Sentenza n. 67 del 1968
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SENTENZA N. 67

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 567 (trasferimento all'E.N.E.L. di impresa elettrica), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1966 dal Tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Lupieri Giuseppe e l'E.N.E.L., iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966.

Visti gli atti di costituzione di Lupieri Giuseppe e dell'E.N.E.L.;

udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del Giudice Antonio Manca;

udito l'avv. Leopoldo Piccardi, per l'E.N.E.L.

 

Ritenuto in fatto

 

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n. 567 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1965, n. 136), é stata trasferita all'E.N.E.L. l'impresa elettrica Giuseppe Lupieri, in attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (concernente la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica) e della legge 27 giugno 1964, n. 452 (concernente il rinnovo della delega al Governo e norme integrative della legge del 1962).

In seguito a questo provvedimento il titolare dell'impresa conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Udine l'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.), chiedendo la restituzione del complesso aziendale espropriato e deducendo l'illegittimità costituzionale del decreto anzidetto sotto vari profili.

Il Tribunale, con ordinanza del 21 aprile 1966, respinte, per manifesta infondatezza, alcune delle dedotte eccezioni, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, l'eccezione concernente l'eccesso della delegazione contenuta nell'art. 4, n. 10, della legge del 1962 e nell'art. 1 della successiva legge del 1964. Ciò in relazione ai criteri direttivi stabiliti dall'art. 4, n. 8, della legge del 1962, che esonera dal trasferimento all'E.N.E.L. le imprese che non abbiano prodotto, oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959 - 60 più di 15 milioni di chilowattore per anno; e dall'art 5 della legge del 1964, che esclude dall'esonero di cui al citato art. 4 le imprese produttrici che, pur nei limiti del potenziale anzidetto, abbiano tuttavia distribuito energia acquistata da terzi, salvo le eccezioni in detto articolo prevedute.

Nell'ordinanza si dà atto che, nella specie, non é contestato dalle parti che l'impresa Lupieri nel biennio di riferimento 1959 - 1960 non ha prodotto più di 3 milioni di chilowattore per anno. Si ricorda che l'E.N.E.L. ha esibito copia della dichiarazione di censimento fatta dal Lupieri al Ministero dell'industria e commercio, dalla quale si dedurrebbe che l'impresa espropriata avrebbe distribuito, insieme a quella di propria produzione, energia elettrica acquistata da terzi; e che perciò secondo la difesa dell'E.N.E.L. non avrebbe potuto beneficiare dell'esonero dal trasferimento, ai sensi delle disposizioni predette.

Per contrastare l'assunto dell'ente convenuto era stata ammessa una prova testimoniale, richiesta dall'attore e diretta ad acquisire in giudizio gli accertamenti al riguardo compiuti dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Udine Spiega, in proposito, il Tribunale, che in base alle dichiarazioni testimoniali sarebbe stato accertato che a Coseano esistevano un'impresa individuale Giuseppe Lupieri (assoggettata ora ad espropriazione) ed una società idroelettrica per azioni Lupieri (S.A.I.L.), con due distinti impianti di produzione, elettricamente collegate con una linea di proprietà della S.A.I.L.

L'energia prodotta dall'impresa Lupieri sarebbe stata preevata dalla Società Friulana di Elettricità (S.F.E. alla quale é succeduto l'E.N.E.L.) e dalla società per azioni idroelettrica Lupieri (S.A.I.L.). In taluni periodi l'impresa Lupieri avrebbe integrato la quantità di energia di propria produzione con quantitativi forniti dalla detta Società Friulana di Elettricità (S.F.E., oggi E.N.E.L.) per trasmetterla alla S.A.I.L. Da questa società, l'impresa dell'attore avrebbe ricevuto in restituzione i superi notturni o cascami, che avrebbe ceduto dapprima alla S.F.E. poi all'E.N.E.L.

In base a tali risultanze il Tribunale ha ritenuto, in fatto, che il Lupieri non avrebbe mai distribuito energia elettrica (nonostante l'improprietà terminologica risultante dalle dichiarazioni dello stesso Lupieri al Ministero dell'industria e commercio), ma venduto in blocco tale energia, mediante linee ad alta tensione, non disponendo di rete di distribuzione.

E dal punto di vista giuridico ha posto in rilievo la differenza fra distribuzione di energia elettrica e vendita della medesima: distinzione contenuta nella stessa legge e che sarebbe altresì confermata dalla differenza di prezzo, minore nella vendita e notevolmente superiore nella distribuzione per il consumo.

