SENTENZA N. 38
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 48, secondo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. h, del D.L. 25 febbraio 1939, n.. 338, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 marzo 1966 dal Tribunale di Lucera nel procedimento civile vertente tra la società cooperativa Daunia Latte e la società a.r.l. Guglielmo Nicolai, iscritta al n. 128 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966;
2) ordinanza emessa il 10 ottobre 1966 dalla Corte di cassazione - sezione I civile - nel procedimento civile vertente tra l'Ufficio delle imposte di consumo di Grottolella e l'Amministrazione provinciale di Avellino, iscritta al n. 237 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione dell'Ufficio delle imposte di consumo di Grottolella;
udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1968 la relazione del Giudice Enzo Capalozza;
uditi l'avv. Carlo Jossa, per l'Ufficio delle imposte di consumo di Grottolella, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
La società cooperativa Daunia Latte di Foggia inoltrò ricorso al Commissario prefettizio del Comune di Lucera e, in secondo grado, al Prefetto di Foggia contro un verbale di accertamento e di liquidazione dell'imposta di consumo sui materiali da essa impiegati nella costruzione di un fabbricato, deducendo che, trattandosi di un opificio industriale, aveva diritto all'esenzione dall'imposta. In data 18 ottobre 1964, ricorreva, per gli stessi motivi, al Ministro per le finanze.
In pendenza di quest'ultimo grado del procedimento
amministrativo,
Nel corso del giudizio, l'opponente sollevava, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1, lett. b, del D.L. 25 febbraio 1939, n. 338, ed aggiunta, da tale D.L., come secondo comma dell'art. 48 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175. Secondo la citata disposizione, l'Amministrazione non può essere condannata al rimborso delle spese di lite, neanche nel caso di soccombenza, se non siano stati prima esauriti tutti i gravami amministrativi previsti dal successivo art. 90.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Lucera, con ordinanza del 23 marzo 1966, rimetteva a questa
Corte la suindicata questione, osservando, quanto
alla sua non manifesta infondatezza, che il diritto alla ripetizione delle
spese nei confronti della parte soccombente, regolato in via di principio
dall'art. 91, primo comma, del Codice di procedura civile, costituisce
un diritto soggettivo che é leso dalla norma denunziata, la quale può anche
stimolare
Nel confutare gli argomenti addotti dalla società opposta, al
fine di sostenere la non fondatezza della questione, afferma il Tribunale che
il principio dell'autotutela é inammissibile nello
stato di diritto, almeno sotto il profilo della denunziata norma, e non può
concretarsi nella violazione di diritti, come quelli alla ripetizione delle
spese nei confronti della parte soccombente, che competono indiscriminatamente
ad ogni cittadino; che, infine, le analoghe disposizioni della legislazione
finanziaria statuenti un pari privilegio per
In questa sede, si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con deduzioni depositate il 6 luglio 1966, conclude chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Deduce l'Avvocatura generale che la norma denunziata, pur derogando alla norma generale stabilita nel Codice di procedura civile circa la condanna alle spese, é a sua volta espressione di un principio generale adottato per tutti i tributi per i quali siano previsti ricorsi o reclami in via amministrativa, ed ha lo scopo di dare all'Amministrazione la possibilità di riesaminare il suo operato, senza spesa per la stessa Amministrazione e per il contribuente. A questi é infatti data facoltà di scelta fra la via amministrativa e quella giudiziaria, la quale ultima implicherebbe una consapevole rinunzia al rimborso delle spese di giustizia in caso di vittoria.
Ciò posto, si contesta che alla Pubblica Amministrazione sia
data una posizione di privilegio rispetto al cittadino, in contrasto con l'art.
3 della Costituzione. La norma risponderebbe, invece, ad un interesse pubblico,
qual é quello di evitare che sia invocata la tutela giurisdizionale con i
conseguenti oneri di spese, quando la pretesa possa essere pienamente
soddisfatta da un provvedimento della stessa Pubblica Amministrazione; e
corrisponderebbe, altresì, ad obiettive ragioni di giustizia, perché lascia
l'onere a carico di chi abbia costretto l'Amministrazione a sopportare spese di
giustizia altrimenti evitabili. Poiché si tratta di spese che non scaturiscono
da situazioni indipendenti dalla volontà del cittadino, non vi sarebbe
l'asserita lesione al patrimonio privato; trattandosi, poi, di un onere in
dipendenza di situazioni e di esigenze di natura oggettiva, non sussisterebbe
la lesione del principio di parità di trattamento che, peraltro, segna un
limite invalicabile per il legislatore ordinario solo quando
concerne le posizioni giuridiche del cittadini, ma non può riguardare
Si deduce ancora dall'Avvocatura generale che il principio di eguaglianza non esclude che il legislatore possa, con specifiche e concrete norme, regolare speciali situazioni giuridiche, qual é quella in esame.
Si contestano infine le affermazioni contenute nell'ordinanza
sul pericolo che
L'Avvocatura generale conclude che la norma denunziata non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, ma se mai con un'altra norma ordinaria, qual é l'art. 91 del Codice di procedura civile sulla condanna alle spese nel caso di soccombenza, senza alcun rilievo sul piano della legittimità costituzionale.
