Ordinanza n. 127 del 1967
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ORDINANZA N. 127

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 231, primo comma, e 398, secondo comma, del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze;

1) ordinanza emessa il 9 febbraio 1967 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Moscato Melchiorre, iscritta al n. 75 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 29 aprile 1967;

2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1967 dal pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento penale a carico di Crinò Giovanni, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967.

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 febbraio 1967 il pretore di Gela, nel procedimento penale a carico di Moscato Melchiorre, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 231, prima parte, e 398, secondo comma, del Codice di procedura penale, in relazione all'art. 24 della costituzione, nelle parti in cui rendono facoltativo per il pretore il procedere alla istruzione sommaria nei giudizi per i reati di competenza del pretore medesimo;

che detta ordinanza, letta in udienza e ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1967, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 29 aprile 1967;

che non vi é stata Costituzione di parti, né intervento davanti a questa Corte;

Ritenuto che la stessa questione é stata sollevata altresì, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, nel procedimento penale a carico di Crinò Giovanni;

che anche questa ordinanza, ritualmente notificata e comunicata ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1967, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 24 giugno 1967;

che non vi é stata Costituzione di parti né intervento davanti a questa Corte;

Considerato che con sentenza n. 46 del 12 aprile 1967, questa Corte ha dichiarato non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 del Codice di procedura penale, nella parte in cui attribuisce al pretore la facoltà di emettere il decreto di citazione per il giudizio, senza compiere atti di istruzione sommaria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 dello stesso Codice, nella parte in cui non prevede l'obbligo della contestazione del fatto, qualora non si proceda al compimento di atti di istruzione sommaria, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che i principi enunciati nella richiamata sentenza, devono essere riaffermati, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario;

Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con le ordinanze dei pretori di Gela e di Barcellona Pozzo di Gotto, riguardante la legittimità costituzionale degli artt. 231, primo comma, e 398, secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ordina la restituzione degli atti alle competenti autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1967.