Sentenza n. 155 del 1967
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SENTENZA N. 155

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana 18 gennaio 1949, n. 2, e degli artt. 1 e 12 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1966 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Adragna Giuseppe e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 23 luglio 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1967 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per la Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un giudizio davanti al Tribunale di Palermo tra Adragna Giuseppe e l'Amministrazione delle finanze avente per oggetto l'applicabilità dei benefici fiscali previsti dalla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, ad un contratto di compravendita di un suolo edificatorio stipulato il 24 novembre 1953 e registrato il 1 dicembre successivo, il tribunale ha sollevato d'ufficio la questione d'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 1 dell'anzidetta legge regionale n. 2 del 1949 e negli artt. 1 e 12 della successiva legge 28 aprile 1954, n. 11.

Secondo il giudice a quo tali norme sarebbero in contrasto coi principi informatori della corrispondente legislazione fiscale dello Stato, ai quali il legislatore regionale siciliano é tenuto ad uniformarsi in ottemperanza ai precetti degli artt. 36 dello Statuto e 117 della costituzione. La discordanza sarebbe evidente posto che le disposizioni regionali, a differenza di quelle contenute nella legge statale 2 luglio 1949, n. 408, non condizionano il previsto beneficio fiscale ad una determinata durata dei lavori di costruzione, trascurando così la funzione di sollecitazione dello svolgimento dell'attività edilizia che la normativa statale persegue.

Dopo aver ricordato che la presente questione é analoga a quella deferita alla Corte con la precedente ordinanza del 13 luglio 1965 in causa Cricchio contro Finanze dello Stato, il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 23 luglio 1966.

Nel giudizio dinanzi alla Corte le parti in causa non si sono costituite. Ha spiegato invece intervento il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante deposito di deduzioni in cancelleria in data 2 luglio 1966.

L'Avvocatura sostiene che la questione non é fondata in quanto tutte le disposizioni impugnate contengono la prefissione dei termini entro i quali le costruzioni debbono essere iniziate ed ultimate.

L'unica differenza tra le due legislazioni sta nella durata del termine: quadriennale per la Regione e biennale per lo Stato, ma tale differenza non importa violazione del "principio" cui si informa la legge nazionale che é la prefissione e non l'ampiezza di un termine per l'ultimazione della costruzione.

Osserva inoltre l'Avvocatura che, a ben considerare, la legge nazionale é meno rigorosa di quanto possa sembrare, perché non pone alcun termine per l'inizio dei lavori limitandosi a disporre che debbano essere ultimati entro il biennio dall'inizio, mentre le leggi regionali prevedono sì un termine quadriennale anziché biennale, ma con decorrenza fissa, cioè dall'entrata in vigore della legge n. 2 del 1949 (21 gennaio 1953) o dal 1 gennaio 1954 e tale da comprendere non solo la ultimazione della costruzione, ma anche il rilascio della licenza di abitabilità.

Dopo aver ricordato quanto la Corte ebbe ad affermare nella sua precedente sentenza n. 65 del 1965 in ordine alla legittimità costituzionale delle leggi regionali in materia, l'Avvocatura rileva che le disposizioni di cui trattasi hanno disciplinato in un periodo particolarmente difficile l'attività edilizia in una Regione che aveva speciali esigenze locali per dettare, nell'esercizio della potestà legislativa attribuitale, diverse misure d'incentivazione giustificabili in relazione all'attrezzatura dei cantieri e alla preparazione delle maestranze.

Nega, infine, l'Avvocatura il preteso contrasto con l'art. 117 della costituzione sul rilievo che esso non é applicabile alla Sicilia, regione a statuto speciale, e conclude per l'infondatezza della proposta questione d'illegittimità costituzionale.

In data 15 novembre 1967 l'Avvocatura ha depositato in cancelleria una memoria nella quale fa presente che con la sentenza n. 4 del 1967, emessa nelle more del presente giudizio, questa Corte ha dichiarato infondata una questione di legittimità costituzionale analoga a quella proposta con l'ordinanza di rimessione ora in esame. E poiché nel presente giudizio non sono stati prospettati nuovi e diversi profili d'illegittimità l'Avvocatura insiste nelle conclusioni già prese.

 

Considerato in diritto

 

La questione sottoposta all'esame della Corte, come rilevato dal Tribunale di Palermo, é sostanzialmente analoga a quella promossa dallo stesso Tribunale con ordinanza 13 luglio 1965 in causa Cricchio Giovanni contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, decisa - nelle more del presente giudizio - con sentenza n. 4 del 21 gennaio 1967. La stessa censura d'incostituzionalità, allora mossa all'art. 1 della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, in relazione all'art. 6 della precedente legge 28 aprile 1954, n. 11, a proposito dell'esenzione dall'imposta di registro e di trascrizione sugli atti di primo trasferimento degli appartamenti di nuova costruzione, viene ora formulata nei confronti degli artt. 1 e 12 della legge n. 11 del 1954 e dell'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, relativamente alla esenzione dalle medesime imposte sugli atti di compravendita di aree edificabili. Anche nel giudizio in esame si deduce, infatti, che le disposizioni impugnate violano i principi delle leggi dello Stato in materia di esenzioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie e sono, conseguentemente, in contrasto con l'art. 36 dello Statuto siciliano, per non aver subordinato la concessione dei benefici tributari previsti ad una determinata durata dei lavori di costruzione, così come stabilito in campo nazionale dalla legge 2 luglio 1949, n. 408.

Analogamente al caso deciso con la richiamata sentenza é a dirsi che la censura non é fondata poiché un termine di contenimento dell'esecuzione dell'opera, che bene assolve alla funzione di sollecitazione ed incentivazione dell'attività edilizia, risulta puntualmente fissato nelle disposizioni ora impugnate. Nell'art. 1 della legge n. 2 del 1949 leggesi infatti che le agevolazioni tributarie sono applicabili "sempre che la costruzione sia iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dall'entrata in vigore della legge a tutto il 31 dicembre 1953". L'art. 1 della legge n. 11 del 1954 - poi recepita dalla legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37- limita a sua volta l'applicabilità delle agevolazioni alle costruzioni iniziate e condotte a termine nel quadriennio 1 gennaio 1954 - 31 dicembre 1957; ed infine l'art. 2 di quest'ultima legge, che ammette in via di sanatoria ai benefici fiscali le costruzioni iniziate nei termini prescritti dalla precedente legge regionale n. 2 del 1949 e non ultimati alla data del 31 dicembre 1953, subordina i benefici alla espressa condizione che le costruzioni siano ultimate entro il 31 dicembre 1957.

Deve pertanto confermarsi che il legislatore regionale non ha valicato i limiti della competenza legislativa attribuitagli con l'art. 36 dello Statuto avendo dettato una disciplina normativa che non contrasta con i principi posti dalle leggi dello Stato nella stessa materia.

Per quanto poi concerne la pretesa violazione dell'art. 117 della costituzione, dedotta dal Tribunale senza motivazione di sorta, é sufficiente rilevare che trattasi di norma che riguarda le regioni di diritto comune e quindi non applicabile alla Sicilia che é regione a statuto speciale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 36 dello Statuto speciale della Regione siciliana e 117 della costituzione, la questione proposta con l'ordinanza 6 maggio 1966 del Tribunale di Palermo sulla legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2 e 1 e 12 della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11 - poi recepita dalla legge 18 ottobre 1954, n. 37 - concernenti sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

 

Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1967.