D'altra parte, secondo il Tribunale, non avrebbe rilevanza, in senso contrario alla tesi dell'attore, la fornitura alla cartiera Querini. Si tratterebbe (come pure risulterebbe dalle dichiarazioni testimoniali) di forniture effettuate per un breve periodo, non direttamente, bensì attraverso la S.A.I.L. e non comporterebbe distribuzione, non riguardante pluralità di utenti.

Parimenti non avrebbe alcuna rilevanza il fatto che l'attore, nel periodo di magra del canale di Ledra, avrebbe acquistato energia dalla S.F.E. e poi dall'E.N.E.L., poiché farebbe difetto, anche in questo caso, il presupposto della distribuzione, e si tratterebbe di un acquisto occasionale e non ricorrente; tale cioè da non impedire l'esonero ai sensi dell'art. 5 ultima parte della legge del 1964.

Tutto ciò premesso il Tribunale, sospendendo il giudizio, ha rimesso gli atti a questa Corte per la soluzione della questione della legittimità costituzionale del decreto di esproprio, in relazione all'art. 5 della legge del 1964.

L'ordinanza, eseguite le prescritte notificazioni e comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 15 ottobre 1966.

In questa sede si é costituito il Lupieri, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Pellizzer e Andrea Tabet, depositando le deduzioni il 7 settembre 1966. Si é pure costituito l'E.N.E.L., rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo Piccardi, depositando le deduzioni il 3 novembre 1966.

La difesa del Lupieri accenna, in via preliminare, ad un difetto di delega per quanto riguarda i casi di trasferimento preveduti nell'art. 5 della legge del 1964, in quanto questa legge (art. 1) non ripeterebbe, per detti casi, la delega contenuta nel n. 10 dell'art. 4 della precedente legge del 1962 per i casi da essa contemplati. Donde un altro profilo di illegittimità costituzionale, in quanto il decreto di trasferimento, fondato nell'art. 5 della legge del 1964, sarebbe emesso senza delega.

Nel merito la predetta difesa si riporta, in sostanza, alle osservazioni contenute nell'ordinanza.

All'obiezione dell'E.N.E.L. che l'impresa Lupieri, nel biennio 1959-1960, avrebbe venduto una quantità di energia maggiore di quella prodotta, cedendo energia acquistata da terzi, risponde riferendosi ai chiarimenti contenuti nelle deposizioni testimoniali. Nel senso cioè che, se é vero che il Lupieri avrebbe ceduto anche energia acquistata, non sarebbe altrettanto vero che tale energia abbia distribuito. Su questo punto, richiamandosi anche ad altre disposizioni legislative, insiste nel porre in rilievo, come già aveva fatto l'ordinanza, la differenza tra vendita e distribuzione.

Si fa altresì notare che, anche ammesso (come avrebbe sostenuto l'E.N.E.L. nel corso del giudizio di merito), che nella disciplina stabilita con la legge del 1962 sarebbe insito il concetto di escludere dall'esonero le imprese meramente distributrici e che tale concetto sarebbe stato meglio precisato e reso più rigoroso con l'art. 5 della legge del 1964, ciò tuttavia non escluderebbe che debba ritenersi costantemente operante l'attività di distribuzione secondo la distinzione e i chiarimenti contenuti nell'ordinanza.

Conclude quindi chiedendo che il decreto di trasferimento sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La difesa dell'E.N.E.L. osserva che l'intento del legislatore del 1962 sarebbe stato quello di esonerare dal trasferimento soltanto le imprese che producono energia, indipendentemente dal fatto della distribuzione, mentre avrebbe assoggettato ad espropriazione quello di mera distribuzione e di intermediazione, le quali acquistano l'energia da altri produttori.

La successiva legge del 1964, con l'art. 5, avrebbe meglio precisato e reso più rigoroso tale criterio, escludendo dall'esonero le imprese (che prima ne godevano), le quali, anche parzialmente, avessero acquistato energia da terzi, con le eccezioni espressamente prevedute.

Rileva quindi che l'impresa Lupieri, secondo la sua stessa dichiarazione, avrebbe venduto non soltanto l'energia da essa prodotta, ma anche quella acquistata da altri produttori. Acquisto che non si sarebbe verificato per motivi occasionali e non ricorrenti, cioè secondo l'eccezione preveduta dalla legge (art. 5 della legge del 1964).

Ricorrendo quindi le condizioni per il trasferimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 452 del 1964, conclude per la dichiarazione d'infondatezza della questione.

