Sentenza n. 42 del 1968
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SENTENZA N. 42

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2692 e 2693, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1966 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Gotti Lega Guglielmo e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.

Visti gli atti di costituzione di Gotti Lega Guglielmo e dell'Ente Maremma;

udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1968 la relazione del Giudice Ercole Rocchetti;

uditi gli avvocati Enrico Nelli e Mario Cassola, per il Gotti Lega.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento civile vertente tra Gotti Lega Guglielmo e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, il Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 16 maggio 1966, sollevava questione di legittimità costituzionale del DD. PP. RR. 29 novembre 1952, nn. 2962 (ma in effetti nn. 2692 e 2693) per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il Tribunale osservava che, secondo la relazione di consulenza tecnica disposta dal Collegio, i decreti presidenziali impugnati avrebbero espropriato una quantità di terreni minore di quella effettivamente scorporata se avessero tenuto conto della consistenza della intera proprietà del defunto Gotti Lega Ernesto, quale risultante dal catasto in vigore alla data del 15 novembre 1949 e sulla base delle tariffe di estimo in vigore alla data del 1 gennaio 1943.

Ciò posto il Tribunale, dopo aver ricordato la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di accertamento della consistenza del terreni soggetti ad esproprio, riteneva la questione non manifestamente infondata, oltre che rilevante ai fini della decisione del giudizio principale, e sospendeva il giudizio rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 10 settembre 1966.

Avanti alla Corte si é costituito Gotti Lega Guglielmo, col patrocinio degli avvocati Enrico Nelli e Mario Cassola, i quali, nelle deduzioni depositate in cancelleria il 26 agosto 1966, aderendo ai rilievi esposti nell'ordinanza del Tribunale di Pisa, chiedevano che fosse dichiarata la illegittimità costituzionale del decreti impugnati.

L'Ente di riforma, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Astuti, si costituiva, mediante deposito delle deduzioni in cancelleria.

Anche in questo giudizio l'Ente riconosceva la illegittimità del decreti di esproprio, per essere stata la quota di scorporo calcolata in base ai dati del nuovo catasto, anziché del vecchio ancora in vigore nella zona alla data del 15 novembre 1949.

Dopo aver accennato alle perplessità cui dà luogo la relazione di consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio principale, la difesa dell'Ente chiedeva ehe, nel dichiarare la illegittimità del decreti impugnati con la consueta formula "in quanto", la Corte demandasse al giudice di merito gli accertamenti circa la consistenza della proprietà e della relativa quota di scorporo a norma dell'art. 4 della legge n. 841.

 

Considerato in diritto

 

L'Ente espropriante non contesta che, nella procedura di che trattasi, vi sia stato eccesso di delega.

La proprietà del Cotti Lega é stata infatti rilevata nella consistenza, non alla data del 15 novembre 1949, e con il reddito dominicale al 1 gennaio 1943, così come prescrive l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ma ad altra data e con redditi diversi, essendosi a tal fine utilizzati gli elementi di estensione, qualità, classe ed estimo risultanti dal nuovo catasto, entrato in vigore in epoca successiva.

Ne discende quindi che, per essersi in tal modo disattesi i criteri della legge di delega, i decreti impugnati hanno violato gli artt. 76 e 77 della Costituzione e devono essere perciò dichiarati incostituzionali.

La quantità del terreni da scorporare rimane condizionata ai definitivi accertamenti che l'autorità giudiziaria dovrà effettuare.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2692 e n. 2693, in quanto, per la formazione del piano di espropriazione contro Gotti Lega Guglielmo, sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprietà, dati del nuovo catasto, non ancora in Vigore nella zona, alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti che vi é stato eccesso di espropriazione.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ -  Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1968.