Ordinanza n. 36 del 1968
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ORDINANZA N. 36

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma quarto, del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (recante norme sulla "disciplina del contratti compravendita degli autoveicoli"), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1967 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Giova Gino e Scorza Marcello, iscritta al n. 55 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967.

Udita nella camera di consiglio del 2 aprile 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza del 2 febbraio 1967, sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzione dell'art. 7, comma quarto, del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, secondo cui l'opposizione dell'acquirente che non abbia pagato le somme dovute per l'acquisto dell'autoveicolo, non sospende l'esecuzione promossa: dal venditore;

che si é costituito il sig. Marcello Scorza con atto depositato il 28 aprile 1967;

Considerato che analoga questione di legittimità costituzionale é stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenza 5 maggio 1967 n. 59 della Corte costituzionale e con argomenti che valgono anche rispetto all'art. 113 della Costituzione; che non sono stati addotti né sussistono motivi che inducono a scostarsi dalla precedente decisione;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma quarto, del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (recante norme sulla "disciplina del contratti di compra vendita degli autoveicoli"), proposta, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza 2 febbraio 1967 del pretore di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA -  Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1968.