Con memoria, depositata il 27 marzo 1968, la difesa dell'E.N.E.L. contesta la proponibilità in questa sede dell'eccezione preliminare prospettata dalla difesa del Lupieri, poiché si tratterebbe di questione nuova, non enunciata nell'ordinanza di rimessione e comunque non fondata, data la formulazione delle disposizioni legislative (art. 1 della legge del 1964).

Nel merito conferma e illustra le tesi enunciate nelle deduzioni.

La difesa del Lupieri non ha depositato memoria.

 

Considerato in diritto

 

1. - Come si é in precedenza riferito la difesa del Lupieri deduce, preliminarmente, la illegittimità del decreto di trasferimento dell'impresa all'E.N.E.L. (18 marzo 1965, n. 567), in quanto tale decreto é stato emanato in relazione al caso preveduto dall'art. 5 della legge n. 452 del 1964, per il quale non sarebbe stata rinnovata la delega contenuta nell'art. 4, n. 10, della legge n. 1643 del 1962.

Si tratta peraltro, come ammette la stessa difesa del Lupieri, di questione non prospettate nell'ordinanza di riscossione e che quindi non può essere presa in considerazione in questa sede.

2. - Nel merito, il dubbio sollevato dal Tribunale circa la legittimità costituzionale del decreto di trasferimento all'E.N.E.L. dell'azienda elettrica, della quale era titolare il Lupieri, per eccesso dai limiti della delega, non può ritenersi fondato.

Occorre premettere che, nell'istituire l'Ente per l'energia elettrica, la legge fondamentale n. 1643 del 1962 (art. 1, primo comma) gli ha riservato, nell'ambito del territorio nazionale, un complesso di attività concernenti la produzione, l'importazione e l'esportazione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la vendita della energia stessa da qualsiasi fonte prodotta. E ciò per le finalità, di interesse generale (art. 1, terzo comma), dell'utilizzazione coordinata e del potenziamento degli impianti, nell'intento di assicurare, con minimi costi di gestione, una disponibilità di energia elettrica adeguata, per quantità e prezzo, alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese. Ed é appunto per il conseguimento di tali finalità che la legge (art. 1, quarto comma), stabilisce, come regola, il trasferimento, in proprietà dell'Ente, delle imprese elettriche, che esercitano le attività di cui all'art. 1.

Sono tuttavia consentite alcune eccezioni, e fra queste, l'eccezione contenuta nell'art. 4, n. 8, che esonera dal trasferimento le cosiddette piccole imprese, le quali, nel biennio di riferimento 1959-1960, non abbiano prodotto, oppure prodotto e distribuito, in media, più di 15 milioni di Kilowattore per anno. Quelle imprese cioè che, per il loro potenziale, il legislatore ha ritenuto non contrastanti col nuovo sistema organizzativo della legge di nazionalizzazione e con le finalità che ha inteso perseguire.

Il Tribunale, esaminando la predetta disposizione, ne ha tratto esattamente la conseguenza che non possano invece usufruire dell'esonero quelle imprese che svolgano soltanto attività di distribuzione di energia fornita da altri, esercitando, in sostanza, attività di intermediazione. Conseguenza che trova razionale fondamento nella stessa formulazione del testo legislativo; nel quale, usandosi la duplice espressione "prodotto oppure prodotto e distribuito", si chiarisce che, secondo la citata disposizione, l'esonero dal trasferimento é giustificato, quando sussista un'attività produttiva da parte dell'azienda, senza particolare riguardo alla destinazione dell'energia prodotta.

Dell'esattezza dell'accennata conseguenza, del resto, si ha conferma indiretta nell'art. 5 della successiva legge del 1964 (che richiama l'art. 4, n. 8, della legge precedente); in quanto, con lo stabilire che devono essere escluse dall'esonero pure le piccole imprese che, nel biennio di riferimento, abbiano, anche in parte (come si desume dalla relazione ministeriale), acquistato energia da terzo, dimostra, per implicito necessario, che, per l'art. 4, n. 8, della legge del 1962 sono già soggette al trasferimento quelle distributrici di energia totalmente acquistata da terzi.

Dalle accennate premesse peraltro non può non derivare l'ulteriore conseguenza (non rilevata dal Tribunale) che dall'esonero restano fuori non soltanto le imprese anzidette, ma anche, per logica coerenza di sistema, quelle che abbiano totalmente acquistato l'energia per formarne oggetto di vendita in blocco, sostanzialmente quindi per fini di speculazione commerciale. In questa ipotesi, infatti, risulta anche più manifesto il contrasto con il sistema della legge e con le finalità della medesima.

