Sentenza n. 41 del 1968
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SENTENZA N. 41

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 ottobre 1952, n. 1860, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1966 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Bianchini Marisa ed altri e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 162 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.

Visti gli atti di costituzione di Bianchini Marisa ed altri e dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1968 la relazione del Giudice Ercole Rocchetti; uditi gli avvocati Enrico Nelli e Mario Cassola, per Bianchini Marisa ed altri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento civile vertente tra Bianchini Marisa ed altri, Bianchini Sinclair Rodolfo e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco - laziale, il Tribunale di Pisa con ordinanza 16 maggio 1966, sollevava la questione di legittimità costituzionale del decreto presidenziale di esproprio 26 ottobre 1952, n. 1860, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Rilevava il Tribunale nell'ordinanza che all'esproprio disposto col detto decreto si era giunti attraverso l'accertamento della consistenza della proprietà di Bianchini Fidia e Rodolfo effettuato sulla base di elementi (qualità, classe, superficie ed estimi dei terreni desunti dal nuovo catasto, entrato in vigore nei distretti censuari di Pomarance e di Volterra in data 1 settembre 1951; e faceva altresì presente che, secondo il consulente nominato di ufficio, la proprietà Bianchini, con i dati del vecchio catasto, sarebbe stata totalmente esente da esproprio, mentre, con i dati del nuovo catasto, vi sarebbe stata soggetta, ma in misura minore di quella di cui al decreto.

Ciò premesso, il Tribunale, ricordata la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui per l'accertamento della consistenza della proprietà terriera privata ai fini della determinazione della quota di espropriazione in attuazione della riforma fondiaria, la data del 15 novembre 1949 deve considerarsi un punto di riferimento certo ed eguale per tutti, a norma dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio principale, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza veniva quindi ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 10 settembre 1966.

Davanti alla Corte si costituivano Bianchini Marisa, Bianchini Alberto, Faverzani Simonetta, Filippi Nella e Faverzani Achille, con il patrocinio degli avvocati Mario Cassola e Umberto Grassini; e Bianchini Sinclair Rodolfo rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Nelli e Mario Cassola, i quali nelle loro deduzioni facevano proprie le ragioni esposte nell'ordinanza, insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato decreto.

Si costituiva anche l'Ente di riforma in persona del Presidente avv. Tommaso Morlino, col patrocinio dell'avv. Guido Astuti.

La difesa dell'Ente riconosceva che, in effetti, la quota di scorporo era stata calcolata sulla base del dati del nuovo catasto terreni, entrato in vigore nei distretti censuari di Pomarance e Volterra in data 1 settembre 1951, anziché di quelli del vecchio catasto, ivi ancora in vigore alla data del 15 novembre 1949, e non contestava perciò l'illegittimità costituzionale del decreto impugnato.

Dopo aver criticato le risultanze della consulenza tecnica disposta dal Tribunale, la difesa dell''Ente concludeva chiedendo che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale del decreto impugnato, - con la consueta formula "in quanto", costantemente adottata in casi analoghi, la Corte riservasse al giudice di merito l'accertamento della consistenza della proprietà e della relativa quota di scorporo al 15 novembre 1949, a norma dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950.

 

Considerato in diritto

 

L'Ente espropriante non contesta che, nella procedura di che trattasi, vi sia stato eccesso di delega. La proprietà del Bianchini é stata infatti rilevata nella consistenza, non già alla data del 15 novembre 1949 e con il reddito dominicale al 1 gennaio 1943, così come prescrive l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ma ad altra data e con redditi diversi, essendosi a tal fine utilizzati gli elementi di estensione, qualità, classe ed estimo risultanti dal nuovo catasto, entrato in vigore in epoca successiva.

Ne discende quindi che, per essersi in tal modo disattesi i criteri della legge di delega, il decreto impugnato ha violato gli artt. 76 e 77 della Costituzione e deve essere perciò dichiarato incostituzionale.

La quantità del terreni da scorporare rimane condizionata ai definitivi accertamenti che l'autorità giudiziaria dovrà effettuare.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1860, in quanto, per la formazione del piano di espropriazione contro Bianchini Marisa ed altri, sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprietà, i dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nella zona, alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti che vi é stato eccesso di espropriazione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1968.