ORDINANZA N. 6
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof.. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 novembre 1966 dal Tribunale di
Salerno nel procedimento civile vertente tra Fabbricatore Giuseppe ed altri
contro Carrozzi Raffaela,
2) ordinanza emessa l'11 maggio 1967 dal Tribunale di
Campobasso nel procedimento civile vertente tra Capra Antonio ed altri contro
3) ordinanza emessa il 17 giugno 1967 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Bersani Mario e l'Ufficio del Registro di Fiorenzuola d'Arda, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
Ritenuto che con le
sopra menzionate ordinanze emesse nel corso di procedimenti civili pendenti
avanti ai Tribunali di Salerno, Campobasso e Piacenza é stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del T.U. 30
ottobre 1933, n.
che con l'ordinanza del Tribunale di Salerno la censura é stata sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e con le altre ordinanze in relazione al solo art. 3 della Costituzione;
che nel giudizio promosso dal
Tribunale di Salerno si sono costituiti la "Gestione case per
lavoratori" (G.E.S.C.A.L.) ed il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato; che nel giudizio promosso con l'ordinanza del Tribunale di Campobasso si
é costituita
Considerato che
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Salerno, Campobasso e Piacenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.
Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1968.