La medesima questione di legittimità costituzionale della norma sopra riportata, anch'essa in riferimento all'art. 3 della Costituzione, é stata sollevata con ordinanza del 10 ottobre 1966 della Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l'Ufficio delle imposte di consumo di Grottolella, gestito dall'I.N.G.I.C., e l'Amministrazione provinciale di Avellino, per un'ingiunzione di pagamento dell'imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di una strada provinciale. L'ingiunzione, notificata il 5 ottobre 1960, era stata preceduta da un avviso di accertamento di valore, avverso il quale l'Amministrazione provinciale di Avellino aveva inoltrato, con esito negativo, ricorso al sindaco.
L'opposizione giudiziale all'ingiunzione, avanzata anche
sotto il profilo della prescrizione del diritto, era stata poi respinta in
primo grado ed accolta in sede di gravame. Ricorreva per cassazione l'Ufficio
delle imposte di consumo; e l'Amministrazione provinciale di Avellino, nel
resistere al ricorso, chiedeva che fosse sollevata questione di legittimità
costituzionale.
Secondo
Nel giudizio in questa sede si é costituito l'Ufficio delle imposte di consumo di Grottolella, il quale insiste sull'interesse pubblico che giustifica la norma denunziata, sull'implicita rinunzia al rimborso delle spese da parte del contribuente che preferisca alla via amministrativa - intesa come sede naturale di impugnazione dell'atto amministrativo - quella giudiziaria, e precisa, infine, a rettifica di quanto é affermato nell'ordinanza, che non é fissato alcun termine perentorio per impugnare l'ingiunzione fiscale davanti all'autorità giudiziaria.
All'udienza del 21 marzo 1968 le parti costituite hanno insistito nelle loro tesi e conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Le due cause, riguardando la stessa questione, possono essere riunite e decise con unica sentenza.
2. - Nel vigente sistema di riscossione coattiva dell'imposta di consumo, non si richiede l'osservanza di un termine perentorio per proporre l'opposizione in via giudiziaria contro l'ingiunzione fiscale.
Avverso l'ingiunzione per il pagamento del tributo, il contribuente può, dunque, senza alcun termine, proporre l'opposizione in via giudiziaria, ovvero inoltrare, nei termini stabiliti, ricorso all'autorità amministrativa, quando non lo abbia già proposto in precedenza avverso l'accertamento del quale abbia avuto notizia.
L'art. 48 del T.U. per la finanza locale fa, però, divieto al giudice, che accolga l'opposizione, di condannare alle spese di lite l'amministrazione comunale o l'appaltatore, quando il contribuente non abbia esaurito la procedura amministrativa.
L'ordinanza di rimessione denuncia quest'ultima norma per violazione del principio di eguaglianza, in quanto collocherebbe il soggetto creditore del tributo in una posizione privilegiata rispetto a tutti gli altri titolari di diritti di credito, e in genere agli altri cittadini, convenuti in giudizio.
Deduce in contrario l'Avvocatura generale dello Stato che la suddetta disposizione, pur derogando alla norma del Codice di procedura civile sulle spese giudiziali (art. 91), risponderebbe ad un principio di ragione, accolto anche per le imposte indirette statali e inteso a soddisfare l'interesse pubblico di dare all'Amministrazione la possibilità di rivedere il suo operato attraverso i propri organi, prima di esser chiamata in giudizio, col vantaggio, inoltre, per il contribuente, di non dover sostenere alcuna spesa per far valere le sue ragioni nella sede amministrativa.
In proposito, va osservato, in primo luogo, che la norma denunciata non s'informa ad un principio vigente anche per i tributi erTimes New Romani. Per questi, infatti, le singole leggi (art. 148 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro; art. 96 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, sulle imposte di successione; art. 31 del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, sull'imposta di bollo) richiedono semplicemente, perché l'Amministrazione possa esser condannata alle spese, che la domanda giudiziale sia proposta dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso in via amministrativa. E, anche a tale riguardo, non é senza significato che al suddetto criterio, molto meno rigoroso di quello cui s'ispira la norma denunziata, la giurisprudenza abbia apportato un temperamento, nel senso che neppure l'anticipata proposizione della domanda giudiziale impedisca la statuizione sulle spese di lite a carico dell'Amministrazione soccombente, se la causa sia portata in discussione dopo il suddetto termine, e sia fallito lo scopo cui la norma é preordinata, per non avere l'Amministrazione adottato, entro il termine stesso, una determinazione conforme a giustizia.
Ma ciò che appare decisivo é che nel caso in esame la esenzione del soggetto impositore della condanna alle spese del giudizio civile, quando non sia stata percorsa la via dei ricorsi amministrativi, si risolve in un trattamento di favore sproporzionato e privo di una ragionevole giustificazione. A consentire all'Amministrazione la possibilità di correggere nel proprio ambito gli errori verificatisi nell'imposizione, sarebbero sufficienti, infatti - come la legislazione testé ricordata, relativa ai tributi statali, conferma - disposizioni meno rigorose, nei confronti del contribuente, di quella impugnata.
É vero che con la sentenza n. 87 del
1962 questa Corte ha escluso che contrastino in via di principio con
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 48 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, secondo il testo risultante dall'art. 1, lett. b, del D.L. 25 febbraio 1939, n. 338.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968.
Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 26 aprile 1968.