SENTENZA N. 63
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana notificato il 20 dicembre 1967, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 34 del Registro ricorsi 1967, per conflitto di attribuzione tra la stessa Regione e lo Stato sulla spettanza della tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge e del diritto di imbarco e di sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente dall'estero.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi gli avvocati Antonio
Sorrentino e Pietro Virga, per
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente della Regione siciliana, con ricorso
depositato il 28 dicembre
Secondo
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rispondendo con le deduzioni depositate dall'Avvocatura dello Stato il 4 gennaio 1968, si richiama alla sentenza 1967 n. 146 della Corte costituzionale. Questa sentenza ha affermato che in via di principio spettano allo Stato tutti i diritti doganali, cioè i proventi tributari riscossi con operazioni doganali e in connessione con fatti di importazione ed esportazione. Del proventi doganali vanno alla Regione solo quelli elencati nella tabella D delle norme d'attuazione, che non comprende i diritti e le tasse di sbarco: infatti i "proventi eventuali", che vi sono indicati (art. 1 lett. H sui dazi, 2 lett. F sui diritti marittimi e punto 5 sulle imposte di consumo), costituiscono entrate innominate ed incerte, dovute quando concorrono particolari circostanze (interessi, spese, diritti accessori, ecc.), e non entrate nominate e certe come quelle doganali. Il ricorso perciò dovrebbe essere respinto.
3. - Nella memoria depositata il 24 aprile 1968 il Presidente del Consiglio sostiene che le tasse e i diritti di sbarco danno luogo ad entrate che non sono tributarie, secondo la legge dello Stato, e perciò, essendo connessi ad attività amministrativa statale, non spettano alla Regione (arg. ex art. 1 lett. a norme di attuazione): tanto é vero che sono iscritti al titolo II cap. 2065 e 2165 del bilancio dello Stato (entrate extra tributaria) e non rientrano fra "i diritti marittimi diversi" iscritti invece al titolo I cap. 1453 (entrate tributarie).
Nella memoria depositata l'8 maggio 1968
4. - Nella discussione orale le parti hanno illustrato le loro tesi.
Considerato in diritto
Il ricorso non può essere accolto.
La tassa relativa ai porti e alle spiagge é per la dottrina, ab antiquo e pacificamente, un tributo doganale, mentre nel bilancio dello Stato figura fra le entrate extratributarie. L'analogo diritto relativo agli aerodromi é invece configurato nella legge 9 gennaio 1956, n. 24, nei lavori preparatori e nel bilancio statale come il corrispettivo, a carattere extratributario, d'un uso speciale degli aeroporti (art. 701 Cod. nav.), mentre la dottrina non si é sostanzialmente pronunciata.
Infatti, costituiscano tributi doganali o proventi extratributari, quella tassa e quel diritto non sono stati mai attribuiti dalle norme d'attuazione alla Regione siciliana: i proventi doganali e i diritti marittimi, che le vennero conferiti, sono quelli elencati nella tabella D, annessa alle norme, nella quale non figurano espressamente né la tassa né il diritto di sbarco o di imbarco. Neanche le voci generiche "diritti (marittimi) diversi" e "entrate... diverse concernenti... le dogane" li ricomprendono: la tabella, notoriamente, é stata compilata sul modello del "Quadro di classificazione delle entrate" dello Stato (cap. 1451 - 53, 1459 - 61, 1463, 1600, 2004, 2010/12), di cui ricalca le voci, la loro numerazione con lettere o cifre, perfino (entro certi limiti) l'ordine di elencazione; nel "Quadro" i "diritti diversi" e le entrate... diverse concernenti le dogane", quale che sia il loro contenuto (soprattassa di ancoraggio, tassa di ammissione ad esami per conseguimento di titoli professionali marittimi, diritti di licenza, ecc.), non si riferiscono né alla tassa né al diritto contestati in questa causa: tassa e diritto rientrano infatti in altri capitoli (cap. 2065 n. 3 e 2162 n. 3).
Ne deriva che i due proventi, essendo estranei alle norme di attuazione, non sono stati attribuiti alla Regione siciliana e perciò restano allo Stato (v. sentenza n. 146 del 1967 della Corte costituzionale).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che spetta allo Stato far propri la tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge (art. 1 della legge 21 dicembre 1931, n. 1592) e il diritto di imbarco e di sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente dall'estero (art. 7 legge 9 gennaio 1956, n. 24), e respinge pertanto il ricorso 19 dicembre 1967 della Regione siciliana, citato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1968.