre 1967 della Regione Trentino-Alto Adige, di violazione dell'art. 81 della Costituzione per mancanza di mezzi di copertura della spesa relativa alle rate di ammortamento del mutuo di 370 milioni, non é fondata.

Per la ulteriore spesa di costruzione dell'edificio destinato a sede dei vigili del fuoco di Bolzano, il legislatore regionale ha autorizzato l'accensione di uno o più mutui reperendo i fondi occorrenti per pagare le rate di ammortamento: ha provveduto alla copertura per l'esercizio in corso, ed ha poi utilizzato, per gli esercizi successivi, una entrata di bilancio di cui poteva disporre in modo certo e sicuro, essendo di già estinto il precedente mutuo decennale, di 600 milioni di lire, autorizzato con legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3, ed essendo rimasta in tal modo non più impegnata la somma annua di 43 milioni.

Ritiene la Corte che l'art. 81 della Costituzione sia stato rispettato, dal momento che sono stati trasferiti al nuovo mutuo i mezzi di copertura, esistenti di fatto e permanenti dopo la cessazione della spesa relativa al precedente mutuo. L'economia di bilancio derivante dalla riduzione o dalla cessazione di una spesa costituisce mezzo valido di copertura per nuove spese - come ha gia ritenuto questa Corte con la sentenza n. 1 del 1966 - allorché appaia sufficientemente sicura secondo le previsioni.

Non può sostenersi che la legge impugnata abbia fatto un generico rinvio alle disponibilità di bilancio, - siccome afferma l'Avvocatura generale dello Stato - quando invece fa riferimento ad una somma precisa, che ha una sua individualità, perché deriva dalla cessazione di una precedente spesa. La quale spesa ebbe la sua effettiva copertura fra le entrate di bilancio, anche se la legge regionale n. 3 del 1956 nulla aveva disposto in proposito. Ciò risulta provato - fra l'altro - anche dallo stato di previsione della entrata e dalla spesa per l'esercizio finanziario 1958, approvato con decreto del Ministro dell'interno n. 649 del 17 aprile 1958 (Stato di previsione della spesa, Titolo secondo, Categoria seconda, Capitolo 163). I relativi mezzi di copertura, attinti alle entrate ordinarie avevano caratteristica di continuità; e, una volta estinto il mutuo cui si riferivano, sono rimasti disponibili. La Corte non può disconoscere, a questo proposito, l'importanza, che nella fattispecie, assume la norma dell'art. 9 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, la quale prescrive che le spese non possono superare le entrate della Regione, in modo da assicurare il pareggio del bilancio. Pur non essendo esatta la tesi che, allo scopo di mantenere tale pareggio, il legislatore regionale abbia l'obbligo di dare una destinazione immediata a qualsiasi eccedenza di entrata, la norma giova a dare sufficiente garanzie che i 43 milioni di lire annui, relativi all'ammortamento del mutuo del 1956, erano compresi fra le entrate ordinarie ed erano disponibili per nuove spese.

Non vale osservare che soltanto la cessazione di una spesa continuativa può dare certezza e garanzia di buona copertura: quando il legislatore fa una previsione dei mezzi occorrenti per le esigenze degli anni futuri e ritiene una economia di bilancio sicura ed idonea, il sindacato di costituzionalità non può essere fondato su siffatti schemi ma deve arrestarsi alla constatazione della sussistenza di una attendibilità di effettiva economia Attendibilità che nella specie, per le precedenti considerazioni, certamente sussiste.

Questa considerazione, connessa all'altra sopra esaminata dell'art. 9 della legge regionale n. 17 del 1951, vale a dissipare anche qualsiasi dubbio in merito ai riflessi che possa esercitare sulla legge impugnata la precedente legge regionale n. 3 del 31 gennaio 1956, la quale, essendo legge di bilancio, non poteva autorizzare nuove spese. La legge del 1956, ha avuto piena esecuzione ed efficacia fino all'esaurimento, ed ha conseguito tutti i suoi effetti. Dalla cessazione di questi ultimi dopo un decennio si é poi generata una economia, alla quale la nuova legge, che é legge sostanziale, é venuta a dare una destinazione e, quindi, ha finito col regolarizzare le partite di entrata e di spesa, che dalla prima legge traevano origine.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 15 novembre 1967 e riapprovato, in seguito a rinvio, il 6 dicembre 1967, concernente "ulteriore autorizzazione di spesa per la costruzione dell'edificio sede del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano", proposta in riferimento all'art. 81 della Costituzione col ricorso indicato in epigrafe del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

 

Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI

 

 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1968.