SENTENZA N. 133
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 4164, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1966 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Berliri Zoppi di Zolasco Carlo e Maria Teresa e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 165 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966.
Visto l'atto di costituzione dell'Ente Maremma;
udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1967 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
udito l'Avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio promosso avanti al Tribunale di
Grosseto da Carlo e Maria Teresa Beriri
Zoppi di Zolasco avverso l'Ente per la colonizzazione
della Maremma tosco-laziale, per ottenere la restituzione dei beni da questi
espropriati in virtù del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 4164, con la condanna al
risarcimento dei danni, o, in via subordinata, alla restituzione della quota di
circa
Il Tribunale, dopo aver affermato la rilevanza delle
questioni sollevate al fine delle decisioni della
causa, ritenne non manifestamente infondata la denunciata violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione. A suffragio di tale
opinione ha rilevato in primo luogo che, a tenore della costante giurisprudenza
di questa Corte, la formazione del piano particolareggiato deve prendere a base
le risultanze catastali alla data del 15 novembre
1949, ed é indifferente accertare se le modifiche apportate successivamente a
tale data si riferiscano ad accertamenti eseguiti prima o dopo di essa, mentre
la sola circostanza rilevante é che il reddito dominicale al 1949 sia diverso
ed inferiore a quello tenuto presente nel piano di esproprio, con la
conseguenza di una maggiore quota di esproprio. Quanto
poi alla concessione del terzo residuo, il tribunale ha osservato che la
richiesta relativa era stata fatta dagli attori nel termine prescritto dallo
stesso Ente, sicché deve ritenersi irregolare l'esproprio disposto senza
attendere la scadenza del medesimo e senza provvedere in merito alla richiesta.
Infine ha rilevato che il piano ritualmente
pubblicato prevede l'esproprio di ettari 146.39.93
mentre il decreto ne dispone uno per ettari 142.90.44 sulla base di un piano
mai pubblicato, in contrasto con quanto ha statuito questa Corte con la sentenza n. 39 del
1962. In conseguenza, con ordinanza del 10 giugno
La difesa degli attori ha prodotto nel giudizio avanti alla Corte atto di costituzione e deduzioni, in data 2 dicembre 1966, e cioè oltre il termine di cui all'art. 25 della legge n. 87 del 1953, dato che l'ordinanza era stata notificata agli attori medesimi il 13 luglio dello stesso anno, e pertanto la costituzione deve ritenersi non avvenuta.
Si é costituito l'Ente Maremma,
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Astuti, che, con deduzioni prodotte in
data 14 ottobre
Con successiva memoria del 16 maggio 1967 la stessa difesa ribadisce le argomentazioni prima dedotte, richiamando sul primo motivo anche le più recenti decisioni di questa Corte nn. 97, 98, 99 del 1966, nelle quali si é affermato che i dati accertati e non contestati in occasione della formazione del nuovo catasto possono essere utilizzati al fine di determinare se la consistenza della proprietà risultante dal vecchio catasto non rispecchiasse quella effettiva al 15 novembre 1949. Aggiunge che, se pure fosse accertato che il reddito corrispondente a tale consistenza a detta data era inferiore a quello computato nel decreto, non ne potrebbe conseguire l'invalidità totale dell'esproprio ma solo la sua illegittimità parziale, per la quota scorporata in più.
In ordine alla questione del terzo
residuo ribadisce le deduzioni già riferite, aggiungendo che l'invito fatto
dall'Ente all'esproprianda, dopo il termine di legge
del 30 settembre
Dopo avere osservato, sull'ultimo motivo, che incostituzionalità, per mancata pubblicazione del piano rettificato, si sarebbe avuta se si fosse decretato l'esproprio di particelle non comprese nel piano mentre invece la modifica riguardava l'esclusione dallo scorporo di alcune particelle, su richiesta della stessa interessata, conclude rinnovando la richiesta di rigetto dell'eccezione.
Considerato in diritto
1. - Col primo dei motivi di illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 4164, si denuncia la violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nella quale il legislatore sarebbe incorso perché nella formazione del piano particolareggiato, che é servito di base per l'espropriazione disposta di una quota dei beni terrieri dei signori Berliri Zoppi di Zolasco, l'Ente di riforma ha tenuto conto non già, come avrebbe dovuto, delle risultanze catastali alla data del 15 novembre 1949, bensì anche delle modificazioni censuarie apportate dall'Ufficio tecnico erariale in epoca successiva, e notificate alla parte del 1951, determinando così la quota di esproprio in misura superiore a quella che si sarebbe disposta se si fosse effettuata il computo ai sensi di legge.
Poiché risulta dagli atti, e non é contestata l'esattezza di quanto affermato nell'ordinanza circa il procedimento seguito dall'Ente prendendo in considerazione elementi diversi da quelli risultanti in catasto al novembre 1949, e poiché questa Corte, con costante giurisprudenza, ha escluso che si possa comunque derogare dalla condizione del riferimento alla data predetta della situazione delle proprietà assoggettabili ad esproprio, deve ritenersi fondata l'eccezione di illegittimità costituzionale del decreto predetto, per violazione del citato art. 4.
É però da soggiungere che
Compete al giudice di merito procedere agli accertamenti
necessari a stabilire, nei limiti prima indicati, quale fosse
al 15 novembre
2. - Il carattere condizionale dell'annullamento del decreto
impugnato rende necessario l'esame degli altri due
motivi dedotti in ordinanza. Quanto al primo riguardante il mancato
riconoscimento del diritto alla conservazione del terzo residuo ex art. 9 della
legge n. 841,
3. - Non fondato invece deve ritenersi l'altro motivo con cui
si denuncia la violazione degli artt. 4 e 5 della
legge stralcio, verificatasi pel fatto che il piano
allegato al decreto di esproprio dispone il trasferimento all'ente di una quota
di circa
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando parzialmente sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza del tribunale di Grosseto, di cui in epigrafe, dichiara:
1) l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre
1952, n.
2) non fondata la questione sollevata con l'ordinanza medesima relativa alla mancata pubblicazione delle variazioni apportate al piano originario, in riferimento agli artt. 76 e 77 della costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1967.