Sentenza n. 45 del 1968
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SENTENZA N. 45

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino  MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 19 luglio 1961, n. 659, concernente agevolazioni fiscali e tributarie in materia edilizia, promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1965 dal Tribunale di Vercelli nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per la gestione delle imposte di consumo (I.N.G.I.C.) e l'Amministrazione provinciale di Vercelli, iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 aprile 1968 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento civile davanti al Tribunale di Vercelli, vertente fra l'Istituto nazionale per la gestione delle imposte di consumo (I.N.G.I.C.) e l'Amministrazione provinciale di Vercelli, e avente ad oggetto l'accertamento della imposta di consumo relativa ai materiali per la costruzione di un edificio scolastico, la difesa dell'ente convenuto ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 19 luglio 1961, n. 659, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Il Tribunale, ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, con ordinanza del 6 ottobre 1965 ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

Nell'ordinanza si premette che la citata legge n. 659 del 1961 estende alcune agevolazioni fiscali e tributarie - già previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, ma con riguardo alle sole case di abitazione - a tutte le costruzioni elencate nell'art. 2, comma secondo, del R. D.L. 21 giugno 1938, n. 1094, e quindi, fra l'altro, anche agli edifici scolastici.

L'art. 5, primo comma, della legge in esame stabilisce che restano salvi i rapporti tributari già definiti, così estendendo - ad avviso del Tribunale - l'applicabilità dei suddetti benefici anche alle costruzioni già portate a termine prima dell'entrata in vigore della legge stessa, e relativamente alle quali risulti non ancora definito il rapporto tributario. L'ambito di applicazione della legge rimane però ulteriormente delimitato dal secondo comma dello stesso art. 5, in virtù del quale non si fa luogo, comunque, alla restituzione di somme già versate.

Il Tribunale osserva che, per effetto di quest'ultima disposizione, risulterebbe riservato ai contribuenti che abbiano già portato a termine la costruzione e non abbiano invece ancora definito il rapporto tributario, un diverso trattamento a seconda che sia intervenuto o meno il pagamento anticipato della imposta, venendo così ad accordarsi il diritto alle previste agevolazioni soltanto nel secondo caso e non anche nel primo. Di qui ad avviso del Tribunale - la violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 24 settembre 1966. Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto di intervento e deduzioni depositati dall'Avvocatura generale dello Stato il 4 febbraio 1966.

L'Avvocatura dello Stato concorda col Tribunale di Vercelli in ordine alla interpretazione della norma impugnata; ritiene cioè che quest'ultima introduca indubbiamente un limite all'applicabilità della legge a danno del contribuenti che abbiano già anticipato il pagamento dell'imposta. Si esclude però che ciò dia luogo a una lesione del principio di eguaglianza. Il diverso trattamento si risolverebbe in sostanza in una disparità di fatto, cui resterebbe estranea la legge. D'altro canto, siffatta diversità di trattamento troverebbe la sua giustificazione - sempre ad avviso dell'Avvocatura - nelle esigenze perseguite dalla legge, di dare cioè la più larga applicazione ai nuovi benefici fiscali e tributari senza però determinare rilevanti squilibri nelle finanze comunali e statali.

L'Avvocatura dello Stato ha depositato in cancelleria il 17 marzo 1968 una memoria, nella quale gli argomenti su esposti vengono ripresi e ampliati.

 

Considerato in diritto

 

L'art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659, attribuisce una portata retroattiva ai benefici fiscali e tributari introdotti per alcune categorie di costruzioni edilizie, per effetto del primo comma dell'articolo tali benefici risultano estesi, oltre che alle costruzioni ancora in corso, anche a quelle già ultimate rispetto alle quali non sia intervenuta ancora la definizione del rapporto tributario. La efficacia retroattiva é però limitata del divieto di rimborso delle somme già versate, ai sensi dell'altro comma dello stesso articolo.

Non é dubbio che siffatta limitazione, col negare ai contribuenti che abbiano già anticipato il versamento della imposta la possibilità di fruire del benefici stabiliti dal primo comma, viene a porre gli stessi in una situazione diversa rispetto a tutti gli altri. La Corte ritiene però che non si verifichi con ciò una violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti il divieto di rimborso risponde a una valutazione, che può ritenersi non irrazionale, delle varie esigenze che sorgono dal fatto stesso della eccezionale portata attribuita ai benefici. Alla legge é stata riconosciuta una efficacia retroattiva, ma é apparsa in pari tempo manifesta la necessità di non negare considerazione anche agli opposti interessi degli enti impositori. La legge ha quindi cercato di stabilire, in vista di un giusto equilibrio delle opposte esigenze, in quale misura tale sacrificio possa gravare sulla finanza statale e locale, senza risultare sproporzionato rispetto ai vantaggi assicurati ai contribuenti. Per gli enti impositori é stata stabilita la rinuncia all'importo di quelle imposte, in relazione alle quali l'obbligo del contribuente fosse già insorto per l'ultimazione delle opere di cui alle nuove categorie ammesse ai benefici; ma al tempo stesso, si é ritenuto - e, ad avviso della Corte, ragionevolmente - che un tale sacrificio per la finanza di quegli enti e, in definitiva, per gli interessi pubblici che vi sono connessi, sarebbe risultato senz'altro sproporzionato rispetto alle stesse finalità della legge, se fosse stato spinto fino a comprendere anche l'obbligo del rimborso delle somme già riscosse.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Vercelli con ordinanza del 6 ottobre 1965, dell'art. 5, secondo comma, della legge 19 luglio 1961, n. 659 (concernente agevolazioni fiscali e tributarie in materia edilizia), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.

 

Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino  MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1968.