Sentenza n. 34 del 1968
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SENTENZA N. 34

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti, vini e aceti, promossi con tre ordinanze emesse il 1 dicembre 1966 dal pretore di Roma nei procedimenti penali a carico di Cardinali Paolo, Angelelli Fernando e Mantegazza Alpinolo, iscritte ai nn. 179, 180 e 182 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.

 

Ritenuto in fatto

 

Il pretore di Roma, nei procedimenti penali a carico di Paolo Cardinali, Fernando - Angelelli e Alpinolo Mantegazza, con ordinanze in data 1 dicembre 1966, pervenute alla Corte il 31 luglio 1967, ha proposto, su eccezione di parte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965,in. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti, vini ed aceti, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Le dette ordinanze hanno ritenuto la questione non manifestamente infondata, in quanto l'imposizione alle cantine e agli stabilimenti dell'obbligo di annotare, in registri di carico e scarico, l'introduzione e l'estrazione di mosti e di vini non troverebbe fondamento nella legge di delega, di cui si sarebbero pertanto travalicati i limiti.

Non essendosi costituita nessuna delle parti, le cause sono state decise in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le tre ordinanze riguardano la stessa questione, e possono pertanto esser decise con unica sentenza.

2. - La questione proposta ha per oggetto l'art. 35, secondo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti, vini e aceti. Si assume nelle ordinanze che l'art. 35, secondo comma, con l'imporre l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico per l'introduzione e l'estrazione di mosti, vini ed aceti dalle cantine e dagli stabilimenti enologici, avrebbe ecceduto dai limiti della delega, contenuta nell'art. 2, comma primo, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, perché, quando il legislatore delegante ha voluto imporre tale obbligo, lo ha fatto esplicitamente come per gli zuccheri, nel n. 8 dello stesso comma prima dell'art. 2.

Questa Corte, nella sentenza n. 106 del 1967, ha già ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, per eccesso della delega, del predetto art. 35, secondo comma. In tale sentenza si é rilevato che la disposizione che impone la tenuta di registri di carico e scarico é in stretta aderenza al n. 3 dell'art. 2 della legge di delegazione, il quale prevede la predisposizione di cautele per impedire frodi e facilitare il controllo; la tenuta di questi registri é uno del mezzi precipui per rendere possibile la prevenzione delle frodi e il controllo degli organi di vigilanza.

Le presenti ordinanze non recano argomenti che, a giudizio della Corte, inducano a discostarsi dalla precedente decisione.

L'avere la legge di delega previsto l'obbligo della tenuta del registri di carico e scarico per la preparazione e il commercio degli zuccheri non indica una volontà del legislatore delegante di escludere negli altri casi tale mezzo di prevenzione e controllo, che rientra tra quelle cautele che lo stesso legislatore ha voluto assicurare per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio del vini, e di cui ha rimesso la predisposizione alla legge delegata.

L'obbligo di annotare negli appositi registri l'ingresso e l'uscita del vini dagli stabilimenti e dalle cantine é pertanto un mezzo di attuazione delle finalità che intendeva conseguire la legge contenente la delega, disposto dalla legge delegata nei limiti e in conformità del criteri fissati dalla prima.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo comma, del D.P. R 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti, vini e aceti, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

 

 

 

 

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1968.