Ordinanza n. 3 del 1968
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ORDINANZA N. 3

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1966 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Beil Manfred Henrich, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udita nell'udienza pubblica del 31 gennaio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiaretti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il Prefetto di Roma, con provvedimento del 3 novembre 1965, ordinava l'allontanamento dal territorio nazionale del cittadino tedesco Manfredo Enrico Beil, perché denunziato per molestia alle persone e omessa dichiarazione di soggiorno, e perché sprovvisto del mezzi di sostentamento e senza fissa dimora; che successivamente il predetto signor Beil veniva denunciato dall'autorità di pubblica sicurezza al pretore di Roma, per contravvenzione al foglio di via obbligatorio; che nel conseguente giudizio veniva sollevata dal difensore dell'imputato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del T.U. delle leggi di p.s., nella parte espressa con le parole "siano sprovvisti di mezzi", e il pretore di Roma, con ordinanza 18 marzo 1966, ritenendo la questione non manifestamente infondata, la rimetteva a questa Corte; che si é costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento depositato il 4 giugno 1966; che nell'udienza la difesa dello Stato ha confermato gli argomenti dedotti nel predetto atto;

Considerato che, nel proporre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U. leggi di p.s., per violazione del principio di eguaglianza, l'ordinanza del pretore di Roma ha fatto riferimento agli artt. 3 e 10, secondo comma, della Costituzione; che l'art. 10, secondo comma, della Costituzione, stabilisce che "la condizione giuridica dello straniero é regolata dalla legge in conformità delle norme e del trattati internazionali";

che norme relative al soggiorno del cittadini delle parti contraenti nel territorio delle altre parti, e all'allontanamento di essi dal rispettivo territorio, sono contenute nel Trattato di amicizia fra l'Italia e la Repubblica Federale Tedesca 21 novembre 1957 (in particolare artt. 2 e 4), ratificato e reso esecutivo con legge 9 marzo 1961, n. 436, e nel Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, nonché nel D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, contenente norme sulla circolazione e il soggiorno del cittadini degli Stati membri della C.E.E.;

che nella specie il giudizio riguarda un cittadino della Repubblica Federale Tedesca;

che l'ordinanza di rimessione a questa Corte, pur richiamandosi all'art. 10 della Costituzione, non ha preso in considerazione i predetti Trattati, e non ha pertanto esaminato se nel caso concreto sia applicabile l'impugnato art. 152 del T.U. delle leggi di p.s., in relazione alla legislazione speciale vigente in materia in conformità del menzionati Trattati internazionali;

che tale esame preliminare, al fine di accertare la rilevanza della proposta questione per la decisione del giudizio, é di competenza del giudice del merito;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al pretore di Roma.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1968.