SENTENZA N. 43
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 6 settembre 1952, nn. 1398 e 1400, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1966 dalla Corte di appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Garone Clara e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 185 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 29 ottobre 1966.
Visti gli atti di costituzione di Garone Clara e dell'Ente Maremma;
udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1968 la relazione del Giudice Ercole Rocchetti;
udito l'avv. Celso Tabet, per Garone Clara.
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione notificato il 14 novembre 1962, la signora Clara Garone conveniva in giudizio l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, chiedendo che, dopo che fosse stato esperito il giudizio di legittimità costituzionale di cui si riservava di avanzare richiesta, l'Ente venisse condannato alla restituzione di terreni espropriati nei suoi confronti, siti in Castiglione Val di Cesine e Pomarance, o quanto meno al risarcimento del danni conseguenti all'espropriazione disposta con i decreti presidenziali 6 settembre 1952, nn. 1398 e 1400, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 265 del 15 novembre 1952, e ciò perché detti suoi terreni non erano - a suo dire - soggetti ad esproprio ai fini della riforma fondiaria e vi erano soggetti in misura minore.
Deduceva
L'Ente Maremma, costituitosi in giudizio con comparsa di risposta 30 gennaio 1963, pur ammettendo che i dati relativi ai terreni espropriati erano stati desunti dal nuovo anziché dal vecchio catasto, vigente alla data indicata nella legge, negava che i terreni fossero stati espropriati in misura maggiore del dovuto e concludeva per l'inammissibilità della domanda di restituzione di essi e l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale.
Comparse le parti davanti il Presidente istruttore, questi, dopo lungo dibattito, ammetteva su richiesta del convenuto, una consulenza tecnica e, nel commettere al consulente il compito di accertare se la proprietà Garone fosse o no soggetta a scorporo ed in quale misura, gli dava disposizioni di procedere al rilievo della consistenza alla data del 15 novembre 1949 e col reddito dominicale al 1 gennaio 1943 ma adottando tre diversi tipi di calcolo da effettuarsi:
- il primo, con i dati del vecchio catasto e l'esclusione del terreni classificati come boschi o incolti produttivi;
- il secondo, con i dati del nuovo catasto per estensione, qualità di cultura e classe di produttività, escludendo i terreni in esso classificati come boschi o incolti produttivi;
- il terzo, con gli stessi dati del nuovo catasto, ma escludendo dal calcolo oltre i boschi e gli incolti produttivi, anche quei terreni che così avrebbero dovuto essere classificati, per il reddito o altre caratteristiche, ma che non lo erano stati perché il vecchio catasto ignorava la seconda di dette classifiche.
Il consulente rispondeva ai tre quesiti accertando che, con i dati del vecchio catasto vi era eccedenza di esproprio, per circa un quarto in più; con quelli del nuovo vi era difetto per circa un terzo in meno; e con quelli del nuovo, ma con la esclusione del terreni di cui alla terza ipotesi, vi era eccedenza per circa tre quarti in più.
Il Tribunale di Pisa, con sentenza 5 - 23 aprile 1965, superando per irrilevanza la richiesta di rinvio alla Corte costituzionale, rigettava nel merito la domanda della Garone, perché accettava le risultanze del secondo tipo di calcolo, e riteneva in conseguenza che vi fosse difetto e non eccedenza di espropriazione. E per giungere a tale risultato superava l'eccezione mossa dalla difesa dell'attrice, - la quale sosteneva che del dati del nuovo catasto, non ancora pubblicati alla data del 15 novembre 1949 cui si riferisce la legge, non si poteva tener calcolo, almeno quanto alla qualità di cultura e classe di produttività del terreni, senza invadere il campo di accertamento riservato all'autorità amministrativa - affermando che nel caso si trattava soltanto di utilizzare dati, anche se non ancora pubblicati, ma certamente già elaborati dalla competente autorità all'epoca cui si riferisce la legge.
Appellava contro questa sentenza
L'ordinanza, debitamente notificata, é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 29 ottobre 1966. Con atto depositato in data 18
novembre 1966 si costituiva in giudizio avanti
Con atto depositato pure il 18 novembre detto si costituiva in giudizio l'Ente Maremma con l'avv. prof. Guido Astuti, il quale concludeva in via principale per la non rilevanza e infondatezza della questione costituzionale e, in via subordinata, per la dichiarazione di incostituzionalità dei decreti, ma con la consueta formula usata nei casi di illegittimità parziale e facendo salvi gli ulteriori accertamenti da compiersi dal giudice ordinario.
La difesa della Garone, in data 8 marzo c.a. depositava anche una memoria aggiunta.
In tutti i loro scritti le parti ripetevano gli argomenti già ampiamente svolti nelle due fasi di merito.
Considerato in diritto
Tale motivazione dell'ordinanza di rimessione,
invero alquanto sobria sul punto della rilevanza, deve ritenersi sufficiente ai
fini della introduzione del presente giudizio di legittimità costituzionale,
ove si integri con il passo anteriore nel quale
In tale rinvio é implicito, ma evidente, un giudizio negativo sulla legittimità dell'operato del Tribunale.
A tal riguardo questa Corte, come risulta da sue numerose sentenze - fra cui le 97 e 99 del 1966 - ha ritenuto che la consistenza del terreni soggetti a scorporo dev'essere quella reale, e non già quella che appare dai dati catastali vigenti all'epoca cui si riferisce la legge, ed ha aggiunto che, per compiere i relativi accertamenti, possono essere utilizzati anche i dati del nuovo catasto a quell'epoca non ancora vigente; ma ha sempre costantemente escluso - vedi da ultimo sentenza 133 del 1967 - che quei dati possono essere presi in considerazione al fine di rilevare mutamenti riguardanti la classe dei terreni e ancor più le valutazioni di estimo catastale.
Non può quindi il giudice ordinario, direttamente o a mezzo di consulente tecnico, oltre che desumere dal nuovo catasto i dati di estensione, utilizzabili certamente, perché più precisi ed incidenti su elementi immutabili nel tempo, rilevare anche le variazioni di culture e riportarle all'anteriorità, compiendo una equiparazione di voci e di tariffe, resa necessaria dalla difformità di esse tra il vecchio e il nuovo catasto (sentenze 133 del 1967 e 28, 84, 98, 99 del 1966).
É ovvio che tutto ciò costituisce attività il cui compimento le parti, entro i termini e con le modalità di cui all'art. 6 della stessa legge 21 ottobre 1950, n. 841, avevano la possibilità di sollecitare con apposito ricorso alla Commissione censuaria centrale, ma che al giudice ordinario non é consentito di compiere.
Ora, tornando al caso in esame, deve rilevarsi che
Ritenuto ciò, ovvio appare che i decreti presidenziali di espropriazione di che trattasi debbano essere dichiarati incostituzionali. Essi infatti, avendo utilizzato, per determinare la consistenza della proprietà esproprianda, i dati del nuovo catasto entrato in vigore il 1 settembre 1951, per quanto riguarda, non soltanto l'estensione, ma anche la qualità di cultura e la classe di produttività del terreni, non si sono riferiti alla consistenza di quella proprietà alla data del 15 novembre 1949, come prescritto dalla legge 841.
E, disapplicando i principi e i criteri della legge delegante quei decreti hanno violato gli artt. 76 e 77 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1398 e del D.P.R. 6 settembre
1952, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.
Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 14 maggio 1968.