Ordinanza n. 125 del 1967
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ORDINANZA N. 125

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1967 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Raiteri Liliano, iscritta al n. 66 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967;

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1957 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del D. P. 12 febbraio 1965, n. 162, in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione in quanto, essendo la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1964, entrata in vigore il 12 novembre 1964, il termine di tre mesi prefissato per l'esercizio della delega sarebbe scaduto nel giorno 11 febbraio 1965, mentre la legge delegata é stata emanata il successivo giorno 12 ed in quanto, essendo stata la legge delega pubblicata con ritardo, si sarebbe eluso il termine predetto;

che l'ordinanza é stata notificata, comunicata e pubblicata ritualmente, ma nessuno si é costituito in questa sede;

Considerato che con diverse sentenze (nn. 13, 32 e 33 del 1967) questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta e che non sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a modificare le precedenti decisioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al pretore di Sampierdarena

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA -  Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

 

 

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1967.