Ordinanza n. 7 del 1968
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ORDINANZA N. 7

11 MARZO 1968

 

repubblica italiana

in nome del popolo italiano

la corte costituzionale

 

composta dai signori Giudici:

 Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 503, ultimo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1967 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Capriotti Giovanni, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale davanti al Tribunale di Varese a carico di Capriotti Giovanni, la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 503, ultimo comma, del Codice di procedura penale, che conferisce al giudice, nei giudizi direttissimi, la facoltà di concedere all'imputato un termine non inferiore a cinque giorni per preparare la difesa;

che il Tribunale di Varese ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, rilevando che la discrezionalità concessa al giudice determinerebbe una situazione di disparità rispetto ad altre situazioni prevedute dallo stesso Codice, e nelle quali la concessione del termine a difesa è invece obbligatoria; ed ha pertanto rimesso gli atti alla Corte costituzionale con ordinanza del 28 marzo 1967;

che l'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 1967;

Considerato che la questione proposta è identica a quella che è stata oggetto della sentenza n. 92 del 26 giugno 1967;

che con detta sentenza la Corte dichiarò non fondata la questione, e non sussistono motivi per discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;




per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Varese.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

 

Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1968.