Ordinanza n. 12 del 1968
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ORDINANZA N. 12

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art. 5, lett. a, secondo inciso, del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1967 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Ottani Raffaele, Pelloni Carlo ed altri, iscritta al n. 189 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.

Visti gli atti di costituzione di Ottani Raffaele, di Pelloni Carlo, della Federazione nazionale della stampa e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udita nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

Uditi gli avvocati Giuliano Vassalli e Riccardo Artelli, per l'Ottani, gli avvocati Gaetano Foschini e Nino Gaeta, per la Federazione nazionale della stampa, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Padova ha soIlevato una questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art. 5, lett. a, secondo inciso, del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959;

che ad avviso del pretore la norma impugnata, nell'imporre che al lavoro giornalistico nelle redazioni dei quotidiani e delle agenzie di informazione quotidiana per la stampa siano adibiti esclusivamente giornalisti professionisti, viola l'art. 76 della Costituzione in quanto il suo disposto non rientrerebbe nel concetto del minimi inderogabili di trattamento economico e normativo della categoria, per assicurare i quali la legge 14 luglio 1959, n. 741 conferì delega al Governo;

Considerato che il giudice a quo, ai fini della valutazione della rilevanza, ha escluso che un obbligo di analogo contenuto si rinvenga nella successiva legge 3 febbraio 1963, n. 69;

che, proprio partendo da siffatto presupposto, egli avrebbe dovuto accertare se il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, non sia stato per questa parte abrogato e quindi risulti inapplicabile a fatti che, come quelli che hanno dato origine al processo innanzi a lui pendente, si sono verificati posteriormente all'entrata in vigore della detta legge;

che tale indagine, riservata al giudice di merito al fine della individuazione della norma applicabile, é essenziale per stabilire la rilevanza della questione di legittimità costituzionale e, quindi, per la rituale proposizione del giudizio di costituzionalità;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina restituirsi gli atti al pretore di Padova.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI  - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1968.