Dato perciò il presupposto che, come si é detto, ai sensi dell'art. 4, n. 8, é stabilito come condizione per ottenere il beneficio, non può avere influenza, al riguardo, la distinzione fra vendita in blocco e distribuzione. Si tratta é vero (come si fa notare nell'ordinanza) di due situazioni giuridiche ed economiche differenziate, anche per la diversità di prezzo dell'energia; ma é da rilevare che, avendo tali situazioni in comune la mancanza del fattore produttivo, in concreto, ed ai fini dell'esonero, non possono, per le ragioni esposte, avere trattamento diverso.

3. - In questo sistema si inserisce l'art. 5 della legge n. 452 del 1964, il quale esclude dall'esonero, come si é in precedenza accennato, anche le piccole imprese che abbiano distribuito energia acquistata da terzi. E, nella ricordata relazione ministeriale, si chiarisce che il maggior rigore é determinato dalla considerazione che, con l'acquisto, anche in parte, dell'energia le imprese dimostrano di non essere in grado di effettuare una distribuzione con la produzione propria, e che quindi non sussiste alcun motivo di utilità generale per esimerle dal trasferimento all'E.N.E.L.

Da tale disposizione e dalle ragioni che la giustificano (le quali confermano la rilevanza attribuita al fattore produttivo ai fini dell'esonero dall'espropriazione), deriva che il maggior rigore introdotto nella disciplina dell'esonero, deve essere riferito non soltanto alle imprese che esplicano attività di distribuzione, ma altresì a quelle che integrano il loro potenziale per farne oggetto di rivendita.

A questa conseguenza é necessario pervenire, per il sostanziale parallelismo che si é riscontrato fra vendita in blocco e distribuzione per il consumo, alla stregua dell'art. 4, n. 8, della legge del 1962; e per l'esigenza di evitare che, alle restrizioni apportate dall'art. 5 della legge del 1964, sfuggano, in contrasto con la logica del sistema e con ingiustificata disparità di trattamento, le aziende elettriche che, ancor meno di quelle distributrici, perseguono finalità di interesse generale.

In base a quanto si é finora esposto si deve concludere pertanto che l'impresa Lupieri, poiché non é contestato che abbia acquistato, in parte, energia da terzi, non può beneficiare dell'esonero, anche se, come ha ritenuto il Tribunale, non é da considerare impresa distributrice.

4. - Resta ora da esaminare se, ad essa, possa applicarsi una delle eccezioni prevedute dall'art. 5 della legge del 1964; se cioè l'accennato acquisto sia dovuto a "motivi occasionali e non ricorrenti".

A questo proposito risulta dall'ordinanza e, del resto, non é contestato, che l'impresa predetta, per integrare la quantità di energia da fornire alla società S.A.I.L. (società per azioni idroelettrica Lupieri), nei periodi di magra del canale di Ledra (circa quindici giorni all'anno) acquistava energia dalla S.F.E. (Società friulana di elettricità) alla quale é poi succeduto l'E.N.E.L.).

Il Tribunale rileva al riguardo che tale operazione rientrerebbe nell'ambito dell'accennata eccezione, trattandosi di acquisto occasionale e non ricorrente.

La Corte non può essere di quest'avviso. Le espressioni usate nel testo legislativo stanno a dimostrare gli stretti confini entro i quali, coerentemente con la disciplina più rigorosa concernente gli esoneri dal trasferimento, deve essere contenuta l'eccezione. Deve trattarsi, di acquisti determinati da eccezionali circostanze, al di fuori perciò dalle normali esigenze dell'impresa, quali risultano dalle abituali condizioni della sua attività; essendo altresì da notare che, nel rigore dell'eccezione, non si pone neppure alcun limite circa la durata del prelevamento.

Ora, nella specie, dalla dichiarazione dell'impresa al Ministero dell'industria e commercio, in occasione del censimento richiesto dall'art. 1 della legge del 1962 (dichiarazione riportata nell'ordinanza), si desume che, nel biennio di riferimento (1959 - 1960) l'impresa Lupieri ha acquistato, nelle anzidette circostanze, per consegnarlo alla S.A.I.L. un quantitativo di energia rispettivamente di Kilowattore 688.976 nel 1959 e 633.728 nel 1960. Tale acquisto, rinnovato anche nel 1961 (oltre il biennio di riferimento) in Kilowattore 469.572, sta a dimostrare che la detta impresa é stata legittimamente espropriata con il decreto ora impugnato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Udine, con ordinanza del 21 aprile 1966, circa la legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n. 567, con il quale é stata trasferita all'E.N.E.L. l'impresa elettrica Giuseppe Lupieri, in relazione all'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1968.